BONUS 4.0: novità dalla legge di Bilancio 2022 per le imprese – CREDITI D’IMPOSTA beni strumentali 4.0 – Cumulabilità dei benefici fiscali

RAMSES GROUP NEWS n. 282 – 21 febbraio 2022

La legge di Bilancio 2022 dispone che gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” saranno agevolati fino al 31 dicembre 2025 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026.
Stesso prolungamento temporale per i beni immateriali connessi, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

La LEGGE DI BILANCIO 2022 , veicolata nella legge 31 dicembre 2021, all’art. 1, comma 44, ridisegna la mappa del bonus finalizzato a supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

In particolare sono introdotte modifiche e integrazioni, sulla disciplina dettata dall’articolo 1, comma 1051 e seguenti, LEGGE DI BILANCIO 2021 N. 178/2020:  

  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
       
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura;
       
    • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
       
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta spetta nella misura del:

    • 20% se l’investimento viene effettuato nel 2023;

    • 15% se l’investimento viene effettuato nel2024;

    • 10% se l’investimento viene effettuato nel 2025.

Nessuna novità per il credito d’imposta per i beni strumentali tradizionali (l’ex “superammortamento”) il quale rimane in vigore solo per il 2022 ad aliquota ridotta del 6%.

Bonus Industria 4.0: cosa prevede la legge di Bilancio 2020

Preliminarmente si ricorda che la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti, ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020.

Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti.

Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma TRANSIZIONE 4.0    diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.

I beneficiari del credito d’imposta sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Individuazione specifica dei beneficiari e modifica della scadenza del credito di imposta

La legge di Bilancio 2022 individua i beneficiari dell’agevolazione, al fine di eliminare il riferimento alla data di scadenza del credito d’imposta.

Resta fermo che il beneficio spetta alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

È inserito il nuovo comma 1057-bis, nella legge di Bilancio 2021, che contiene la disciplina dell’agevolazione decorrente dal 2023 in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A, annesso alla legge di Bilancio 2017, ovvero beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Resta dunque fermo il regime previsto per il 2022 per i predetti investimenti, in quanto il comma 1057, della legge di Bilancio 2021, non viene modificato dalla disciplina in commento.

Il nuovo comma 1057-bis, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2021, reca la disciplina valevole dal 2023 al 2025.

Più precisamente, se gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
     
  • nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
     
  • e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Durata dell’agevolazione fino al 2025

Le modifiche contenute nella legge di Bilancio 2022 al comma 1058, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2021 e l’introduzione dei commi 1058-bis e 1058-ter sono funzionali ad allungare fino al 2025 la durata dell’agevolazione per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, successivamente integrato dalla legge di Bilancio 2018) e, per gli anni successivi al 2022, a ridurne progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

Più precisamente, la lettera c), del comma 44 , della legge di Bilancio 2022, modifica il comma 1058, dell’art.1, della legge di Bilancio 2021, secondo la cui formulazione vigente il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Esso spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Con le modifiche in parola si estende al 2023 l’agevolazione per gli investimenti connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si chiarisce inoltre che il limite massimo di costi ammissibili, pari a un milione di euro, è annuale.

Il credito di imposta

La lettera d), del comma 44, dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022, inserisce i nuovi commi 1058-bis e 1058-ter nella legge di Bilancio 2021.

Il comma 1058-bis, attribuisce il credito d’imposta, per gli investimenti in beni materiali Transizione 4.0 (investimenti in beni compresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2015) effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Anche per tale anno si considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il successivo comma 1058-ter attribuisce l’agevolazione per gli stessi investimenti se effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Resta fermo che si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Credito d’imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
(allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017)
PeriodoLivello di spesaCredito d’imposta
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022fino a 2,5 milioni di euro40 per cento del costo
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro20 per cento del costo
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo)10 per cento del costo
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022fino a 2,5 milioni di euro20 per cento del costo
dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro10 per cento del costo
dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo)5 per cento del costo
Credito d’imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali “Industria 4.0” (allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017)
PeriodoLimite massimo di spese ammissibiliCredito d’imposta
Dal 26 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 20231 milione di euro20 per cento del costo
1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 20241 milione di euro15 per cento del costo
1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 20251 milione di euro10 per cento del costo

Fonte COMMERCIALISTA TELEMATICO

Crediti d’imposta per beni strumentali 4.0 prorogati fino al 2025

Credito imposta beni strumentali

L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della  LEGGE DI BILANCIO 2021  nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, aveva esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.

Non rientrano quindi nell’agevolazione:

  • “beni merce” (inclusi i beni trasformati/assemblati per il loro ottenimento);
     
  • i materiali di consumo.

Sono inclusi i beni di costo unitario non superiore a € 516,46

Il calcolo del credito deve essere distinto tra beni di cui alla Tabella A – Legge di bilancio 2017 e beni di cui alla Tabella B – Legge di bilancio 2017 e altri beni.

Beni di cui alla Tabella A, Legge di bilancio 2017

 Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Allegato A – Beni Industria 4.0

Per i beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge di bilancio 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40%-20%), il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

In particolare per investimenti

  • fino a € 2.500.000
    • 50% (periodo 16.11.2020 – 31.12.2021)
    • 40% (periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 o 30.6.2013)
       
  • superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000
    • 30% (periodo 16.11.2020 – 31.12.2021)
    • 20% (periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 o 30.6.2013)
       
  • Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000
    • 10% (periodo 16.11.2020 – 31.12.2021)
    • 10% (periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 o 30.6.2013)

Limite massimo di costi ammissibili € 20.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Legge di bilancio 2017

  Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232  – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Per i beni immateriali “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Legge di bilancio 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023).

Il limite massimo di costi ammissibili è di € 1.000.000.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Altri beni

Per quanto riguarda i beni materiali ed immateriali “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% – 30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021
    • 10%
    • 15% per investimenti in strumenti tecnologici destinati dall’impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile
  • Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o 30.6.2013)
    • 6%

Proroga legge di bilancio 2022

La legge di bilancio 2022 non effettua alcuna proroga dell’agevolazione per beni strumentali “generici” la quale viene confermata al 6% per tutto il 2022 senza alcuna proroga per gli anni successivi.

Al contrario per crediti d’imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 degli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B l’agevolazione viene proroga e rimodulata.

In particolare la legge di bilancio 2022 inserisce il nuovo comma 1057-bis nella legge n. 178 del 2020, che contiene la disciplina dell’agevolazione decorrente dal 2023 in favore delle imprese che effettuano i suddetti investimenti in beni strumentali.

Resta dunque fermo il regime sopraesposto previsto per il 2022 per i predetti investimenti, in quanto il comma 1057 non viene modificato dalla disciplina in parola.

Mentre i crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

  • fino al 31.12.2025;

ovvero

  • fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per quanto riguarda le aliquote che determinano l’agevolazione se gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, (ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
     
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
     
  • e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Viene allungata anche la durata dell’agevolazione per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) e, per gli anni successivi al 2022, viene ridotta progressivamente l’entità.

In particolare il credito spetta nella misura del:

  • 20% se l’investimento viene effettuato nel 2023;
  • 15% se l’investimento viene effettuato nel 2024;
  • 10% se l’investimento viene effettuato nel 2025.



Credito d’imposta beni strumentali nuovi: soggetti beneficiari

I crediti d’imposta in esame spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica o settore di appartenenza o dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Al contrario i crediti non spettano alle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni e alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L’Agenzia nella Circolare n. 9 del 23.7.2021 ha chiarito che l’esclusione dall’agevolazione opera con riferimento ai costi sostenuti nel medesimo arco temporale interessato dalle predette sanzioni.

Si ricorda che la spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.

Non rientrano quindi nell’agevolazione:

  • “beni merce” (inclusi i beni trasformati/assemblati per il loro ottenimento);
  • i materiali di consumo.

Sono inclusi i beni di costo unitario non superiore a € 516,46

Sono esclusi normativamente dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni ricompresi nei seguenti gruppi.

  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia/acqua/trasporti, infrastrutture, poste/telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Soddisfano il requisito di novità:

  • i beni “dimostrativi” (es: esposti nelle “show room”);
     
  • beni “complessi”: beni realizzati (in economia/appalto) con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti prevalente rispetto al costo complessivo.

