Credito d’imposta per la partecipazione di Pmi a fiere internazionali

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L’articolo 49 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi italiane, ha istituito per il periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta attribuito nella misura del 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro, a copertura dei costi di partecipazione ad eventi fieristici internazionali.

Il comma 2, del citato articolo 49 delinea l’ambito oggettivo dell’agevolazione. Possono rientrare tutte le spese sostenute dall’impresa per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore, di carattere internazionale, ossia svolte fuori dai confini nazionali: trattasi, ad esempio, delle spese per l’affitto degli spazi espositivi, per l’allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Il credito d’imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Definite le macro-voci di spesa agevolate e le modalità di fruizione del bonus fiscale veniamo ai punti dolenti, ovvero cosa manca per dar piena operatività al credito d’imposta: il comma 2, del citato articolo 49rimanda ad apposito decreto del Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019 (entro il 29 giugno) la definizione delle disposizioni attuative con riferimento, in particolare, a:

  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui trova applicazione il credito di imposta;
  • le tipologie di spese connesse alla partecipazione/iscrizione alla fiera ammesse al beneficio;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del D.L. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla 73/2010.

Un altro aspetto critico dell’agevolazione riguarda le risorse stanziate e le modalità di assegnazione delle stesse: l’ammissione al beneficio avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti finanziari posti dalla norma istitutiva che prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento di risorse, pari a soli 5 milioni di euro.

Nessuna novità, invece, in merito all’ordinaria attività di controllo svolta da parte dell’Agenzia delle entrate: qualora la stessa accerti l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne darà comunicazione al Mise, che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, al Regolamento (UE) 1408/2013della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al Regolamento (UE) 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

© euroconference news  

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