FOCUS CREDITO IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 – Circolare 9/E del 23/7/2021 dell’Agenzia delle Entrate

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RAMSES GROUP NEWS n. 206 – 27 luglio 2021

CREDITO IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

scheda di sintesi

E’ finalmente uscita la tanto attesa Circolare 9/E del 23/7/2021 Agenzia delle Entrate che fornisce i chiarimenti a lungo attesi in merito alle novità relative al CREDITO IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

La circolare inizia chiarendo che, considerate le numerose analogie con la disciplina del super e iperammortamento, i chiarimenti forniti nella  circolare n. 4/E del 30/03/2017 devono considerarsi valevoli anche agli effetti del credito d’imposta industria 4.0 per quanto compatibili.

Il chiarimento è particolarmente importante vista l’estensione di analisi che era a suo tempo stata svolta dalla circolare congiunta MISE e Ade del 2017.

Importante anche il riconoscimento che “la menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 [Legge di Bilancio 2021], si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Riportiamo qui di seguito i principali temi affrontati :

APPLICAZIONE DI INDUSTRIA 4.0 ALLA RETE DI IMPRESE

La nuova circolare riprende quanto già espresso per l’utilizzabilità del credito di imposta industria 4.0 da parte delle  reti d’impresa

In particolare distingue l’utilizzabilità e le modalità di utilizzo in base alla tipologia di rete.

Rete Soggetto

Avendo soggettività tributaria  e rientrando tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Tuir, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva, l’utilizzabilità del credito di imposta industria 4.0 è ammissibile direttamente in capo alla rete.

Rete Contratto

Poiché l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

In questo caso quindi saranno le singole imprese retiste a poter usufruire del credito di imposta industria 4.0.

Ciò posto, con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una “rete-contratto”, possono verificarsi due ipotesi:

  • 1) l’investimento viene effettuato dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza: in tal caso, l’acquisto produce la diretta imputazione dell’operazione ai singoli partecipanti, traducendosi nell’obbligo del fornitore di fatturare a questi ultimi, per la parte di prezzo ad essi imputabile, l’operazione passiva posta in essere dall’organo comune;
  • 2) l’investimento viene effettuato dalla singola impresa o dall’impresa “capofila” che opera senza rappresentanza: in tal caso, l’acquisto non comporta alcun effetto diretto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto e la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” il costo ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo fattura per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.

Pertanto, in relazione ai costi concernenti investimenti in beni strumentali nuovi, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese retiste, sono queste ultime che hanno diritto al credito d’imposta sulla quota parte del costo di propria competenza.

Considerato che la verifica del rispetto del tetto massimo di investimenti ammissibili va fatta in capo a ogni impresa retista, è il caso di precisare che non rileva la circostanza che l’importo degli investimenti fatturati o “addebitati” all’organo comune ecceda la soglia massima normativamente fissata.

Nella circolare viene poi ammessa l’utilizzabilità del credito di imposta in capo alle STP titolari di reddito d’impresa.

SOVRAPPOSIZIONE DELLE DISCIPLINE AGEVOLATIVE PRIMA E DOPO IL 16 NOVEMBRE 2020

In base al comma 1051 della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali non 4.0, nonché ai beni ricompresi nell’allegato A e B annessi alla legge n. 232 del 20167, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (cfr. comma 185 della legge di bilancio 2020).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

  • Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.
  • Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

RILEVANZA DELL’IVA INDETRAIBILE

Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.

CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, si fa presente che, con riferimento alle precedenti misure del super e dell’iperammortamento, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

Ciò posto, attesa la sostanziale analogia del credito di imposta in argomento e della disciplina del super e dell’iper ammortamento a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuto l’incentivo per gli investimenti in beni strumentali, si ritiene che non vi sia motivo di discostarsi da tale interpretazione e, pertanto, i chiarimenti resi con la circolare n. 4/E del 2017 devono ritenersi validi anche con riferimento all’ipotesi rappresentata.