Il bene deve essere destinato a strutture produttive situate in Italia (anche nel caso in cui l’impresa beneficiaria sia una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera).

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 con la seguente decorrenza.

In merito l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 13.1.2021, n. 3/E, ha istituito i seguenti codici tributo da riportare nel mod. F24:

  • codice tributo 6932: Beni materiali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B);
     
  • codice tributo 6933: Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017;
     
  • e codice tributo 6934: Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017

Il credito d’imposta:

  • non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale:
    • dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a €. 250.000 (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
       
    • generale di compensazione nel mod. F24, pari a €. 200.000 (art. 34 della L. 388/2000);
       
    • nè al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per debiti tributari > €. 1.500 (art. 31 DL 78/2010)
       
  • non è imponibile
    • ai fini delle imposte sui redditi;
       
    • nè ai fini IRAP;
       
  • non rileva per la determinazione del pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali;
     
  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento all’interno del consolidato.

I crediti d’imposta si cumulano con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi, a condizione che:

  • tale cumulo sia ammesso dall’altra agevolazione di cui si intende fruire;
     
  • non porti al superamento del costo sostenuto (considerata anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’Irap dei crediti d’imposta in oggetto).

Come chiarito dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E del 23.7.2021, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per importi superiori a € 5.000 non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito viene indicato

Attestazioni necessarie

Sono confermati gli adempimenti documentali previsti per la fruizione del credito d’imposta.

In particolare sia per investimenti in beni materiali Industria 4.0 che per investimenti in beni immateriali “interconnessi” il credito d’imposta è subordinato alla verifica dei requisiti del bene nonché alla sua intervenuta interconnessione, da prodursi con le seguenti modalità:

  • costo di acquisizione del singolo bene considerato autonomamente > € 300.000
    • Perizia “semplice” (non più giurata come per l’iperammortamento) di un ingegnere/perito industriale iscritti nei rispettivi Albi
       
    • Attestato di conformità di un Ente di certificazione accreditato

Si fa presente che la CM 4/2017 ha elencato i soggetti abilitati, secondo quanto previsto dal DL 243/2016.

  • costo di acquisizione del singolo bene considerato autonomamente =< € 300.000

è ammessa una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000

Ai fini di cui sopra, dovrebbero essere confermati i chiarimenti rilasciati dall’Agenzia (CM 4/2017) in relazione all’iperammortamento, e cioè il fatto che:

  • in presenza di investimento in più beni di costo unitario ≤ € 300.000, non costituenti un impianto (o sua porzione) unitario, rimane facoltà dell’impresa richiedere, in via prudenziale, l’intervento del tecnico abilitato/ente accreditato per ottenere il rilascio della perizia giurata/attestato di conformità di cui sopra;
     
  • la perizia giurata/attestato di conformità può essere anche plurima, cioè riguardare più “macchine”.

Per i beni in leasing, infine, va fatto riferimento al costo storico sostenuto dalla società di leasing.

Periodo di vigilanza

E’ previsto un meccanismo di “recapture” (rideterminazione del credito d’imposta) nel caso in cui il bene sia ceduto a terzi (anche in Italia) trasferito fuori dall’Italia (anche in stabili organizzazioni dell’impresa italiana) entro il 31/12 del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento.

Tale meccanismo non trova applicazione nel caso in cui il bene sia sostituito con un altro bene di pari caratteristiche (art. 1, comma 35 e 36, L. n. 205/2017).

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ESEMPI di BENI INDUSTRIA 4.0

 Di  seguito un elenco di beni industria 4.0 per i quali abbiamo già effettuato delle perizie giurate ed abbiamo pertanto analizzato nello specifico la possibilità di ricondurli alle categorie indicate negli allegati 

 Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232   e  Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Naturalmente, oltre che non essere un elenco esaustivo, occorre premettere che oltre ai requisiti oggettivi del bene, occorre di volta in volta valutare e verificare quei requisiti di tipo soggettivo che identificano la particolare “installazione” del bene presso la specifica azienda.

Per comodità di elencazione li abbiamo raccolti secondo la tematica specifica.

ELENCO BENI INDUSTRIA 4.0

MANIFATTURA 4.0

La manifattura è stato il primo ambito di utilizzo delle agevolazioni industria 4.0

L’attuale evoluzione normativa ed interpretativa ha ampliato in molti casi l’ambito di utilizzo della normativa.

Occorre però non farsi “prendere la mano” da questa relativa semplicità nell’applicazione della norma.

Occorre infatti verificare volta per volta e caso per caso il rispetto di tutti i requisiti.

Ricordo che dalla nostra esperienza più del 40% degli investimenti per i quali ci viene chiesta la consulenza risultano in prima analisi carenti dal punto di vista sostanziale o formale e quindi in caso di controllo verrebbero esclusi dai benefici e recuperato oltre che sanzionato quanto già utilizzato.

Esempi di beni agevolabili Industria 4.0

  • Tornio a controllo numerico
  • Taglio laser
  • Magazzini automatici
  • Forni di verniciatura
  • Impianti di aspirazione
  • Depuratori

EDILIZIA 4.0

Sono molti i beni strumentali industria 4.0 che sono utilizzati in edilizia.

Qui di seguito alcuni esempi:

  • Gru a torre
  • Gru su camion
  • Escavatori
  • Pale gommate
  • Macchine operatrici

AGRICOLTURA 4.0

Le attrezzature agricole sono tra gli ultimi ingressi tra i beni strumentali industria 4.0.
L’interesse per questa categoria è infatti iniziato quando dall’iperammortamento, che prevedeva una contabilità analitica solitamente non presente in agricoltura, si è passati al credito di imposta, compatibile questo con i regimi fiscali solitamente adottati in agricoltura.

Per l’agricoltura esiste peraltro uno specifico documento dell’UNI che definisce cosa si debba intendere per agricoltura 4.0.

Esempi di beni che possono essere riconducibili al credito di imposta industria 4.0 possono essere ad esempio:

  • Trattori agricoli e forestali
  • Attrezzature e accessori a questi interconnessi
  • Attrezzature di stalla

LOGISTICA 4.0

La logistica è un ambito che ha avuto applicazioni altalenanti degli incentivi 4.0.

E’ stata necessaria specifica previsione normativa per poter ammettere i magazzini automatizzati nella loro interezza.

Per quanto riguarda poi i camion è utile ricordare che gli stessi sono espressamente esclusi dal credito di imposta industria 4.0 mentre può essere ammesso all’incentivo l’allestimento.

RISTORAZIONE 4.0

Anche nell’ambito della ristorazione sono molti i beni strumentali che possono ottenere i benefici del credito di imposta industria 4.0.

Una delle difficoltà di questo ambito è naturalmente rispettare il requisito di interconnessione e integrazione.

Qui di seguito alcuni esempi di beni che possono rientrare nella definizione di Industria 4.0:

  • Sistemi di cottura
  • Impianti di lavaggio
  • Celle frigorifere

La cumulabilità dei benefici fiscali di Transizione 4.0, Bonus Sud e Sabatini

PNRR: comulabilità dei benefici fiscali

Con la circolare 33, dello scorso 31 dicembre 2021 arriva dal Dipartimento della Ragioneria Generale, la conferma che i benefici fiscali di Transizione 4.0,  BONUS SUD  E SABATINI   sono cumulabili.

Una bella notizia che dissipa ogni dubbio residuo in merito alla cumulabilità delle misure di incentivo finanziate con risorse a valere sul  P.N.R.R. con altre agevolazioni: questi incentivi possono infatti essere cumulati, a patto naturalmente di non coprire gli stessi costi.

La questione era emersa a seguito soprattutto della Circolare n. 21 della stessa Ragioneria dello Stato dello scorso 14 ottobre 2021, che disponeva le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR.

In particolare, aveva suscitato serie preoccupazioni il richiamo della Ragioneria all’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

In molti avevano interpretato questa istruzione, che richiamava il Regolamento Europeo 2021/241, come un sostanziale divieto di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, anche se finanziate con risorse statali.

La differenza tra finanziamento e cumulo

La Ragioneria chiarisce che, doppio finanziamento e cumulo si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili.

