BONUS ENERGIA 2022 – FOCUS SULLA NORMATIVA

photo of truss towers

RAMSES GROUP NEWS n. 448 – 8 novembre 2022

Bonus energia 2022: quadro sinottico alla data del 31 ottobre 2022

 FOCUS SULLA NORMATIVA – Bonus Energia, i diversi interventi agevolativi emanati per far fronte al rincaro delle materie prime energetiche che si è tradotto in maggiori costi in bolletta.

La complessa genesi della normativa e la fin troppo copiosa prassi hanno creato dubbi interpretativi sulla gestione pratica dei crediti d’imposta, che proviamo a chiarire.

  • L. n. 4/2022 – Imprese (SOLO) energivore 1° trimestre (20%);
     
  • L. n. 17/2022 – Imprese energivore (anche per energia autoprodotta) (20%) e gasivore 2° trimestre (15%);
     
  • L. n. 21/2022 (Ucraina) – Imprese NON energivore (12%) e NON gasivore (20%) 2° trimestre e carburanti imprese agricoltura e pesca 1° trimestre (20%) – incremento percentuali crediti imposta imprese energivore (25%) e gasivore (20%) 2° trimestre;
     
  • L. n. 50/2022 (Aiuti) – Imprese gasivore 1° trimestre – Carburante imprese (SOLO) pesca (20%) 2° trimestre – incremento percentuali crediti imposta imprese NON energivore (15%), gasivore (25%) e NON gasivore (25%) 2° trimestre – costo forfetario MWh 4° trim. 2019 (€ 59,91 = 0,05991 per KWh) per imprese post 01.10.2019 – applicazione normativa “de minimis”
     
  • L. n. 115/2022 (Aiuti bis) – Imprese energivore (anche per energia autoprodotta) e gasivore – imprese NON energivore e NON gasivore 3° trimestre – Carburante imprese agricoltura e pesca 3° trimestre (percentuali tutte confermate);
     
  • L. n. 144/2022 (Aiuti ter) * Imprese energivore (anche per energia autoprodotta) (40%) e gasivore (40%) – imprese NON energivore (riduzione potenza disponibile a 4,5 kW) (30%) e NON gasivore (40%) mesi di ottobre e novembre – invio comunicazione Agenzia Entrate 16.02.2023 – Carburante imprese agricoltura, pesca e agromeccanica 4° trimestre (20%);
     
  • Circolare n. 13/E del 13.05.2022;
     
  • Circolare n. 25/E del 11.07.2022

Nella sottostante tabella le percentuali dei crediti d’imposta per il consumo di energia elettrica e gas e per l’acquisto di carburante agricolo e pesca dopo il decreto “Aiuti ter”

Credito di imposta energia elettricaI TRIM 2022II TRIM 2022III TRIM 2022OTT-NOV 2022
Aziende energivore    
Energia prelevata da rete20%25%25%40%
Energia autoprodotta e consumata=(*)(*)(*)
Aziende non energivorekW => 16,5kW => 16,5kW => 16,5kW => 4,5
Energia prelevata da rete=15%15%30%
Credito imposta gas naturaleI TRIM 2022II TRIM 2022III TRIM 2022OTT-NOV 2022
Aziende gasivore10%25%25%40%
Aziende non gasivore=25%25%40%
Credito imposta carburante agricolo/pescaI TRIM 2022Il TRIM 2022III TRIM 2022IV TRIM 2022
Aziende agricole20%=20%20%
Aziende della pesca20%20%20%20%
Aziende agro meccaniche * Ateco 1.61===20%

(immagine ispirata da “Pigreco Consulting srl”)

Analisi tecnica e alcune istruzioni operative

Credito consumo energia elettrica:

  • Sono imprese energivore le imprese aventi un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
     

    • operano nei settori dell’Allegato 3 alla comunicazione della Commissione Europea (2014) n. 200/01;
       
    • operano nei settori dell’Allegato 5 alla suddetta comunicazione e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo, determinato, sempre sul periodo di riferimento, in relazione al valore aggiunto lordo ai sensi dell’art. 5 del D.M. del 21/12/2017, non inferiore al 20%;
       
    • non rispettano i due suddetti requisiti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia, redatti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ex art. 39 del D.L. 83/2012.