Occorre fare peraltro attenzione che la somma di tutte le agevolazioni od incentivi, anche fiscali, non superi il costo del bene.  

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – DURC

Oltre al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la nuova norma prevede anche che il contribuente sia legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.

Diversamente, il DURC “irregolare”9 (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante.

Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta maturato.

In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del credito utilizzato.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA OLTRE IL 3° ANNO

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che  qualora  la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

UTILIZZO IN UN’UNICA QUOTA OPZIONALE

La norma per il 2021 prevede la possibilità di utilizzare il credito di imposta per i beni ordinari in un’unica quota annuale. La circolare chiarisce che, stante l’assenza di ulteriori indicazioni sul punto, si ritiene che l’utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta rappresenti una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.

Nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, conformemente a quanto indicato prima, si fa presente che il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

RITARDO NELL’INTERCONNESIONE

La circolare 8/E 2021 chiarisce che nel caso in cui il bene entri in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”.

Pertanto, nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi del credito di imposta “in misura ridotta” a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

La norma da ultimo menzionata e le disposizioni agevolative in cui la medesima è inserita non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La circolare chiarisce che al credito d’imposta in esame si applichi il principio che, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

PARTECIPANTI AD ENTI “TRASPARENTI”

In ordine al trasferimento dei crediti d’imposta delle società ai soci, si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di interpello n. 85 del 5 marzo 2020, ha affermato la legittimità dell’attribuzione al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in considerazione dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza. Le medesime considerazioni devono, pertanto, ritenersi valide anche con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

SOCI DI SOCIETA’ COOPERATIVE

La circolare chiarisce che è legittima l’attribuzione al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta in virtù dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza.

Nell’ipotesi di tassazione per trasparenza, l’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un’ipotesi di cessione del credito d’imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.

Tali conclusioni valgono anche per le società cooperative che, avendone i requisiti, abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del Tuir e, pertanto, sono assimilate, ai fini della tassazione, alle società di persone. In assenza di opzione per la trasparenza fiscale, le società cooperative, in qualità di soggetti passivi all’Ires, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, non potranno applicare i principi sopra menzionati e, quindi, imputare ai soci il credito d’imposta maturato in capo alle medesime.

Circolare 9/E 2021 Agenzia Entrare

Fonte RETE AGEVOLAZIONI


APPROFONDIMENTI

Circolare 9/E

indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 

su crediti d’imposta per

acquisto di beni strumentali 

Transizione 4.0

Link della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021

Attesa sin dall’anno scorso per chiarire i tanti punti critici sollevati dal passaggio dal sistema della maggiorazione degli ammortamenti al credito d’imposta, arriva finalmente la circolare dell’Agenzia delle Entrate – Circolare 9/E del 23/7 2021 contenente, in forma di “risposte a quesiti”, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali così come recentemente modificato dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30/12/2020). Le risposte sono state fornite “sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico”, quindi con il parere concorde anche di quella parte del Governo.

Diciamolo subito: si tratta di risposte ampiamente condivisibili, frutto di ragionamenti orientati al buon senso e coerenti con gli obiettivi degli incentivi e – naturalmente – con l’impianto normativo.

Si tratta di una circolare di grande importanza perché è un documento interpretativo ufficiale di “forza” superiore rispetto alle risposte ad interpello. Di conseguenza, tutte le risposte che le diverse direzioni regionali hanno finora scritto, saranno “invalidate” laddove confliggano con le indicazioni contenute in questa circolare.

La struttura della Circolare 9/E

La Circolare 9/E, dicevamo, è strutturata in forma di risposte a quesiti. Una raccolta di FAQ, insomma, o una serie di mini risposte a interpello, articolate in sette capitoli dedicati rispettivamente a:

  • Soggetti interessati
  • Investimenti
  • Ambito temporale
  • Determinazione dell’agevolazione
  • Utilizzo
  • Cumulo con altre agevolazioni
  • Rideterminazione dell’agevolazione

Complessivamente, dicevamo, le risposte offerte dalla Circolare 9/E sono 23. Qui ve le riportiamo sommariamente tutte, seguendo l’ordine della circolare in modo da agevolarvi l’eventuale riscontro sul documento ufficiale che troverete in fondo all’articolo per un riferimento più puntuale.