In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, stabilisce che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Di contro, la cumulabilità invece…

…“si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.

Quest’ultima fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del PNRR dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, là dove recita:

“Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”.

Il divieto di doppio finanziamento

È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

La circolare offre anche un esempio pratico. 

“Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.

È utile inoltre precisare che la distinzione tra i due principi menzionati non rappresenta una novità del RRF, il cui regolamento si limita a ribadire concetti già ampiamente noti nell’ambito delle programmazioni comunitarie dei fondi strutturali.

Le misure del Piano Transizione 4.0

Le misure del piano Transizione 4.0 sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina.

Infatti, nella circolare, la Ragioneria dello Stato specifica – se mai ve ne fosse ulteriore bisogno – che:

“quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo.

Quindi, per tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

In conclusione, si conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

Si tratta, di un chiarimento molto importante.

Ma occorre sottolineare che la Ragioneria dello Stato ha ribadito, tra le righe, l’importanza di calcolare con estrema cura i vantaggi fiscali a cui può accedere legittimamente un’azienda, soprattutto per evitare un’indebita percezione di vantaggio fiscale.

Fonte COMMERCIALISTA TELEMATICO

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APPROFONDIMENTI

BONUS INVESTIMENTI in beni strumentali nuovi e CUMULO CREDITI D’IMPOSTA: Cosa cambia nel 2022

RAMSES GROUP NEWS n. 266 – 24 gennaio 2022

Come cambiano il credito d’imposta investimenti per beni materiali e immateriali 4.0 e per beni tradizionali?

Come utilizzare in compensazione il credito d’imposta investimenti?

Come si applica il CUMULO dei CREDITI D’IMPOSTA?

RAMSES GROUP PUO’ AIUTARTI!

Dal 1 Gennaio 2022, per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali nonché per quelli materiali 4.0,
sono stabilite aliquote agevolative più basse.

Infatti, le nuove condizioni fissate dalla Legge di Bilancio 2022, sanciscono aliquote agevolative meno vantaggiose per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali e per quelli materiali 4.0 rispetto a quelli del 2021.

ALLORA

COME CAMBIA IL CREDITO D’IMPOSTA PER I BENI MATERIALI 4.0?

Attraverso una tabella. verifichiamo come il credito d’imposta è mutato per i beni materiali 4.0 dal 16/11/2020 al 31/12/2021 e per tutto l’anno 2022.

COME CAMBIA IL CREDITO D’IMPOSTA PER I BENI TRADIZIONALI?

Attraverso una tabella verifichiamo come il credito d’imposta è mutato per i beni materiali tradizionali dal 16/11/2020 al 31/12/2021 e per tutto l’anno 2022.



Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022)

Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023)
10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali

6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali

15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali

COME CAMBIA IL CREDITO D’IMPOSTA PER I BENI IMMATERIALI 4.0?

Nessuna modifica è stata prevista per il credito d’imposta investimenti in beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017).

E’ stata confermata, infatti, la percentuale agevolativa del 20% per gli investimenti effettuati addirittura fino al 31/12/2023 (con possibile estensione al 30/06/2024).

La percentuale verrà ridotta al 15% per l’annualità 2024 (con possibile estensione al 30/06/2025) e del 10% per l’annualità 2025 (con possibile estensione al 30/06/2026).

COME SI UTILIZZA IN COMPENSAZIONE IL CREDITO D’IMPOSTA?

Attraverso una tabella verifichiamo come il credito d’imposta potrà essere utilizzato in tutte le sue forme.

NB: IMPORTANTE


Al fine di fruire del credito d’imposta, è necessario il requisito della regolarità contributiva, dimostrabile mediante la
disponibilità di un Durc in corso di validità, da soddisfare al momento di ciascun utilizzo.
Inoltre, oltre a tutte i requisiti prevista dalla norma, per la spettanza del credito d’imposta, sulle relative fatture e i documenti attestanti l’acquisizione dei beni stessi dovrà essere sempre espresso il riferimento alla Legge che regolamenta il beneficio, ovvero: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30/12/2020”.
L’obbligo potrà avvenire o direttamente in fattura o con scrittura indelebile o anche mediante apposizione di un timbro.

ATTENZIONE

Resta inteso, grazie alla circolare n.33 del 31/12/2021, che per l’anno in corso, il credito d’imposta in oggetto potrà essere altresì cumulato con altre agevolazioni, ovvero crediti d’imposta, si pensi:

  • BONUS FORMAZIONE 4.0
  • R&S
  • MEZZOGIORNO
  • NUOVA SABATINI
    fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento.

SI AL CUMULO CREDITI D’IMPOSTA

COSA DICE la circolare n.33 del 31/12/2021

Con la circolare n.33 del 31/12/2021 emerge un’importantissima risposta concernente chiarimenti sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

In risposta ad alcune richieste di parere pervenute, la circolare ha fornito specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

E’ opportuno in primo luogo precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili.

In particolare il divieto di doppio finanziamento previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento” di cui è fatto sempre divieto.

Quanto esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo.

In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 10% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

ALLORA

Per cumulo si intende la possibilità di ottenere contemporaneamente due crediti d’imposta relativi al medesimo investimento, sommando la % di beneficio ottenibile da entrambi.

ESEMPIO: Nel caso di specie, per l’annualità 2022, qualora sussistessero le condizioni, la misura massima per il Credito d’imposta Investimenti in Beni Strumentali è pari al 40%, mentre per il Credito d’Imposta Investimenti nel Mezzogiorno l’aliquota massima è pari al 45%.

Ma come si effettua la somma con esattezza alla luce della circolare n. 33 del 2021, che modifica sostanzialmente la precedente procedura?

Di primo acchito si potrebbe pensare semplicemente di sommare le due agevolazioni per poter potenzialmente ottenere un beneficio pari all’85% dell’investimento da realizzare. Su un investimento di 100k si potrebbe applicare semplicemente l’85% di 100k, ottenendo un beneficio di 85k (100mila euro 85% = 85mila euro di beneficio).

SBAGLIATO!

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PNRR: BONUS INVESTIMENTI 4.0 ANCORA CUMULABILE CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI – lo chiarisce la CIRCOLARE NUMERO 33 del MINISTERO dell’ECONOMIA del 31 DICEMBRE 2021

RAMSES GROUP NEWS n. 259 – 10 gennaio 2022

1. PNRR: GOVERNO FA CHIAREZZA SU CUMULO INCENTIVI PUBBLICI 

Chiarita e ridimensionata la portata del cosiddetto divieto di doppio finanziamento. L’obiettivo è quello di non consentire l’indebito arricchimento a carico delle casse statali. Il ministero dell’economia e delle finanze (Mef) con la circolare 31/12/2021 n. 33 ripercorre il regolamento (UE) 2021/241, precisando che il concetto di cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo «cumulate» a copertura di diverse quote parti di un progetto e/o investimento.

Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dall’art. 9 del regolamento (Ue) 2021/241 il quale dispone che «il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo» per la ripresa e la resilienza (Rrf) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e «strumenti dell’Unione»; pertanto, prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti «(…) a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo» (divieto di doppio finanziamento).

Per meglio esplicitare quanto asserito la ragioneria generale del dicastero economico presenta il seguente esempio: se una misura del Pnrr finanzia il 40% del valore di un bene e/o progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

In tale ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie rientrerebbe all’interno del cosiddetto «doppio finanziamento», di cui è sempre fatto divieto.

Di conseguenza, è da ritenere superata la precedente circolare (n. 21 del 14/10/2021), con la quale si ponevano limitazioni, invero non del tutto oggetto di approfondimento e, quindi, più formali che sostanziali.

Infatti, in un passaggio della predetta circolare si sosteneva che tra i Principi e obblighi e priorità trasversali Pnrr negli avvisi pubblici vi debba essere l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (Ue) 2021/241, ossia che non possa emergere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione; a tale prescrizione, si precisa, deve aggiungersi il divieto di duplicazione rispetto a risorse ordinarie da bilancio statale.