Inoltre, per poter fruire del beneficio, oltre a rispettare i suddetti requisiti, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco di cui all’art. 6, comma 1 del D.M. 21/12/2017 predisposto da CSEA per l’anno 2022 sulla base delle richieste pervenute dalle imprese.

  • Sono imprese NON energivore le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica identificate come energivore.
    Relativamente al credito per i mesi di ottobre e novembre 2022 la potenza disponibile viene ridotta a soli 4,5 kW.
     
  • Il credito d’imposta spetta qualora i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del trimestre precedente lo specifico periodo agevolato 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
     
  • Il credito d’imposta, nella percentuale indicata in tabella, deve essere calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (consumi effettivi) nei periodi agevolati del 2022.
     
  • Nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata (il cui credito è previsto solo per le imprese energivore e con esclusione del primo trimestre 2022), l’incremento del costo per KWh di energia elettrica è calcolato con riferimento alla variazione  del  prezzo unitario  dei  combustibili  acquistati ed utilizzati dall’impresa (con esclusione, quindi, di quella acquistata e rivenduta) per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al periodo agevolato 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell’energia elettrica (*).
     
  • Il credito spetta anche alle imprese costituitesi dopo il 2019, ancorché in assenza della possibilità di un confronto con il prezzo dell’energia del singolo trimestre 2021/2022 rispetto al medesimo periodo 2019.
    Per supplire a ciò la Circolare 13/E-2022 ha determinato il prezzo medio del 4° trimestre 2019 in € 59,91 al MWh, per il requisito necessario al credito del primo trimestre 2022, e in € 69,26 al MWh quello del 1° trimestre 2019, per il requisito necessario al credito del secondo trimestre 2022.
    Gli importi, ricondotti al KWh per il confronto con le bollette 2021/2022 sono pari a euro 0,05991 (confronto con 4° trim. 2021) e 0,06926 (confronto con 1° trim. 2022).
    Non risultano circolari successive che determinino il prezzo medio del 2° e del 3° trim. 2019 per i requisiti necessari al credito del 3° trim. e dei mesi di ottobre e novembre 2022.

Credito acquisto gas naturale

  • Sono imprese gasivore quelle imprese che, congiuntamente:

    • operano nei settori previsti dall’Allegato 1 del D.M. del 21 dicembre 2021, n. 541;
       
    • hanno consumato, nel singolo periodo agevolato 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3, comma 1, del suddetto decreto (che è pari ad almeno 1 GWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
       
  • Sono imprese NON gasivore tutte le altre imprese che non rispettino congiuntamente i parametri di cui sopra.
     
  • Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al trimestre precedente lo specifico periodo agevolato 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
     
  • Il credito d’imposta, nella percentuale indicata in tabella, deve essere calcolato sulle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nello specifico periodo agevolato 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Regole comuni ai crediti energia e gas naturale

  • Per le imprese NON energivore e NON gasivore, qualora l’impresa si rifornisca nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2019, può richiedere (preferibilmente via PEC) al proprio venditore di inviare entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (rispettivamente 29/11/2021 per il terzo trim, e 29/01/2023 per ottobre e novembre), una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e/o del prezzo di riferimento del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022.
    Sarà compito di ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore; ARERA si è già attivata per quanto concerne il credito del 3° trimestre 2022 di cui al D.L. Aiuti bis (Delibera 474/2022/R/COM del 04/10/2022), mentre dovrà predisporre le linee guida per il credito di ottobre e novembre 2022 entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 144/2022 (decreto Aiuti ter).
     
  • I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale (anche da parte dei cessionari) entro il 31.12.2022 relativamente ai primi due trimestri ed entro il 31.03.2023 per il terzo trimestre (così prorogato dal 31.12.2022) e per ottobre e novembre 2022.