Soggetti interessati

In questo capitolo della Circolare 9/E sono raccolti tre argomenti.

Il primo è se le reti di imprese possano beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. La risposta è affermativa per le reti-soggetto mentre negativa per le “reti-contratto”. L’Agenzia precisa anche che sono soggetti titolati a fruire degli incentivi le società tra professionisti e – limitatamente ai beni strumentali semplici (non 4.0) – le associazioni tra professionisti.

Il secondo quesito riguarda la corretta interpretazione del comma 1052 della legge di bilancio 2021 che prevede l’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. L’agenzia precisa che “per motivi di ordine logico-sistematico”, l’esclusione dal credito d’imposta “debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva”.

Il terzo quesito chiede se un soggetto che esercita come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa possa beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0. La risposta offerta dall’agenzia è affermativa, naturalmente solo in relazione agli investimenti effettuati nell’ambito dell’attività imprenditoriale

Investimenti

In questo capitolo della Circolare 9/E sono affrontati due quesiti.

Nel primo, relativo agli investimenti realizzati mediante contratti di leasing, l’Agenzia spiega che il leasing è una modalità ammessa per tutta la disciplina prevista commi 1054-1058, anche se citata nel solo comma 1054 (quello sui beni 4.0).

Il secondo riguarda invece l’ammissibilità al credito d’imposta dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro. L’Agenzia conferma che anche questi beni sono ammissibili al credito d’imposta, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all’ammortamento dello stesso).

Ambito temporale

Un solo punto in questo capitolo della Circolare 9/E, ma di grande importanza, perché si occupa dei periodi di sovrapposizione tra le diverse discipline agevolative. In particolare, si tratta del periodo tra il 16/11/2020 e il 31/12/2020 e poi anche per il periodo tra il 01/01/2021 e il 30/06/2021 per i quali sono previsti incentivi sia dalla legge di bilancio per il 2020 (160/2019) sia da quella per il 2021 (178/2020)

L’Agenzia spiega che si deve valutare “distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni”.

Nel caso della prenotazione pre 15/11/2020 – spiega la Circolare 9/E – gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restano “incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020”.

In caso contrario si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

Viene così avallata l’interpretazione che aveva fornito il dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico Marco Calabrò in occasione di un incontro organizzato da Federmacchine e Anima a febbraio di quest’anno.

Si tratta di un’interpretazione – spiega ancora la circolare – che “trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell’ordinario termine del precedente regime”.

Determinazione dell’agevolazione

Qui vengono trattati quattro quesiti.

Il primo è sempre sulle reti di imprese. Come anticipato più sopra, va distinto il caso delle “reti-contratto” e quello delle “reti-soggetto”.

Nel caso delle “reti-contratto”, che mancano di autonoma soggettività giuridica (e tributaria), gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti in capo alle imprese partecipanti. Il credito di imposta dovrà quindi essere applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete. Anche il rispetto del tetto massimo di investimenti ammissibili va fatto in capo a ogni impresa retista.

Nel caso delle reti-soggetto, che hanno un’autonoma soggettività rilevante anche dal punto di vista tributario, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla “rete-soggetto”.

Nel caso in cui il programma di rete preveda l’esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi, l’effettuazione degli stessi è imputabile alla “rete-soggetto”, la quale, risultando essere un’”impresa”, applicherà in modo autonomo il meccanismo di calcolo del credito di imposta avendo riguardo ai costi relativi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete

Il secondo riguarda la rilevanza dell’IVA, se cioè il costo da assumere come base di calcolo per la determinazione del credito d’imposta sia comprensivo dell’IVA indetraibile, in tutto o in parte.

L’agenzia precisa che l’eventuale IVA totalmente indetraibile costituisce una componente del costo e quindi rientra nell’importo agevolato.