In considerazione di ciò, gli operatori hanno fatto richiesta di ulteriori e più specifici chiarimenti, pena il disorientamento delle imprese nel richiedere le diverse misure (in cumulo) di cui piano nazionale «Transizione 4.0» o altri benefici correlati, come la «Nuova Sabatini», piuttosto che le linee di finanziamento di cui al «Fondo 394/81 – Simest».

A riprova di quanto sostenuto, la nuova circolare richiama anche il regolamento (Ue) 1303/2013 che, al Considerando 38, ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento.

Inoltre, al Considerando 30, il medesimo regolamento contempla la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione, sempre a condizione che sia evitato il doppio finanziamento.

La distinzione tra i due principi risulta altresì estremamente evidente nelle disposizioni del regolamento (Ue) 2021/241, che, al Considerando 62, precisa che le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione.

All’art. 9, lo stesso regolamento ribadisce che i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno «non copra lo stesso costo».

In conclusione ciò che deve essere evitato è l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, non ammettendo che mediante forme di contributi e/o provvidenze diverse si vada a coprire più del costo sostenuto da parte dell’impresa interessata, fermo restando il rispetto dei limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

Circolare del 31 dicembre 2021 n.33

Fonte Italia oggi


2. PNRR: L’ECONOMIA AMMETTE IL CUMULO TRA DIVERSE FORME DI INCENTIVO PUBBLICO

Sì alla possibilità di cumulo tra “diverse quote parti” del costo di uno stesso bene e “tra costi diversi” all’interno di un medesimo progetto. Il divieto di doppio finanziamento è circoscritto solo ai contributi aggiuntivi rispetto a cui la sommatoria degli aiuti ecceda il valore dell’investimento agevolato.

L’importante precisazione arriva direttamente dal ministero dell’Economia attraverso la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 che ha ad oggetto «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento».

Doppio finanziamento e cumulo

La circolare fornisce specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative e ha lo scopo di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del Pnrr e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

Secondo il Mef, doppio finanziamento e cumulo si riferiscono a due princìpi distinti e non sovrapponibili. Il divieto di doppio finanziamento, che è previsto espressamente dalla normativa europea, «prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura».

La circolare lo definisce un principio generale di sana gestione finanziaria, applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.Il concetto di cumulo, a parere della circolare, si riferisce invece alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

A rafforzare la tesi, il Mef specifica che la fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del Pnrr dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 che recita: «Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione». Per questo è prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti «…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo»; il Mef precisa che, in questo caso, opererebbe il divieto di doppio finanziamento.

Un esempio pratico

La circolare fa anche un esempio pratico. Specifica che, se una misura del Pnrr finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti. Questo, a patto che si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

Solo in quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

La circolare conclude citando riferimenti comunitari che a suo parere sono a favore. Richiama in particolare le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241, che, al Considerando 62, recita: «Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione».

All’articolo 9, lo stesso regolamento ribadisce: »I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo». Il Mef, quindi, sostiene che i principi richiamati nelle «Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr», di cui alla Circolare Rgs n. 21 del 14 ottobre 2021, sono dunque pienamente coerenti con la citata normativa europea.

A conferma specifica che il documento include, tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse Pnrr, l’assenza di doppio finanziamento, ovvero «…una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale», lasciando invece aperta, per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti.

Il cumulo per i beni 4.0

La circolare specifica che tutto questo vale anche per la misura Pnrr Transizione 4.0, che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo: «In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche».

Chiude confermando che le misure finanziate all’interno del Pnrr possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

Circolare del 31 dicembre 2021 n.33

Fonte Il SOLE 24 ORE


3. LA RAGIONERIA DELLO STATO FUGA OGNI DUBBIO: SÌ ALLA CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI COPERTI DAL PNRR (INCLUSO TRANSIZIONE 4.0) CON ALTRE MISURE

Doppio finanziamento e cumulabilità sono concetti differenti

Nella nuova circolare di chiarimento, il Ragioniere Mazzotta sottolinea che doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili. Il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito.

Ma qual è la differenza tra i due concetti?

Come spiega Mazzotta, “il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.

La cumulabilità invece “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.

Quest’ultima fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del PNRR dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, là dove recita:

Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione.

Mazzotta conclude quindi che è “pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento)”.

La circolare offre anche un esempio pratico. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.

La regola vale anche per il Piano Transizione 4.0

Le misure del piano Transizione 4.0 sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina. Ricordiamo infatti che sull’acquisto di beni strumentali insistono diversi incentivi (es. la Nuova Sabatini o il credito d’imposta per il Mezzogiorno).

Nella circolare, la Ragioneria dello Stato specifica – se mai ve ne fosse ulteriore bisogno – che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

Circolare del 31 dicembre 2021 n.33

Fonte INNOVATION POST


4. PNRR: OK AL CUMULO DEGLI AIUTI

Le agevolazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) possono essere cumulate con altre agevolazioni, purché la sommatoria degli aiuti non superi il 100% del costo dell’investimento.

In pratica, se una misura del Piano finanzia il 40% del valore di un bene o di un progetto, si potrà agevolare attraverso altre fonti la quota non eccedente il 60% del costo dell’investimento stesso. È quanto ha chiarito il ministero dell’economia e finanze, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, con cui il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il Pnrr, ha posto fine ai dubbi interpretativi sorti finora in merito all’attuazione e alla sostenibilità degli interventi previsti all’interno del Pnrr e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e resilienza (Rrf), istituito con regolamento Ue 2021/241. A tale riguardo il Mef ha innanzitutto effettuato un opportuno distinguo tra il divieto del «doppio finanziamento» e il concetto di «cumulo», per poi passare a precisare che la sommatoria degli aiuti vale anche per la misura Pnrr «Transizione 4.0» che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in ricerca e sviluppo. In tal caso, secondo il Mef, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il predetto credito d’imposta, ma solo fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento.

Il «doppio finanziamento». Il Mef ha precisato che il divieto del doppio finanziamento e il concetto di cumulo si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, secondo il divieto di doppio finanziamento, previsto dalla normativa europea, il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (principio generale applicabile al bilancio Ue ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno).

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono così «cumulate» a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei Pnrr, dall’art. 9 del Reg. Ue 2021/241, secondo cui il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra il costo stesso (divieto del doppio finanziamento).

Un esempio. Premesso che la distinzione tra divieto di doppio finanziamento e cumulo non rappresenta una novità del Rrf, ma si tratta di concetti già ampiamente noti nell’ambito delle programmazioni comunitarie dei fondi strutturali, la circolare 233 del Mef riporta il seguente esempio.

Se una misura del Pnrr finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. Quest’ultima ipotesi, alla luce di quanto precedentemente esposto, non sarebbe pertanto praticabile in quanto parte dei costi sarebbero finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto «doppio finanziamento», di cui è fatto sempre divieto.

Il Pnrr e il credito d’imposta. Le conclusioni cui giunge la circolare del Mef valgono anche per la misura Pnrr «Transizione 4.0», che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in R&S. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% dell’investimento), solo per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

Circolare del 31 dicembre 2021 n.33

Fonte ITALIA OGGI


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ARCHIVIO

Divieto doppio finanziamento e cumulo incentivi – Credito d’imposta beni strumentali (ordinari e 4.0)

RAMSES GROUP NEWS n. 251 – 16 dicembre 2021

Le risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento

Nella finanza agevolata uno degli aspetti più controversi riguarda la cumulabilità di incentivi e di aiuti di stato, sia in fase di verifica dei requisiti per la predisposizione della domanda sia nella successiva fase di rendicontazione delle spese e di controllo. Nell’ultimo periodo, alla complessità di questo tema si è aggiunta la nuova disciplina del PNRR indicata dal Regolamento 2021/241 e richiamata dalle linee di indirizzo disposte dal MEF con la circolare n. 21/2021.

Il Regolamento 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede una nuova disposizione in merito alla cumulabilità dei fondi del PNRR, che potrebbe avere delle ripercussioni consistenti anche su misure già in essere.

In particolare, l’articolo 9 del citato Regolamento dal titolo «Addizionalità e finanziamento complementare» vieta il doppio finanziamento nell’ambito del dispositivo e di altri Programmi dell’Unione Europea. L’articolo, infatti, puntualizza che “Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.”