Credito acquisto carburanti per l’agricoltura, la pesca e l’agromeccanica

  • Il credito d’imposta è riconosciuto:
    • alle imprese esercenti attività agricola e della pesca per il primo, terzo e quarto trimestre 2022;
       
    • nel secondo trimestre 2022 il credito d’imposta è riconosciuto solo alle attività della pesca (con esclusione dell’agricoltura);
       
    • nel quarto trimestre il credito viene riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61.
       
  • Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante necessario allo svolgimento della propria attività effettuato nei quattro trimestri solari dell’anno 2022 (quindi per quattro periodi singolarmente individuati), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle suddette attività.
    Per il solo quarto trimestre 2022 il credito d’imposta si calcola anche sulle spese sostenute per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
     
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale (anche da parte dei cessionari) e può essere fruito entro il 31.12.2022 relativamente ai primi tre trimestri ed entro il 31.03.2023 per il quarto trimestre.

Regole comuni ai crediti energia, gas naturale e agricoltura/pesca

  • I crediti sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
    Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
    Il visto di conformità è rilasciato dai CAF o dai professionisti abilitati all’apposizione dello stesso per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e Iva.
    Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data.
    È possibile anche il trasferimento dei crediti nel consolidato fiscale (per la parte non utilizzata dalla singola impresa) per utilizzarli ai fini della compensazione dell’IRES del gruppo; in questo caso non trattandosi di una vera e propria “cessione a terzi” non sono necessari né il visto di conformità, né la comunicazione di cessione e il trasferimento può avvenire solo per una parte del credito e non necessariamente per l’intero importo.
     
  • La comunicazione di cessione a terzi del credito all’Agenzia delle Entrate potrà essere trasmessa dal 07/07/2022 al 21/12/2022 per il primo e secondo trimestre e dal 06/10/2022 al 22/03/2023 per il terzo trimestre.
    Nulla è ancora stato disposto per i crediti di ottobre e novembre (energia e gas) e quarto trimestre (agricoltura/pesca).
     
  • Rispetto ai bonus precedenti il decreto Aiuti ter ha introdotto un nuovo adempimento, ovvero entro il 16 febbraio 2023 le imprese che beneficiano dei crediti relativi al terzo trimestre e ai mesi di ottobre e novembre 2022, A PENA DI DECADENZA DAL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
    Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovevano essere definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 24/10/2022, ma non ve n’è ancora traccia.
     
  • I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR (rispettivamente pro-rata interessi passivi e pro-rata spese generali).
     
  • Per questi crediti non si applica il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti.
     
  • I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto

Codici tributo utilizzo crediti imposta da parte dei beneficiari

Di seguito le risoluzioni (alla data odierna) con l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti energia, gas e carburante da parte delle imprese beneficiarie:

  • risoluzione n. 13 del 21.03.2022;
  • risoluzione n. 18 del 14.04.2022;
  • risoluzione n. 23 del 30.05.2022;
  • risoluzione n. 28 del 13.06.2022;
  • risoluzione n. 48 del 14.09.2022;
  • risoluzione n. 49 del 16.09.2022;
  • risoluzione n. 54 del 30.09.2022.

Codici tributo utilizzo crediti imposta da parte dei cessionari

Di seguito le risoluzioni (alla data odierna) con l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti energia, gas e carburante da parte degli acquirenti del credito:

  • risoluzione n. 38 del 12.07.2022;
  • risoluzione n. 59 del 11.10.2022.

Problematiche specifiche per il credito energia

  • Il prezzo applicato per la componente energia non è sempre rilevabile direttamente in bolletta; dovrebbe corrispondere alla voce indicata come “spesa per la materia energia” a cui sommare l’eventuale dispacciamento se indicato separatamente.
    Questa voce però non identifica il prezzo bensì il costo del periodo nel quale sono compresi anche i ricalcoli dei mesi precedenti per le rilevazioni non effettuate, ma solo stimate; se poi si considera il fatto che la fatturazione è bimestrale o mensile, ma mai trimestrale, e che la componente energia può avere un prezzo diverso da un periodo all’altro, ci si rende conto che gli importi fatturati devono essere scomposti mese per mese e poi ricondotti al trimestre solare per il calcolo del prezzo medio da confrontare con il 2019.
    Dalla bolletta sono solitamente rilevabili i kW consumati mese per mese al cui totale vengono poi sommati i consumi definitivi dei periodi precedenti e sottratti quelli precedentemente stimati e fatturati; quindi, dividere il costo in bolletta per i kW fatturati non permette di determinare il prezzo medio dello specifico periodo fatturato, risultato che sarebbe corretto solo se il prezzo medio non fosse mutato rispetto ai precedenti periodi fatturati sui consumi stimati.
     