Invece l’IVA parzialmente indetraibile non rileva “nella misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e le operazioni esenti”.

Il terzo quesito riguarda i contributi per l’acquisizione dei beni agevolati, cioè se il costo debba essere assunto al netto o al lordo di detti contributi. L’agenzia ricorda che già la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. E così è anche per il nuovo regime.

Il quarto punto riguarda i beni in leasing riscattati. La questione è se sia corretto calcolare l’ammontare del credito d’imposta prima, all’atto dell’acquisizione del bene in leasing, applicando al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene l’aliquota percentuale prevista a seconda della tipologia di investimento e dell’ambito temporale in cui lo stesso è effettuato; e poi, all’atto dell’esercizio dell’opzione per il riscatto del bene, quindi all’acquisizione del bene in proprietà, applicando la medesima aliquota percentuale al prezzo di riscatto.

L’Agenzia ritiene che, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, “non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione”. Una diversa interpretazione, infatti, condurrebbe ad un maggior credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano acquisti di beni in leasing rispetto a chi effettua l’investimento agevolato mediante atto di compravendita.

Utilizzo

Ed eccoci alla parte centrale e più ricca della Circolare 9/E, che comprende ben 10 risposte. Le numeriamo per semplificarne la lettura

1) Il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori valgono anche per gli esercenti arti e professioni? La risposta dell’Agenzia è affermativa.

2) Che cosa succede se manca il DURC? L’Agenzia spiega che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta è una “prova” del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Il DURC mancante o “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante. Se parte del credito è stata già utilizzata, in tal caso, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

3) E’ possibile continuare a utilizzare il credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni “Industria 4.0”, di interconnessione, in caso non si riesca a compensare tutto nel periodo previsto? Qui l’Agenzia smentisce la sua DRE pugliese, che aveva recentemente detto di no, e spiega che la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione. Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Questo anche oltre il limite del terzo anno.

4) L’utilizzo in un’unica quota del credito d’imposta prevista per i beni semplici (non 4.0) fino al 31/12/2021 è un’opzione alternativa alla compensazione in tre quote annuali di pari importo? L’Agenzia sottolinea che l’annualità unica è configurata come “un’eccezione alla ripartizione dell’utilizzo in tre quote annuali di pari importo” e quindi sia “una facoltà” e quindi, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo. In ogni caso il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

5) Questo punto riguarda la cosiddetta interconnessione tardiva, cioè intervenuta in un periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto del bene 4.0. La questione da chiarire è se il “ritardo” nell’interconnessione produca solo un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio, come avveniva nel caso dell’iperammortamento e, in caso affermativo, quali siano le modalità applicative del credito d’imposta nel periodo “transitorio”, prima dell’avvenuta interconnessione. La risposta dell’Agenzia è affermativa. Quanto alle modalità, spiega che nel caso in cui il bene entri in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può scegliere tra due strade: la prima è iniziare a godere del (minore) credito d’imposta per i beni non 4.0 fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione; fatta l’interconnessione, potrà fruirne “in misura piena” decurtando il beneficio delle quote già fruite in precedenza e dividendo il beneficio residuo in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. La seconda strada è invece attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta direttamente “in misura piena”. Infine l’agenzia ricorda che l’interconnessione tardiva si ha solo nel caso in cui il rinvio sia dovuto alla necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione e non all’adeguamento delle caratteristiche tecniche del bene (in tal caso si tratterebbe infatti di revamping).

6) Per i crediti d’imposta di importi superiori a 5.000 euro occorre la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità? L’Agenzia dice di no perché si tratta di un credito non direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, ma che ha natura strettamente agevolativa.