Tale disposizione sembra riferirsi esclusivamente al divieto di cumulo con altri Programmi dell’UE, lasciando dei dubbi in merito al doppio finanziamento con le altre misure previste dal PNRR. Nei Considerando del Regolamento, tuttavia, viene precisato che: “Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento”.

Infine, la recente circolare MEF 21/2021 ha interpretato in maniera restrittiva tale obbligo di assenza del doppio finanziamento, sostenendo che non ci debba essere “una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.

Da quanto analizzato emerge, quindi, un divieto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli altri Programmi europei sia con le altre misure finanziate con le risorse del PNRR che con le risorse ordinarie previste dal Bilancio statale.

Si ricorda, però, che la Circolare interpretativa non è un documento vincolante a livello giuridico, ma, se tale parere dovesse essere confermato da altre fonti ufficiali, nel caso di sovvenzioni erogate con i fondi del PNRR le imprese potrebbero partecipare ad una sola agevolazione.

Osservando i primi bandi attuati con il cofinanziamento del PNRR, in particolare le 3 linee attivate sul Fondo 394 di Simest e il bando sull’economia circolare emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, ritroviamo l’interpretazione restrittiva fornita dalla circolare del MEF attraverso la seguente specifica “non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi, con altre forme di sostegno anche derivanti da altri programmi e strumenti dell’Unione europea, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogati”.

La diretta conseguenza di quanto sopra esposto sembrerebbe quella di dover analizzare, per la possibilità di cumulo, non solo la distinzione tra aiuti di Stato, aiuti in deroga (de-minimis e temporary framework) e aiuti a carattere generale, ma anche la natura della fonte del contributo.

Il caso che più desta preoccupazioni è quello del Credito d’imposta beni strumentali 4.0, all’interno del Piano Transizione 4.0. Il Recovery plan destina all’intero Piano risorse pari a 13,38 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo Complementare, che saranno utilizzate per continuare a sostenere il percorso di trasformazione digitale delle imprese italiane.

Le precedenti disposizioni, infatti, secondo quanto espresso dall’articolo 1, comma 1059 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), stabilivano che “il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Secondo la precedente impostazione, quindi, il bonus 4.0, essendo una misura a carattere generale, poteva essere cumulata con altre agevolazioni, purché non venisse superato il limite dell’intero costo sostenuto, considerando anche il beneficio indiretto del mancato pagamento delle imposte IRES e IRAP.

In caso di conferma dell’interpretazione restrittiva del MEF, le imprese si ritroverebbero ad un cambiamento radicale. Verrebbe meno, pertanto, la possibilità di ricevere altri aiuti sulle stesse spese nel rispetto del nuovo principio introdotto dal Regolamento attuativo del Dispositivo Ripresa e Resilienza. Attendiamo fiduciosi le precisazioni che dovrebbero arrivare nella legge di bilancio in approvazione entro la fine dell’anno.

Concludendo, essendo una materia non definita e in corso di attuazione, è fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi e affidarsi ad un professionista che sappia orientarsi tra le molteplici sfaccettature della normativa.

Fonte Euroconference


Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21

  • Documenti

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR


  • Riferimenti normativi


Il credito di imposta ottenuto a seguito di investimenti in beni strumentali (ordinari e 4.0) NON è cumulabile con i finanziamenti dei bandi, le cui risorse derivano dal PNRR

Lo prevede la circolare 21/2021 del 14 ottobre che il Mef ha inviato alla amministrazioni coinvolte nella selezione dei progetti del PNRR.  

La circolare del ministero è più dettagliata rispetto al regolamento Ue 2021/241, prevedendo il divieto di cumulo dei fondi PNRR con risorse ordinarie da bilancio statale. In pratica si applica il divieto di doppio finanziamento, e quindi la copertura, dei medesimi costi. 

Il regolamento Ue all’art. 9 nella fattispecie stabilisce “genericamente” che i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo

PNRR, divieto doppio finanziamento e cumulo incentivi

La cumulabilità di incentivi e di aiuti di stato è sempre stato un problema gravoso per gli addetti ai lavori, specie in tema di controlli e applicabilità delle agevolazioni, oltre che per gli aspetti burocratici relativi alle rendicontazione delle spese.

Nelle ultime settimane al tema si è aggiunto il PNRR con il regolamento UE 241/2021 art. 9 e la circolare MEF 21/2021. Alcuni articoli pubblicati sui principali quotidiani economici hanno infatti evidenziato che le norme previste dal regolamento e richiamate dal MEF non consentono il doppio finanziamento e quindi non è più possibile cumulare gli incentivi con dotazioni provenienti da NGEU, su tutti quelli previsti dal piano transizione 4.0, che assorbe tra PNRR e Fondo complementare circa 18mld di euro di risorse.

Il divieto di doppio finanziamento non è una novità introdotta dal menzionato regolamento, esisteva già come principio generale nel Reg. UE 966/2012 (regole finanziarie del bilancio generale dell’Unione – art. 129), in quelli che governano i Fondi SIE e nei relativi DPR di recepimento. Ripercorriamo le norme che hanno regolato la fattispecie negli ultimi anni.

Il DPR n. 196/2008 all’art. 2, 4c (Spese effettivamente sostenute) definisce ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006, articolo 56, paragrafo 4, le norme sull’ammissibilità delle  spese per i programmi cofinanziati dai fondi  strutturali per la programmazione UE 2007-2013:

…Non sono ammissibili le spese relative ad un  bene  rispetto  al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di  una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario…

Qui vale la pena di rilevare che il regolamento all’art. 56, 4c non fa riferimento alla provenienza delle risorse, né vieta che una misura nazionale possa sostenere investimenti già parzialmente finanziati da fondi UE; indica solo che le norme sono stabilite a livello nazionale, salvo le eccezioni proprie dei vari Fondi:

…Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell’ambito del programma operativo…

Per la programmazione UE 2014-2020il DPR 22/2018, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1 del Reg. UE n. 1303/2013, stabilisce all’art. 2, 5c (Principi generali) che

… L’ammissibilita’ delle spese riguardanti un’operazione sostenuta da uno o piu’ Fondi SIE o da uno o piu’ programmi e da altri strumenti dell’Unione e’ disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 11 dell’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013…

Quest’ultimo testualmente recita:

Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dello stesso fondo nell’ambito di un altro programma. L’importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

In questo testo il riferimento a misure di sostegno nazionali o comunitarie scompare e pure nell’art. 9 (Addizionalità e finanziamento complementare) del Reg. UE 241/2021 non ce ne è traccia:

Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

La circolare MEF 21/2021 invece, citando nelle note solo il Reg. UE 241/2021, ricorda alla pag. 11 che sussiste

…obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale

Ancorché non menzionato e riferito alla programmazione finanziaria 2007-2013, la norma che il MEF interpreta insieme al regolamento 241/2021 dovrebbe essere il DPR 196/2008, in vigore nonostante l’esaurimento del periodo attuativo. 

Il principio di divieto di doppio finanziamento, seppure giusto ma non chiaramente regolato in Italia, è stato comunque fino ad oggi disatteso in molti strumenti nazionali, basti ricordare una presentazione del MISE in cui venivano elencate importanti agevolazioni – Fondo di Garanzia, Cds, Accordi di innovazione* – tutte cumulabili con gli incentivi di Impresa 4.0.

Il MEF e l’Agenzia delle Entrate non hanno mai contrastato la cumulabilità di detti incentivi, anzi nel corso degli anni l’Agenzia è intervenuta con diverse circolari per spiegare e confermare l’applicazione e le modalità di calcolo dei crediti d’imposta. 

Con dotazioni finanziarie provenienti da Next Generation EU ora gli investimenti effettuati nel 2021 con transizione 4.0 non potrebbero godere del cumulo con altri incentivi. I crediti di imposta sono tuttavia regolati da una norma che non è stata ancora modificata e che non può avere effetto retroattivo.

Peraltro il PNRR è stato valutato e approvato dall’Unione Europea (allegato alla decisione https://www.camera.it/temiap/2021/07/13/OCD177-5010.pdf), con Transizione 4.0 già nella sua formulazione modificata dalla legge di bilancio 2021 dove non si parla di espresso divieto di cumulo. Nel documento si legge che  “Gli accordi per evitare il doppio finanziamento dell’UE si basano su diversi strumenti e sono considerati adeguati“(cfr pag. 97 del  documento di lavoro della Commissione).