  • la difficoltà e i rischi di errore nel calcolare l’effettivo incremento di prezzo deve farci propendere per rivolgersi ad un tecnico del settore energetico (termo-tecnici, ingegneri del settore, società esperte in gestione energia per le aziende, ecc…) per la verifica dei requisiti e per il conteggio.
    Mi risulta che CNA offra il servizio di calcolo tramite un loro partner esperto in gestione energia e dalle simulazioni fatte consigliano, per giustificare sia il costo del servizio sia quello interno all’azienda per il recupero della documentazione, di attivarlo solo se la spesa mensile per energia elettrica è superiore ai 2.000 €/mese.

Fonte Il commercialista telematico

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Credito d’imposta energia elettrica e gas: aumentate le aliquote per i mesi di ottobre e novembre 2022

RAMSES GROUP NEWS n. 439 – 26 ottobre 2022

Il  Decreto Aiuti-ter lo scorso 16 settembre 2022 ha prorogato e aumentato la portata delle misure messe in campo dal Governo per contrastare il caro energia causato dal conflitto russo-ucraino.

Con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022, l’aliquota del credito d’imposta, destinato alle imprese sia energivore e gasivore sia non energivore e non gasivore è stata elevata dal 25% al 40%.

Chi può beneficiare del credito d’imposta energia?

Il credito d’imposta energia è destinato alle seguenti tipologie di imprese:

  • imprese energivore;
  • imprese gasivore;
  • imprese non energivore;
  • imprese non gasivore.

Quando un’impresa si può definire energivora?

Dal 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dal decreto del Mise del 21 dicembre 2017, le imprese energivore sono quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che sono in possesso di almeno uno dei requisiti che seguono:

  • operare in uno dei settori dell’allegato 3 delle Linee guida della Commissione Europea 200/01 in merito agli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia;
  • esercitare in uno dei settori dell’allegato 5 delle Linee guida di cui sopra e con un indice di intensità elettrica maggiore o uguale al 20% rispetto al Val (valore aggiunto lordo);
  • non fanno parte degli allegati precedenti, ma risultano tra gli elenchi Csea (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) delle imprese a forte consumo energetico per gli anni 2013 o 2014.

Quando un’impresa si può definire gasivora?

Con recente decreto del 2 marzo 2018 il MISE ha definito le imprese a forte consumo di gas naturale, o imprese gasivore, come imprese che hanno consumi annuali di gas naturale maggiori o uguali a 1 GWh.

Considerando un potere calorifico tipico PCS pari a 10.5725 KWh/smc, ad 1GWh corrispondono 94.852 smc/anno. Dunque se un’impresa consuma quasi 95 mila standard metri cubi annui può rientrare nelle agevolazioni dedicate ai gasivori.

Oltre al parametro del consumo annuo, analogamente alle imprese energivore, anche per le imprese gasivore devono rispettare ulteriori requisiti relativi al codice ateco ed all’indice di intensità gasivora rispetto al VAL, quali:

a) avere un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell’Annesso 3 delle Linee Guida;
b) avere un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell’Annesso 5 delle Linee Guida ed essere caratterizzate da un indice di intensità gasivora calcolato rispetto al Valore Aggiunto Lordo, come previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida CE, non inferiore al 20%.

Quali sono le aliquote del credito d’imposta energia di cui possono beneficiare le imprese energivore?

Per le imprese energivore è previsto un credito d’imposta sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata del:

  • 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Quali sono le aliquote del credito d’imposta energia di cui possono beneficiare le imprese gasivore?

Per le imprese gasivore è previsto un credito d’imposta sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici del:

  • 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3°trim. 2019.

Quali sono le aliquote del credito d’imposta energia di cui possono beneficiare le imprese non energivore?

