BENEFICIARI
Possono richiedere questo credito di imposta:
- le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un Credito di Imposta con un intensità che rispetti articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014
L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
- a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
- d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un’intensità massima dell’80 % dei costi ammissibili come segue:
- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- i) il progetto:— prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o— prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.
Questo credito d’imposta e’ alternativo al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
INTERVENTI AMMESSI
Investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
SPESE AMMISSIBILI
- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
(articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014)
Le spese devono essere sostenute a decorrere dal 11/08/2023 e fino al 31/12/2027
ADEMPIMENTI
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e’ comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione iscritti nella sezione A del registro.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
BOZZA DCPM CERTIFICAZIONE CREDITO RICERCA E SVILUPPO (fonte: Innovation Post)
Estratto Art 23 Legge 4 agosto 2022, n. 122
NORME ATTUATIVE RICHIESTE
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa
RISORSE UTILI
DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104
Come si legge nella relazione al decreto, la disposizione prevede una misura incentivante in materia di microelettronica, che trova il suo fondamento e le sue ragioni di urgenza nella necessità di porsi in linea con gli obiettivi del CHIPS ACT europeo, un recentissimo pacchetto normativo approvato dall’Unione europea, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell’Unione dai fornitori asiatici.
L’industria dei chips è ormai una filiera strategica a livello globale e, per questo, le istituzioni europee hanno ritenuto indifferibile l’adozione dei provvedimenti normativi volti a definire gli obiettivi strategici da perseguire, autorizzando una più flessibile applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l’individuazione delle misure da attuare e delle risorse da impiegare.
L’obiettivo del Credito d’imposta in parola è, quindi, quello di declinare nella realtà industriale nazionale gli obiettivi fissati in sede europea, nelle more dell’attuazione della riforma fiscale e vista l’esigenza di cogliere le opportunità offerte da mercati sempre più digitalizzati indicati dalla Comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 dell’8 febbraio 2022, concernente “Una normativa sui chip per l’Europa”.
Si riepilogano, qui di seguito, alcune delle informazioni disponibili, fermo restando che il decreto-legge 104/2023 dovrà essere convertito in legge, pertanto, vi sono ancora margini di modifica.
BENEFICIARI ED ATTIVITA’
Destinatarie dell’agevolazione sono le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
INTENSITA’ MASSIME
E’ riconosciuto un incentivo, sotto forma di Credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
- il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.
Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un’intensità massima di aiuto pari all’80 % dei costi ammissibili.
Si tratta di benefici di intensità sensibilmente superiore rispetto al Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, operante quale misura generale. In particolare, con riferimento alla R&S dal 2023, quest’ultimo contempla un’agevolazione del 10% sino a 5 milioni di euro annui.
COSTI AMMISSIBILI
Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2023 (11 agosto 2023) sino al 31 dicembre 2027.
Ex art. 25, par. 3 Regolamento 651/2014 sono agevolabili:
- spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
FRUIZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, già prevista per il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031 e per il Credito d’imposta R&S 2015-2019. Tale certificazione, allo stato attuale, non risulta ancora operativa.
R&S COMMISSIONATA DALL’ESTERO
A differenza del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031, il bonus dedicato alla microelettronica spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati in “White List” compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
CUMULO
Il Credito d’imposta per la microelettronica è alternativo al credito d’imposta R&S Innovazione e Design previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Bonus ricerca e sviluppo per la produzione dei chip per le imprese: le istruzioni da seguire
Come previsto dall’articolo 5 del Decreto Omnibus, il valore del bonus ricerca e sviluppo relativo alla produzione dei chip sarà calcolato sulla base dei costi ammissibili indicati dall’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento UE n. 651/2014:
- spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- strumentazione e attrezzature relativi al progetto;
- ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ma servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le spese sostenute dall’11 agosto 2023 al 31 dicembre 2027.
L’importo a cui si ha diritto per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Nel testo del Decreto si legge:
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.
Il compito di stabilire regole e istruzioni da seguire per beneficiare dell’agevolazione spetta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, presso il quale viene istituito anche il Comitato tecnico permanente per la microelettronica.
Ma, in realtà, la piena attuazione della misura passa anche attraverso l’adozione del decreto attuativo per il rilascio della certificazione del CREDITO RICERCA E SVILUPPO previsto dal DL n. 73 del 2022 rimasto in stand by dallo scorso anno.
L’articolo 5 DECRETO OMNIBUS riconosce un nuovo credito d’imposta alle imprese residenti, e a quelle che non lo sono ma hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e di sviluppo nel campo della microelettronica . Il credito va certificato adottando le stesse regole che si applicano al “bonus ricerca e innovazione” (articolo 23 del decreto Semplificazioni, il n. 73/2022).
I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto emesso dal ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il titolare del dicastero dell’Economia e delle finanze.
Il nuovo credito d’imposta mira a potenziare l’industria italiana dei semiconduttori, per i quali al momento il nostro Paese è fortemente dipendente dall’estero.
La nuova misura si colloca nell’alveo della nuova strategia UE volto a potenziare la filiera locale dei semiconduttori per ridurre la dipendenza dell’Unione Europea nei confronti dei fornitori stranieri, in primis dalla Cina.
Credito d’imposta per investimenti nel settore dei semiconduttori
L’art. 5 del decreto stabilisce che, nelle more dell’attuazione della riforma fiscale di cui alla legge di delega pubblicata il 14 agosto in Gazzetta Ufficiale (legge n. 111/2023), e in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuino investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sia riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
Tale credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2027, con esclusione dei costi relativi agli immobili.
I costi sovvenzionabili conformemente all’art. 25 del regolamento n. 651/2014, escludendo, per l’appunto, quelli relativi agli immobili che sarebbero contemplati alla lett. c) di tale regolamento, sono quelli relativi a:
a. spese di personale per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b. strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, con la precisazione che se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; c. la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, inclusi quelli relativi ai servizi di consulenza e a servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d. spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, con la precisazione che non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (€ 250.000,00 per anno), e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (€ 516.456,90).
L’utilizzo in compensazione di tale credito è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo in commento, il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguano le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996 (ossia gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle rispettive convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana).
Per fruire del credito d’imposta le imprese dovranno richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
Si tratta della certificazione – che può essere rilasciata da soggetti certificatori a ciò abilitati che si attengano, nel processo valutativo, alle linee guida del Ministero dello sviluppo economico – attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, anche finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Il credito d’imposta è alternativo al credito previsto dall’art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia il credito spettante per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Comitato permanente per la microelettronica
Il comma 7 dell’articolo in commento prevede l’istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da uno del Ministero dell’università e della ricerca.
Tale comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro eventuali crisi di approvvigionamento.
Il Comitato è deputato altresì a predisporre e sottoporre, ogni tre anni, all’approvazione del Ministro, un Piano nazionale della microelettronica in cui indicare in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi.
Per l’analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si potrà avvalere del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori istituito dall’art. 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una fondazione nata con l’obiettivo, fra gli altri, di rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
Per le attività di segreteria, invece, il Comitato si avvarrà delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.
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