7) Il credito d’imposta può essere trasferito in caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda (ad esempio, da ditta individuale a società) oppure in caso di altra operazione straordinaria (ad esempio, trasformazione)? La risposta è affermativa: in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

8) In caso di decesso del beneficiario, titolare di un’impresa individuale, il credito viene trasferito agli eredi, se ne proseguono l’attività? Anche in questo caso la risposta è sì: la successione per decesso dell’imprenditore individuale “rappresenta una delle fattispecie in presenza delle quali è consentita, a fronte della prosecuzione dell’attività d’impresa, la continuazione della fruizione da parte degli eredi del credito maturato in capo al de cuius“.

9) È possibile “trasferire” il credito d’imposta ai soggetti trasparenti partecipanti all’impresa familiare o alla società di persone? Se sì, come e da quando potranno utilizzarlo gli altri? L’Agenzia spiega che l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Questa attribuzione dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, che indicherà nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch’esso da indicare in apposito rigo. I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione.

10) Il credito d’imposta maturato da una società cooperativa può essere successivamente attribuito ai singoli soci? Sì, laddove vi sia l’imputazione del reddito per trasparenza. In tal caso l’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un’ipotesi di cessione del credito d’imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. In assenza di opzione per la trasparenza fiscale, le società cooperative, in qualità di soggetti passivi all’Ires, non potranno applicare i principi sopra menzionati e, quindi, imputare ai soci il credito d’imposta maturato in capo alle medesime.

Cumulo con altre agevolazioni

I crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali sono espressamente cumulabili con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Per verificare che gli importi non superino il costo, “è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore. Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti”.

Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

Da notare che nella sommatoria dei benefici si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059.

Rideterminazione dell’agevolazione (recapture in caso di leasing)

Che cosa succede se, in caso di investimento effettuato mediante contratto di locazione finanziaria, non ci sia poi il riscatto del bene o la cessione del contratto di leasing? E che cosa invece se il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto diventi poi oggetto di un contratto di sale and lease back?

In estrema sintesi, l’Agenzia dice che il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione) costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo perché sono casi da assimilare alla cessione a titolo oneroso e delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà per i quali vi è il recapture, cioè il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Invece il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.

L’Agenzia ricorda inoltre che anche nell’ambito della nuova disciplina dei crediti d’imposta operano le disposizioni relative gli investimenti sostitutivi (per i beni materiali dell’allegato A), che evitano il recapture del credito se il bene è ceduto in occasione di una sostituzione con un bene di uguale o maggior valore.

Infine, in caso di furto del bene agevolato l’Agenzia chiarisce che non ha luogo la rideterminazione dell’agevolazione, “dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario”.

Documentazione (diciture da indicare in fattura)

Qual è il corretto riferimento normativo da indicare per le acquisizioni di beni eleggibili avvenute a partire dal 16 novembre 2020? La risposta offerta dall’Agenzia nella Circolare 9/E è chiara:

  • Per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020 (la 160/2019).
  • Per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20 per cento – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021 (la 178/2020).

Qualora nei documenti già emessi non sia stato indicato il corretto riferimento normativo è possibile operare una integrazione – regolarizzazione dei documenti secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.

Quelle indicazioni, che erano state offerte in relazione alla legge 160/2019, valgono anche per la nuova legge 178/2020.

In sintesi, nel caso di fatture cartacee, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo.

Il testo integrale della Circolare 9/E questo è il link

Fonte INNOVATION POST


Bonus beni strumentali 2021  

tutte le novità 

nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Bonus beni strumentali 2021, tutte le novità relative ai crediti d’imposta sugli investimenti nella circolare n. 9/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 23 luglio. Dalle nuove aliquote fino a beneficiari e spese ammesse, una disamina dei “nuovi” super e iper ammortamento.

Bonus beni strumentali 2021, l’Agenzia delle Entrate fa il punto delle novità relative ai crediti d’imposta sugli investimenti.

La circolare n. 9/E pubblicata il 23 luglio fornisce chiarimenti sugli ex super e iper ammortamento, nuovamente modificati dalla Legge di Bilancio 2021.