Per le imprese non energivore, ovverosia quelle che dispongono di  contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è previsto un credito d’imposta sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata del:

  • 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1°trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • anche per le imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw: 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Quali sono le aliquote del credito d’imposta energia di cui possono beneficiare le imprese non gasivore?

Per le imprese non gasivore, ovverosia quelle che hanno i requisiti di impresa gasivora, è previsto un credito d’imposta sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici del:

  • 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3°trim. 2019.

Fonte Esclamativa

1. OCCHI  APERTI!  TRA POCO Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud

RAMSES GROUP NEWS n. 433 – 18 ottobre 2022

Lo prevede l’art. 14 del DL n. 17/2022 per le imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud: è quanto prevede l’articolo 14 del decreto-legge n. 17/2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I costi ammissibili all’agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.

Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

L’agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Agli oneri derivanti, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 MA AD OGGI NON E’ ANCORA STATO PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO CHE DEVE  STABILIRE I CRITERI E LE MODALITA’  OPERATIVE 


2. Nasce il bonus per l’efficientamento energetico delle imprese di Sud e Isole

Nasce un contributo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese del Sud e delle Isole, che investono nell’efficienza energetica e promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili. A prevederlo è il Dl Energia (decreto 17 del 2022) pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 2 marzo.

Il bonus per l’efficientamento energetico sarà valido fino al 30 novembre 2023 e coprirà gli investimenti effettuati dalle imprese per le loro strutture produttive, se ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per la nuova misura sono stanziati 145 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Saranno ammessi gli interventi finalizzati a conseguire un risparmio energetico e le spese per avviare l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Tutti i dettagli della nuova agevolazione saranno messi a punto con un decreto del ministero per il Sud, da emanare con il concerto dei ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico. Secondo quanto dispone il Dl Energia, il Dm dovrebbe vedere la luce entro il 2 maggio 2022 (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto 17 del 2022). Il Dm stabilirà le modalità di attuazione della nuova disposizione, specificando, tra l’altro, quali saranno i costi ammissibili, quale documentazione bisognerà produrre e quali saranno le procedure da attivare, considerando anche il limite dei 145 milioni annui.

Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorrerà alla formazione del reddito dell’impresa né della base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive). Lo sgravio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

«C’è un Capitolo Sud anche nel decreto sul caro-bollette» ha spiegato il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna. «Impegna 290 milioni di euro, sotto forma di crediti d’imposta per gli anni 2022 e 2023, per sostenere le aziende delle regioni meridionali che investiranno in efficienza energetica e in auto-produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo finanzieremo con il Fondo Sviluppo e Coesione e sono certa che costituirà uno specifico incentivo a ridurre la dipendenza energetica da forniture sempre più costose».

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 3. Credito di Imposta per l’efficientamento energetico delle imprese del Sud e Isole

L’articolo 14 del D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il cosiddetto decreto Energia, ha istituito un credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno che effettuano investimenti di efficientamento energetico. In particolare, saranno agevolabili tutti quegli interventi mirati ad ottenere una migliore efficienza energetica dell’impresa e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il credito di imposta potrà essere richiesto per gli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023.

Art. 14 

Contributo  sotto  forma  di  credito  d’imposta   per   l’efficienza energetica nelle regioni del Sud 

  1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni  Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia

volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a  promuovere

la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino  al  30  novembre

2023 e’ attribuito un contributo sotto forma  di  credito  d’imposta,

nel limite di 145 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022  e

2023,  nella  misura  massima  consentita  dal  regolamento  (UE)  n.

651/2014 della Commissione,  del  17  giugno   2014, utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di

cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

di cui all’articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il

credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito  d’impresa

ne’ della base  imponibile  dell’imposta  regionale  sulle  attivita’

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto. 

