Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo 2015-2019

Credito d’imposta per tutte le imprese che investono in attività di R&S , indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime di contabilità adottato.  Introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, dove il Governo ha previsto un credito d’imposta che sarà applicato dal 31-12-2014 al 31-12-2020 per tutte le categorie di imprese che effettueranno investimenti in R&S indipendentemente dalla forma giuridica , dal settore economico (a prescinder dal fatturato) e dal regime di contabilità adottato.

IL DDL DI BILANCIO 2017 HA APPORTATO IMPORTANTI NOVITA’:

a) il credito d’imposta R&S coprirà l’arco temporale 2015-2020

b) sale dal 25% al 50% l’aliquota per spese strumenti e attrezzature e  per competenze tecniche   e privative industriali

c) il limite  annuo del credito sale da 5 a 20 milioni

d) diventano ammissibili anche le spese per personale non altamente qualificato e la ricerca commissionata dall’estero all’Italia

Il credito d’imposta sarà riconosciuto:

  • nella misura del   50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31-12-2015.  Per le imprese  attive da meno di periodi imposta, la media degli investimenti in R&S sarà calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione, semprechè siano sostenute spese per attività di R&S pari ad almeno 30.000 euro in ciascuno dei periodi imposta
  • anche per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali

L’importo massimo annuale concedibile è di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario, purchè le spese per attività R&S non siano inferiori a 30.000 euro.

Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti  o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel  caso di contratti  stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri della Unione Europea, negli Stati  aderenti all’accordo sullo Spazio economico ovvero in stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ( Dm 4 /9/1996)

 

Spese Ammissibili

  • lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamentali fenomeni e di fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette
  • ricerca pianificata o indagini critiche volte ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, consentire un miglioramento di quelli esistenti o mirate alla creazione di componenti di sistemi complessi
  • competenze tecniche  e privetive industriali relative ad una invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite  da fonti esterne
  • quote di ammortamento  delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti , attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo  ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31/12/1988, e comunque con costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto IVA)

Fra le spese ammissibili figurano inoltre:

  • spese per il personale anche non altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo,
  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca ed organismi equiparati e con l’aiuto di imprese, comprese le start-up innovative.
  • la ricerca commissionata dall’estero all’Italia

 

 

Ulteriori disposizioni e controlli

  • Il Credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
  • Per quanto concerne i controlli, sono svolti dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale sulla base  della documentazione contabile certificata allegata l bilancio. Le imprese non soggette a revisione  legale dei conti e prive  di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione in questione, avvalendosi  di un revisore legale dei conti o di una società legale dei conti. Le spese sostenute a questo scopo sono ammissibili entro il limite massimo di 5 mila euro.
  • Qualora , a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Il monitoraggio delle fruizioni del credito di imposta è effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Il Credito d’imposta R&S: cumulabilità con altre agevolazioni:

  • Il credito d’imposta per gli investimenti in attività di R&S è cumulabile con altri contributi che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti, che prevedano la realizzazione di progetti di R&S cofinanziati da strumenti/programmi regionali, nazionali come bandi MIUR, MISE, PON ,POR – FESR ecc…, ed europei Horizon 2020, Cosme, Life eccc
  • L’applicazione del nuovo credito d’imposta a favore degli investimenti nelle attività di R&S potrebbe , inoltre , accompagnarsi all’applicazione di altre misure agevolative concesse per finalità diverse, ma anch’esse insistenti su una delle due tipologie di costi rientranti tra quelle considerate ammissibili nell’ambito del nuovo credito ad esempio, l’acquisizione di di beni strumentali da parte di PMI con l’agevolazione della Nuova Sabatini,  o l’applicazione sugli stessi del criterio del super ammortamento.

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