Dalle nuove aliquote del bonus spettante per chi investe in beni strumentali, fino ai soggetti ammessi e ai beni agevolabili, la circolare dell’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti più frequenti relativi ai nuovi crediti d’imposta.

Tra i chiarimenti più rilevanti si segnalano quelli relativi all’ambito temporale di applicazione del nuovo bonus per gli investimenti in beni strumentali, riconosciuto a partire dal 16 novembre 2020, e al coordinamento con la precedente disciplina agevolativa.

Bonus beni strumentali 2021, tutte le novità nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Parte illustrando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 la circolare n 9/E dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali è stato nuovamente ridisegnato dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Le novità si applicano agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta anche per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2023, a patto che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati versati acconti pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il nuovo bonus per i beni strumentali si pone in continuità con la precedente disciplina agevolativa definita dalla precedente Manovra, quella con la quale il super e l’iperammortamento sono stati trasformati in crediti d’imposta.

Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce quindi un riepilogo delle nuove regole applicabili sin dal 16 novembre 2020.

Si riporta di seguito un’utile tabella esplicativa di aliquote, modalità di utilizzo e adempimenti necessari ai fini dei nuovi crediti d’imposta sugli investimenti in beni strumentali:

Soffermandoci sulle percentuali di bonus riconosciuto, in relazione a data dell’investimento e tipologia di bene.

Partendo dal perimetro dei beni rientranti nell’ex super ammortamento:

  • per gli investimenti in beni materiali non 4.0 effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20 per cento entro il 31.12.2021:
    • il credito d’imposta è pari al 10 per cento per investimenti fino a 2 milioni euro;
    • 15 per cento per investimenti propedeutici al lavoro agile;
  • per gli investimenti in beni materiali non 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20 per cento entro il 31.12.2022:
    • il credito d’imposta è pari al 6 per cento per investimenti fino a 2 milioni euro;
    • non è prevista alcuna maggiorazione legata al lavoro agile;
  • per gli investimenti in beni immateriali non 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20 per cento entro il 31.12.2022:
    • il credito d’imposta è pari al 10 per cento per investimenti fino a 1 milione di euro;
    • 15 per cento per investimenti propedeutici al lavoro agile;
  • per gli investimenti in beni immateriali non 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20 per cento entro il 31.12.2022:
    • il credito d’imposta è pari al 6 per cento per investimenti fino a 1 milione di euro;
    • non è prevista alcuna maggiorazione legata al lavoro agile.

Per quel che riguarda invece i beni ammessi all’ex iper ammortamento:

  • per gli investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A, legge n. 232 del 2016) effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20 per cento entro il 31.12.2022, il credito d’imposta è pari a:
    • 50 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni euro;
    • 30 per cento per investimenti tra 2,5 e 10 milioni eurp;
    • 10 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni euro;
  • per gli investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A, legge n. 232 del 2016) effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20 per cento entro il 31.12.2022, il credito d’imposta è pari a:
    • 40 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni euro;
    • 20 per cento per investimenti tra 2,5 e 10 milioni euro;
    • 10 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni euro.

Bonus beni strumentali 2021, data di prenotazione spartiacque tra vecchia e nuova disciplina

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate merita particolare attenzione quello relativo all’ambito temporale di applicazione del nuovo bonus per gli investimenti in beni strumentali.

La Legge di Bilancio 2021, come precedentemente visto, fissa al 16 novembre 2020 la data di decorrenza delle nuove misure.

Nel caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla precedente Manovra, sia per i beni materiali non 4.0 che per i beni inclusi nell’allegato A e B annessi alla legge n. 232 del 2016.

Per determinare a quale delle due agevolazioni si ha diritto, bisognerà far riferimento alla data del 15 novembre 2020, ossia prima della decorrenza del nuovo credito d’imposta.

Se a tale data è stato effettuato l’ordine ed è stato versato un acconto pari almeno al 20 per cento, agli investimenti completati entro il 30 giugno 2021 si applica la precedente disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2020.