  2.  I  costi  ammissibili  all’agevolazione  di  cui  al  comma   1

corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per

conseguire un livello piu’ elevato di  efficienza  energetica  e  per

l’autoproduzione di energia da fonti  rinnovabili  nell’ambito  delle

strutture produttive. Con decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la

coesione territoriale, di concerto con il Ministro della  transizione

ecologica,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro

dell’economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti

i criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di  cui  al

presente articolo, con  particolare  riguardo  ai  costi  ammissibili

all’agevolazione, alla documentazione richiesta,  alle  procedure  di

concessione, anche ai  fini  del  rispetto  del  limite  degli  oneri

annuali di cui al comma  1,  nonche’  alle  condizioni  di  revoca  e

all’effettuazione dei controlli. 

  3. L’agevolazione di cui al comma 1 e’  concessa  ai  sensi  e  nel

rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)

n. 651/2014. 

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  145  milioni

di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di

cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Credito di imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud: D.L. 17/22, art.14

Il titolo I del D.L. 17/2022 denominato “Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili”, introduce, all’art. 14, un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud Italia, al fine di contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, ed al tempo stesso promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili e il rilancio delle politiche industriali ecosostenibili.

Possono richiedere il credito d’imposta le imprese che effettuano investimenti mirati ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, fino al 30 novembre 2023.

Bonus efficientamento energetico Sud: investimenti ammessi, intensità d’aiuto, limiti e cumulabilità

Alle istanze per richiedere il Bonus per l’efficientamento energetico delle imprese del Sud Italia sono ammissibili i costi riguardanti gli investimenti supplementari, necessari al fine di conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.

L’agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014.

L’intensità d’aiuto è pari a:

  • 45% per le piccole imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 25% per le grandi imprese.

Il credito risulta cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non porti al superamento del costo sostenuto.

Fondi stanziati e modalità di compensazione

Per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono stati stanziati 145 milioni di euro, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione. Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme necessarie per finanziate il Bonus efficientemento energetico Sud sono state reperite attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Decreto attuativo: criteri e modalità di richiesta

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 17/2022, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto il Ministro della Transizione ecologica, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell’Economia e delle finanze , emanerà un decreto attuativo con il quale verranno stabiliti criteri e modalità di attuazione del credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud Italia. Saranno definiti, in particolare, i costi ammissibili all’agevolazione, la documentazione richiesta, le procedure di concessione, nonché le condizioni di revoca e l’effettuazione dei controlli.

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Credito d’imposta energia e gas più ricco ad ottobre e novembre

RAMSES GROUP NEWS n. 424 – 5 ottobre 2022

Con il Decreto Aiuti-Ter ESTESO IL CREDITO IMPOSTA PER GAS ED ENERGIA

Ecco come cambierà il credito di imposta energia dopo l’approvazione del decreto Aiuti-Ter:

  • proroga  credito di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che viene esteso ai consumi dei mesi ottobre e novembre;
  • per le imprese energivore aumento del credito d’imposta  dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
  • per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta  dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
  • sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
  • per le imprese gasivore e non gasivore  aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

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Si riepiloga di seguito l’insieme della agevolazioni introdotte dai vari decreti:

Bonus imprese energivore e gasivore: che cosa sono

 Il bonus imprese energivore e gasivore per le imprese a forte consumo e non di energia elettrica.

Si tratta di un credito d’imposta  delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo, secondo  trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, mentre per le imprese non gasivore e non energivore solo per il secondo-terzo trimestre e ottobre , novembre 2022.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Per accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

 Le Entrate chiariscono che, per i contributi a copertura degli extra costi energetici previsti dai decreti legge 4, 17 e 21 del 2022, la compensazione può essere attuata, in presenza di tutti i requisiti previsti dalle norme:

  • anche anteriormente alla fine del trimestre di riferimento,
  • è necessario possedere le fatture di acquisto.

Come specificato anche dalla rivista FiscoOggi della stessa agenzia delle Entrate è ammesso l’utilizzo in compensazione dei bonus gas ed energia in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, cui si riferisce il credito d’imposta spettante, siano sostenute, secondo i criteri contenuti nell’articolo 109 del Tuir, in questo trimestre e tale circostanza sia documentata mediante fattura d’acquisto.  