Infatti il Reg. 241/2021 all’art. 19 punt J, sulla valutazione del PNRR da parte della CE, recita: 

…se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell’utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione;…

La dotazione proveniente da NGEU non comporta infine che gli incentivi 4.0 vadano considerati come aiuti di stato, perché la misura non diventa selettiva ma rimane di carattere generale.

Le risorse nazionali provenienti dal Fondo complementare non possono diventare la scappatoia per mantenere il cumulo degli incentivi, sia per la ridotta entità rispetto alla dotazione NGEU, sia per il principio ribadito dal MEF nella sua circolare.

Per quanto riguarda Transizione 4.0 si ritiene pertanto che la redigenda legge di bilancio 2022 dovrà tenere conto di quanto sopra, vietando il cumulo con altri incentivi o trovare adeguate giustificazioni per mantenerlo, che tuttavia appaiono improbabili dopo l’indirizzo preso dal MEF nella sua circolare.

L’impatto della misura col venire meno del cumulo potrebbe ovviamente risentirne, mancando l’addizionalità dello stimolo fiscale.

Altri strumenti, esistenti o da attivare, andranno modificati o costruiti in conformità al principio di divieto di doppio finanziamento. 

La situazione creatasi è un ulteriore esempio di quanto sia necessario moltiplicare gli sforzi semplificativi sulle norme

La Commissione europa nel corso degli anni ha introdotto diversi elementi per facilitare i processi di sostegno degli investimenti, basti ricordare i forfait sulle spese generali o i costi unitari standard per i costi del personale.

Il tema delle sinergie e complementarietà tra i vari programmi e strumenti finanziari dell’Unione – su cui nel 2014 la CE pubblicò pure una apposita guida – si incrocia con quello della concorrenza e degli aiuti di stato, oltre che con le misure di sostegno nazionali e le norme bancarie per gli strumenti finanziari (garanzie, finanziamenti agevolati, ecc). Queste sinergie sono cruciali per il supporto all’economia ma allo stesso tempo impattano sul processo di semplificazione. 

La complessità del sistema oggi è tale che ormai può portare a non considerare aspetti rilevanti della struttura di una misura e comprometterne quindi la sua efficacia.

Fonte FASI


PNRR E CREDITO DI IMPOSTA: IL RISCHIO DEL DIVIETO DI CUMULABILITA’ CON LA NUOVA SABATINI

L’attuale normativa nazionale prevede che il Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 sia una misura cumulabile con altre tipologie di agevolazioni di tipo fiscale e non che abbiano ad oggetto i medesimi costi – ad esempio la Nuova Sabatini, il credito di imposta Sud, gli aiuti regionali con oggetto i medesimi costi, ed altre misure – a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

A seguito della pubblicazione della risoluzione n.68/E dell’Agenzia delle Entrate (AdE) del 30 novembre 2021, il problema di cumulabilità di queste misure sembrerebbe diventare concreto, diventando un problema per tutte le imprese che vogliono trarre il massimo beneficio dai loro investimenti.

Nel dettaglio, la risoluzione pone evidenza su quali siano le riforme e gli investimenti finanziate e/o rifinanziate dalle risorse del PNRR che si collocano nella categoria “Investimenti 1: Transizione 4.0”: credito di imposta per beni strumentali materiale e immateriali 4.0credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione; e credito di imposta per attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle nuove competenze. Le suddette misure si configurano come investimenti a valere sulle risorse europee (PNRR), assegnate su base semestrale, e per cui soggette al divieto di cumulo con altri incentivi pubblici degli altri concessi dal PNRR.

Il divieto di cumolo precedentemente citato è riscontrabile all’interno dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 241 del 12 febbraio 2021, con il titolo “Addizionalità e finanziamento complementare”. L’articolo recita che il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione a condizione che tale sostegno non compra lo stesso costo. L’obiettivo del divieto è fornire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e delle risorse a disposizione in modo tale che i programmi dell’Unione siano complementari a quelli di ogni singolo Stato membro ed evitando la possibilità che i beneficiari di tali risorse possano finanziarie due volte la stessa tipologia di spesa.

In aggiunta, il rischio che tale divieto possa diventare realtà può essere riscontrabile dall’analisi dell’allegato che accompagna la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021, in cui il Ministero dell’Economia fornisce alle amministrazioni regionali, locali e provinciali, i criteri e/o tecniche preliminari riguardanti la gestione delle spese ritenute ammissibili ai progetti finanziati da risorse del PNRR.

A tal riguardo, l’articolo del Sole24ORE, pubblicato in data 1° gennaio 2021, pone riferimento alla sentenza n. 5137/2014 della Corte di Cassazione per enfatizzare la suddetta circolare come un semplice documento di una prassi interna con valore non vincolante per i contribuenti e per i giudici e, pertanto, non costituisce fonte di diritto dell’introduzione del rischio di cumulabilità annunciato dalla normativa UE che accompagna le risorse del PNRR.

Nello scenario di complessità e incertezza che circonda le risorse del PNRR, risulta chiara la necessità di un intervento da parte del legislatore volto ad illustrare cosa riguardi il divieto di cumulabilità preposto dall’UE e la sua possibile interferenza con le misure e/o fondi previsti dalla normativa nazionale.

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APPROFONDIMENTI:

CREDITO IMPOSTA BENI 4.0 e BENI TRADIZIONALI Bonus investimenti: dal 2022 aliquote più basse – Come non perdere i benefici

RAMSES GROUP NEWS n. 245 – 26 novembre 2021

Imprese e professionisti hanno poco più di un mese per bloccare le condizioni attualmente in vigore per il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. Il disegno di legge di Bilancio 2022, infatti, definisce la disciplina del bonus per il triennio 2023-2025, ma non interviene sulle disposizioni della Manovra del 2021, che, per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali e materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022, prevede aliquote agevolative più basse. Per i beni immateriali 4.0, invece, anche nel 2022 l’aliquota agevolativa resta fissata al 20% del costo.

Come sfruttare le attuali condizioni più vantaggiose

Conto alla rovescia per massimizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. Imprese e professionisti (solo per il bonus beni tradizionali) per godere delle attuali, più elevate, misure del beneficio dovranno prenotare o effettuare gli investimenti entro la fine del 2021. Per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali e per quelli materiali 4.0, effettuati dal 1° gennaio 2022 (non prenotati nel 2021) scatteranno, infatti, aliquote agevolative meno vantaggiose. Le nuove condizioni sono fissate dalla Manovra del 2021 (l. n. 178/2020, articolo 1, commi 1054, 1055, 1056, 1057 e 1058) e, al momento, il disegno di legge di Bilancio 2022 non ne prevede la modifica.

Cosa cambia per i beni materiali 4.0

Per i beni materiali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta scenderà dal 50% al 40% per lo scaglione fino a 2,5 milioni, dal 30 al 50% per quello tra 2,5 e 10 milioni, mentre rimarrà al 10% per l’ultimo scaglione tra 10 e 20 milioni.

In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022)
Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023)
– 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro

Cosa cambia per i beni tradizionali

Anche per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali non 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 ci sarà una riduzione dell’aliquota agevolativa.

In particolare, come previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022)
Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023)
10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali
6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali
15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali

Fruizione bonus beni tradizionali

Ma la riduzione dell’aliquota agevolativa non è la sola novità che il 2022 porterà al credito d’imposta per beni tradizionali non 4.0. Cambierà anche la modalità di fruizione del bonus.

Secondo le regole di fruizione dettate dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1059 e 1059-bis), il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale nell’anno di entrata in funzione del bene:

– per investimenti in beni immateriali tradizionali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Per i soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene;

– per investimenti in beni materiali tradizionali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 indipendentemente dall’ammontare di ricavi o compensi (novità introdotta dall’articolo 20 D.L. 73/2021).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2021:

– l’utilizzo del credito in un’unica quota rappresenta una facoltà e, nel caso in cui tale facoltà non venga scelta, il contribuente utilizzerà il credito in 3 quote annuali di pari importo. Il credito non utilizzato (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi;

– quanto al requisito dei 5 milioni di euro, in assenza di una precisa disposizione normativa, la verifica del limite dimensionale, ai fini della fruizione in un’unica quota del credito d’imposta avente a oggetto investimenti in beni strumentali immateriali tradizionali non 4.0, va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.