Al contrario, se non ricorrono tali condizioni, gli investimenti effettuati sono sottoposti ai nuovi crediti d’imposta e alle nuove regole di utilizzo previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Fonte INFORMAZIONE  FISCALE


LA CIRCOLARE N. 9/E

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi: 

dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sui requisiti

In tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nella legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, è da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate mediante la circolare n. 9 del 23 luglio 2021, emanata sotto forma di risposta a quesiti.

Con la circolare n. 9 del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate, sentito anche il M.I.S.E., ha fornito chiarimenti in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Il nuovo documento di prassi, nella forma di risposte a quesiti, si è reso necessario per soddisfare diverse esigenze di chiarimento, tenuto conto delle novità apportata in materia dalla Legge di Bilancio 2021.

La normativa

L’articolo 1, c. da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e si pone comunque in continuità con il precedente intervento previsto dalla Legge di bilancio 2020, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Tra la novità più importante della Legge di Bilancio 2020 riguardo alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali vi è stata la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.

Successivamente, come accennato, la Legge gi Bilancio 2021 ha introdotto delle novità, che riguardano:

-l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai “beni immateriali non 4.0”;

-la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione;

-l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;

-le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione;

-la richiesta della perizia asseverata per i beni dell’allegato A e dell’allegato B.

Recentemente il Decreto Sostegni-bis ha introdotto delle modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che, alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

La circolare rinvia ai chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di super e iper ammortamento, per cui i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del credito d’imposta.

L’ambito soggettivo di applicazione

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dai commi 1051 e 1061 della legge di bilancio 2021.

Il credito di imposta è attribuito a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’Amministrazione finanziaria ha specificato che sono ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario, nonché le reti di imprese.

Le “reti-soggetto”, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Tra l’altro sono ricomprese nell’ambito della categoria delle imprese beneficiarie le STP titolari di reddito d’impresa, con la conseguenza che, al pari di tali soggetti, possono avvalersi sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari”.

Sempre in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, sono ammessi a beneficiare del credito d’imposta gli “esercenti arti e professioni” che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, cioè in beni “ordinari” diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016).

Quanto agli esercenti arti e professioni, l’agevolazione si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata.

Inoltre la normativa in questione trova tra i beneficiari anche le associazioni tra professionisti.

E’ interessante notare che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame.

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, nel caso di sanzioni interdittive, è prevista l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e deve riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva. Quindi, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta in questione.

Gli investimenti agevolabili

La circolare ha chiarito con riferimento al leasing, la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing.

Il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.

L’ambito temporale di riferimento

Secondo la legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si ha una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla legge di bilancio 2020 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali non 4.0, nonché ai beni ricompresi nell’allegato A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

In tal caso occorre distinguere il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso è applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

Come si determina l’agevolazione

Quanto alla determinazione del costo del bene agevolabile, costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.

In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del prorata, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Con riferimento ai contratti di locazione finanziari, nel caso in cui per l’utilizzatore l’IVA sui canoni di locazione sia indetraibile, ai fini dell’agevolazione assume rilievo anche l’IVA pagata dal locatore sull’acquisto del bene.

Inoltre occorre ricordare che il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

Quali condizioni per l’utilizzo del credito d’imposta

La legge di bilancio 2021 ha previsto che per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Occorre sempre ricordare che alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dalla normativa in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. In particolare, le imprese sono ammesse sia al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari”, sia al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

La normativa prevede che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Come già ricordato, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Quanto all’utilizzo, il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento. La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.

Ne consegue che , nel caso in cui la quota annuale non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale:

-il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;

– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Anche l’utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta rappresenta una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.

In tema di trasferimento del credito, l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi, che maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.

Il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale, scissione.

Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.

In conclusione, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale

Cumulabilità con altri contributi

Come espressamente previsto dalla normativa, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.

Quindi, l’agevolazione è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono invece derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Ai fini della cumulabilità, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

Fonte IPSOA PROFESSIONALITA’ QUOTIDIANA

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