Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo: il contenuto della relazione tecnica nei relativi progetti

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

RAMSES GROUP NEWS n. 10 – 3 settembre 2019 La Legge di Bilancio 145/2018, ha disposto che tutte le imprese beneficiarie del credito devono predisporre una relazione tecnica, che può essere utilizzata per i controlli futuri.

LA RELAZIONE TECNICA DEVE ESSERE REDATTA

  • quando la ricerca è organizzata e svolta internamente all’impresa, a cura del responsabile aziendale delle attività o dal responsabile di singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa;
  • quando la ricerca è commissionata a soggetti terzi, a cura del soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.

    Tale previsione normativa è finalizzata a consentire all’Amministrazione finanziaria, in sede di eventuale controllo, l’inquadramento dei progetti o sotto-progetti all’interno del perimetro applicativo del credito R&S, ed è già entrata in vigore.

L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L’attività di controllo del credito d’imposta riguarda:

  • la verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, nonché della loro pertinenza e congruità
  • la preventiva analisi dei contenuti delle attività di R&S svolte, ai fini di determinare se sono ammissibili al beneficio.

L’Agenzia delle entrate può avvalersi del supporto del Mise per ricevere pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall’impresa, sia alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute.


Nell’identificazione delle attività di R&S va fatto riferimento alle definizioni contenute nell’articolo 1, comma 35 della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015):

  • ricerca applicata o industriale
  • ricerca teorica o di base
  • sviluppo sperimentale

Inoltre, sono stati riconosciuti anche i 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel Manuale di Frascati [1] che costituisce, nella prassi, la principale fonte interpretativa della disciplina agevolativa:

  1. criterio di novità
  2. criterio di creatività
  3. criterio di incertezza, sia tecnologica che finanziaria
  4. criterio di sistematicità
  5. criterio di trasferibilità e/o riproducibilità.

Va poi evidenziato che la relazione tecnica deve contenere ed adeguatamente illustrare i seguenti aspetti:

finalità

contenuti

risultati delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

L’Agenzia delle entrate nella Circolare 8/E del 2019 chiarisce che nella relazione tecnica, devono risultare, a titolo esemplificativo:

  • la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso
  • l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di R&S
  • in caso di innovazione di prodotto o processo, gli elementi rilevanti per la valutazione della novità
  • in caso di miglioramento significativo di prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti apportati, ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori R&S dalle ordinarie attività dell’impresa.

[1] Manuale di Frascati, edizione 8 ottobre 2015, concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”

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