L’utilizzabilità in un’unica quota non riguarda, invece, il credito d’imposta per gli investimenti tradizionali non 4.0, effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione ai sensi dell’art. 1, comma 1055, della legge di Bilancio 2021 (ossia nel 2022): per tali investimenti, il credito d’imposta sarà fruibile in 3 quote annuali di pari importo, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

Come bloccare le condizioni attuali

Per bloccare le attuali misure del bonus, più convenienti, due le possibili soluzioni:

– prima soluzione: effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre 2021;

– seconda soluzione: entro il 31 dicembre 2021, si dovrà ottenere l’accettazione dell’ordine dal venditore e pagare acconti per almeno il 20% del costo: in tal caso, l’investimento potrà essere terminato entro il 30 giugno 2022. In assenza di una valida prenotazione al 31 dicembre 2021, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 saranno considerati “nuovi” e, pertanto, i crediti di imposta spetteranno con le percentuali ridotte previste dalla legge di Bilancio 2021 per il secondo anno di applicazione dell’agevolazione (2022).

Occorre, quindi, definire con certezza il momento in cui l’investimento si intende effettuato e quando si ha una valida prenotazione al 31 dicembre 2021.

Momento di effettuazione degli investimenti

Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre riferirsi alle regole generali di competenza dettate dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR e, pertanto:

– per gli acquisti di beni strumentali (diretti o in locazione finanziaria) vale la data di consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, quella in cui si verifica il passaggio della proprietà (non rilevano invece clausole di riserva della proprietà legate al pagamento rateale);

– per gli investimenti in appalto, rileva la data di ultimazione della prestazione, oppure, in caso di stati di avanzamento lavori previsti dal contratto e aventi efficacia analoga a quella dell’art. 1666 del codice civile, quella in cui l’opera (o porzioni di essa) risulta verificata ed accettata dal committente;

– per i lavori realizzati in economia rilevano i costi sostenuti per l’investimento, in ciascun periodo agevolato.

Valida prenotazione

Per una valida prenotazione entro il 31 dicembre 2021, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017:

– per i beni acquisiti in proprietà, la verifica del rispetto dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore e del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021 deve essere effettuata sulla base della documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.);

– nel caso di beni acquistati in leasing con consegna del bene (o esito positivo del collaudo), entro il 31 dicembre 2021 il contratto di leasing deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve essere pagato il maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore;

– per i contratti di appalto, entro il 31 dicembre 2021 il relativo contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti e dovrà essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto;

– per i beni realizzati in economia entro il 31 dicembre 2021 devono essere sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 16 novembre 2020 – 30 giugno 2022.

Beni immateriali 4.0

Nessuna modifica in vista invece per il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017).

La legge di Bilancio 2021, infatti, riconosce il bonus nella misura del 20% del costo per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, con ordine e acconto del 20% entro il 2022.

Il disegno di legge di Bilancio 2022 conferma la percentuale agevolativa del 20% anche per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2024), mentre ne prevede la riduzione al 15% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2025) e al 10% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 205 e fino al 31 dicembre 2025 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2026).

Il limite massimo dei costi ammissibili è fissato a 1 milione di euro annuo (precisazione prevista dal disegno di legge di Bilancio 2022).

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi, sostenute in relazione all’utilizzo dei predetti beni immateriali mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Fonte IPSOA

Beni strumentali materiali (NON 4.0): quanto conviene investire a imprese e professionisti nel 2021

Per investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi tradizionali (non 4.0), effettuati fino al 31 dicembre 2021

imprese e professionisti possono godere di un credito d’imposta del 10% del costo (15% per beni funzionali allo smart working). Stessa misura anche per gli investimenti che saranno completati entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Dal 1° gennaio 2022, le aliquote agevolative diminuiranno. Quanto si risparmia concludendo o prenotando gli investimenti nel 2021?

Chi

Il credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi tradizionali, non 4.0, disciplinato dalla legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 1054), può essere fruito:

– dalle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Rientrano pertanto nella platea dei soggetti beneficiari le imprese individuali, le società commerciali di persone e di capitali, gli enti – commerciali e non – nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e i contribuenti in regime forfetario;

– dagli esercenti arti e professioni.

Sono escluse le imprese:

– destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs 231/2001);

– in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali ed immateriali tradizionali (non 4.0):

– strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione;

– nuovi;

– destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Rientrano ad esempio nell’agevolazione l’acquisto di computer, stampanti, arredi per ufficio, attrezzature, macchinari, impianti specifici e generici, software operativi di gestione, veicoli industriali, quali ad esempio, furgoni, autocarri, autotreni, veicoli commerciali leggeri, autobus, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, autogrù.

Attenzione
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative previste dalla legge di Bilancio 2021 (“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, l. n. 178/2020”).
Nel caso in cui i documenti non riportino detti riferimenti la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla loro regolarizzazione. La modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica.
In ogni caso è possibile procedere con la regolarizzazione dei documenti già emessi entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo (Agenzia delle Entrate, risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020).

Esclusi:

– veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, TUIR (ad es. aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa);

– i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

– i fabbricati e le costruzioni;

– i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016, ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);

– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Come

In relazione agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero 30 giugno 2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo del bene, nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

– 2 milioni di euro per i beni materiali;

– un milione di euro per i beni immateriali.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% se i beni riguardano investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 81/2017.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo del bene, nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

– 2 milioni di euro per i beni materiali;

– un milione di euro per i beni immateriali.

Quando

Il credito è utilizzabile:

1) per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021:

– in un’unica quota annuale, se il credito si riferisce a investimenti in beni strumentali materiali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;

– in un’unica quota annuale, se il credito si riferisce a investimenti in beni immateriali, solo nel caso di soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, altrimenti il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione;

2) per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione.

Calcola il risparmio

IPOTESI INVESTIMENTO IN BENI MATERIALI SOTTO SOGLIA

Risparmio %

Si ipotizzi che un professionista intenda acquistare computer, stampanti, toner, arredi per ufficio (beni non propedeutici al lavoro agile) per 85.000 euro + IVA.

Se l’investimento verrà effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2021, potrà beneficiare di un credito di imposta pari a 8.500 euro (85.000×10%), altrimenti beneficerà di un credito di imposta pari a 5.100 euro (85.000×6%).

Investimento effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2021
Costi sostenutiCredito di imposta spettante% di risparmio
85.000 euro8.500 euro10%

Investimento effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2022
Costi sostenutiCredito di imposta spettante% di risparmio
85.000 euro5.100 euro6%

IPOTESI INVESTIMENTO IN BENI MATERIALI SOPRA SOGLIA

Risparmio %

Si ipotizzi che Alfa S.p.A. intenda effettuare investimenti in beni materiali tradizionali (non propedeutici al lavoro agile) per un totale di 2.800.000 euro.

Se l’investimento verrà effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2021, potrà beneficiare di un credito di imposta pari al 10% fino a 2 milioni di euro, zero oltre tale limite (il credito d’imposta spettante è quindi pari a 200.000 euro (2.000.000×10%)), altrimenti beneficerà di un credito di imposta pari al 6% fino a 2 milioni di euro, zero oltre tale limite (il credito d’imposta spettante è quindi pari a 120.000 euro (2.000.000×6%)).

Investimento effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2021
Costi sostenutiCredito di imposta spettante% di risparmio
2.800.000 euro200.000 euro7,14%

Investimento effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2022
Costi sostenutiCredito di imposta spettante% di risparmio
2.800.000 euro120.000 euro4,29%


IPOTESI INVESTIMENTO IN BENI PROPEDEUTICI AL LAVORO AGILE SOTTO SOGLIA

Risparmio %

Si ipotizzi che Beta srl intenda effettuare investimenti in beni propedeutici al lavoro agile per 56.000 euro + IVA, di cui:

– beni materiali per 33.000 euro

– beni immateriali per 23.000 euro.

Se l’investimento verrà effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2021, potrà beneficiare di un credito di imposta pari a 8.400 euro (56.000×15%), altrimenti beneficerà di un credito di imposta pari a 3.360 euro (56.000×6%).

Investimento effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2021
Costi sostenutiCredito di imposta spettante% di risparmio
56.000 euro8.400 euro15%

Investimento effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2022
Costi sostenutiCredito di imposta spettante% di risparmio
56.000 euro8.400 euro6%


IPOTESI INVESTIMENTO IN BENI IMMATERIALI SOPRA SOGLIA

Risparmio %

Si ipotizzi che Gamma S.p.A. intenda effettuare investimenti in beni immateriali tradizionali (non propedeutici al lavoro agile) per un totale di 1.200.000 euro.

Se l’investimento verrà effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2021, potrà beneficiare di un credito di imposta pari al 10% fino a 1 milioni di euro, zero oltre tale limite (il credito d’imposta spettante è quindi pari a 100.000 euro (1.000.000×10%)), altrimenti beneficerà di un credito d’imposta pari al 6% fino a 1 milione di euro, zero oltre tale limite (il credito d’imposta spettante è quindi pari a 60.000 euro (1.000.000×6%)).

Investimento effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2021
Costi sostenutiCredito di imposta spettante% di risparmio
1.200.000 euro100.000 euro8,33%
Investimento effettuato (o prenotato) entro il 31 dicembre 2022
Costi sostenutiCredito di imposta spettante% di risparmio
1.200.000v60.000 euro5%

I crediti non concorrono a formare il reddito né IRES né IRAP. Per semplicità nel calcolo non è tenuto conto del risparmio di imposta derivante dalla detassazione ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP.

Fonte IPSOA

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APPROFONDIMENTI

Credito imposta investimenti beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 e non

Beni strumentali materiali ed immateriali – Industria 4.0 – ex iperammortamento e ordinari ex superammortamento

FOCUS CREDITO IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 – Circolare 9/E del 23/7/2021 dell’Agenzia delle Entrate

SCHEDA DI RIEPILOGO CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 dal 2021

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. 

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del

  • 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro per il 2021
  • 40% fino a 2,5 milioni euro nel 2022

Credito di imposta del

  • 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro nel 2021
  • 20% nel 2022
  • 10% oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro sia nel 2021 che  nel  2022

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

 Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

ADEMPIMENTI

E’ necessaria la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo

Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante

SCADENZA

Investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

RISORSE UTILI

Testo della norma (legge di bilancio commi 184 – 197)

Tabella A e B – ex Industria 4.0 ora Transizione 4.0

Norma precedente (iperammortamento)

APPROFONDIMENTI Credito d’imposta investimenti in beni strumentali

RAMSES GROUP

COME POSSIAMO ESSERTI UTILI

Grazie al nostro comitato scientifico multidisciplinare siamo in grado di fornire le relazioni tecniche di conformità alla norma su Industria 4.0 sia per investimenti sopra i 300’000 euro (obbligatoria) che per gli investimenti inferiori a tale cifra (non obbligatoria ma fortemente consigliata).

Nel caso degli acquirenti

– al fine di poter usufruire dell’credito di imposta sui beni industria 4.0

– per adeguare eventualmente l’investimento in modo da poter accedere al credito di imposta sui beni industria 4.0

Per le aziende produttrici di macchinari

– al fine di qualificare come idonei ad industria 4.0 dei macchinari venduti

– per adeguare eventualmente i macchinari venduti in modo da consentire ai propri clienti di poter accedere agli incentivi di industria 4.0

Vengono contemporaneamente valutate eventuali norme di agevolazione, compatibili o alternative, che consentono in alcuni casi di ottenere incentivi superiori.


FINANZIARIA 2021 

SCHEDE Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 e non

La novità più rilevante in materia di credito d’imposta beni strumentali consiste in un eccezionale potenziamento della misura valevole già per gli investimenti in corso, effettuati dal 16.11.2020 fino a tutto il 2021 e al 30.06.2022 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2021.

Altri aspetti inediti sono l’accorciamento del periodo di fruizione dell’agevolazione a 3 anni, ridotti ulteriormente a 1 anno per investimenti in beni ordinari limitatamente alle imprese con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (solo per il 2021) e l’anticipazione del momento di fruizione dall’anno di entrata in funzione o interconnessione per beni 4.0 (in sostituzione della precedente normativa che prevedeva la compensabilità a partire dall’01.01 dell’anno successivo).

Infine si segnala l’ammissibilità dei beni strumentali immateriali non 4.0 che, anche nella previgente disciplina del super ammortamento, restavano esclusi dal novero degli investimenti agevolativi.

Novità credito d’imposta beni strumentali

Ambito applicativo temporaleInvestimenti effettuati:
– dal 16.11.2020 al 31.12.2022
ovvero
– entro il 30.06.2023 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2022:
1) Ordine accettato dal fornitore
2) Pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.
Ambito applicativo oggettivoSono ammissibili gli investimenti nei seguenti beni:
– beni strumentali materiali ordinari e immateriali ordinari (software non 4.0) con maggiorazione in caso di strumenti e dispositivi tecnologici per lo smart working;
– beni strumentali materiali 4.0, compresi nell’allegato A delle Legge di Bilancio 2017;
– beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B delle Legge di Bilancio 2017.
Regole di fruizioneBeni strumentali materiali e immateriali ordinari:
– 3 quote annuali di pari importo,
– unica quota per soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (solo per investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021),
– a partire dall’anno di entrata in funzione del bene.
Beni materiali e immateriali 4.0
– 3 quote annuali di pari importo,
– a partire dall’anno di interconnessione del bene.
Oneri documentaliObbligo di perizia asseverata (non più semplice) per investimenti in beni 4.0 di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro.

Aliquote e tetti di spesa

Tipologia di benePeriodo di effettuazione investimentoAliquote e tetti di spesa complessivi
Beni materiali e immateriali ordinariDal 16.11.2020 al 31.12.2021
Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021
10%
15% smart working
Tetto 2 milioni di euro (materiale)
Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali e immateriali ordinariDal 01.01.2022 al 31.12.2022
Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022
6%
Tetto 2 milioni di euro (materiale)
Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali 4.0Dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021
– 50% fino a 2,5 milioni di euro
– 30% oltre 2,5 fino a 10
– 10% oltre 10 fino a 20
Beni materiali 4.0Dal 01.01.2022 al 31.12.2022
Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022
– 40% fino a 2,5 milioni di euro
– 20% oltre 2,5 fino a 10
– 10% oltre 10 fino a 20
Beni immateriali 4.0Dal 16.11.2020 al 31.12.2022
Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022
20% fino a 1 milione di euro

I TERMINI DELLA COMPENSAZIONE

— per tutti i crediti d’imposta, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni anziché 5

— per gli investimenti in beni strumentali, ex super  ammortamento e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 effettuati da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, un anno

— compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali ordinari.

 TETTI E ALIQUOTE

Investimenti in beni strumentali ex superammortamento:

— incremento dal 6% al 10%  per tutti del credito beni strumentali nuovi, ex super ammortamento, per il solo anno 2021

— incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021per implementazione del lavoro agile

— estensione ai beni immateriali non 4.0 con credito al 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022

Per i beni materiali 4.0 ex iperammortamento:

— spese sotto i 2,5 milioni euro 50% nel 2021 – 40% nel 2022

— spese da 2,5 milioni euro fino a 10 milioni euro 30% nel 2021 – 20%  nel 2022

— spese da 10 milioni euro fino a 20 milioni euro 10% nel 2021 e nel 2022

Per i beni immateriali  4.0:

— 20% con massimale di un milione di euro.

E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE ANCHE PER GLI ANNI DAL MESE DI APRILE 2017 A TUTTO IL 31/12/2019 SECONDO LA NORMATIVA DELL’IPERAMMORTAMENTO PER I BENI 4.0

 MENTRE 

NEL 2020 VALGONO LE ALIQUOTE DEL CREDITO D’IMPOSTA COME DI SEGUITO:

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

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Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale
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