Utilizzo e cedibilità dei crediti di imposta

In caso di cessione del credito le imprese beneficiarie saranno tenute a richiedere il VISTO DI CONFORMITA’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

Detti crediti  sono  utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili (previa  asseverazione) entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

PRECISIAMO CHE IL CREDITO COSI’ COME CALCOLATO NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA NE’ DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

Al fine di uniformare la cessione dei crediti alla disciplina prevista per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
  • società appartenenti a un gruppo bancario 
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

La bozza di decreto Aiuti-ter proroga e rafforza una delle principali misure di sollievo al “caro-energia” per le imprese

Nuova tornata di crediti d’imposta sia per le imprese energivore e non energivore, sia per quelle a consumo di gas naturale più o meno accentuato, ma con alcune rilevanti differenze rispetto al passato, tra cui si segnalano la durata (non più trimestrale ma prevista solo per ottobre e novembre), l’incremento delle percentuali e il perimetro oggettivo per le «non energivore», ampliato a tutte le imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw (contro i precedenti 16,5).

In primo luogo viene riconosciuto un credito d’imposta del 40% (precedentemente: 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (compresa eventualmente quella prodotta e auto-consumata) nei prossimi mesi di ottobre e novembre alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi medi (per kwh) calcolati sulla base del terzo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) hanno subito un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019 (calcolo riferito al prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, scatta in caso di autoconsumo).

Per le imprese non energivore ma dotate di contatori di potenza disponibile pari almeno a 4,5 kW, il credito d’imposta sarà del 30% (pregresso: 15%) della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nel prossimo bimestre ottobre-novembre, qualora il prezzo medio del terzo trimestre di quest’anno (al netto di imposte e sussidi) si incrementi di almeno il 30% di quello riferito al corrispondente periodo del 2019 (costo per kwh).

Per le imprese a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un credito d’imposta del 40% (contro il precedente 25%) delle spese sostenute per l’acquisto di tale materia consumata nei mesi di ottobre e novembre per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gme abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019. Si tratta delle imprese operanti nei settori di cui all’allegato 1 al decreto del ministero della Transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541 e con consumi di gas, nel primo trimestre 2022, non inferiore al 25% del volume indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

Imprese non gasivore

Per le imprese “non gasivore” (ossia diverse da quelle di cui all’articolo 5 del Dl 17/2022), il credito d’imposta riconosciuto è pari al 40% (pregresso: 25%) della spesa per l’acquisto del gas naturale consumato (per usi diversi dal termoelettrico) nei prossimi mesi di ottobre e novembre, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gme abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019.

Le modalità di utilizzo e di non imponibilità di questi crediti d’imposta sono analoghe a quelli che li hanno preceduti, con l’unica differenza che eventuali cessionari potranno utilizzarli non più entro il 31 dicembre ma entro una data ancora da definire (la bozza del decreto propone l’alternativa tra il 31 marzo e il 30 giugno).

Infine, anche per le spese sostenute per acquisti di carburante effettuati nel quarto trimestre solare 2022, viene riconosciuto il credito d’imposta già in essere (20%) in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, esteso alle attività agromeccaniche e alle spese di riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Credito d’imposta energia per tutte le imprese

 Fino al 30 settembre l’attuale meccanismo prevede un credito d’imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese che comunque raggiungano un consumo pari ad almeno 16,5 MW, da ottobre la misura si estende a tutte le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, sempre a condizione di dimostrare un aumento del costo sostenuto superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Per i mesi di ottobre e novembre il Governo ha anticipato che sarà previsto un rafforzamento al 40% per le gasivore ed energivore, mentre per le altre imprese ci sarà il 30% sull’elettricità e il 40% sul gas.

Sarà inoltre introdotta la garanzia statale (tramite Sace) sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette, con accordi da sviluppare con le banche per offrire i prestiti al tasso più basso, in linea con il Btp.

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Crediti d’imposta energia e gas SIA per le imprese energivore/gasivore CHE per le imprese non energivore/gasivore

con il DECRETO AIUTI e con il DECRETO AIUTI BIS

Il legislatore ha previsto a favore delle imprese specifici crediti d’imposta per una parte delle spese sostenute NEL SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti

RAMSES GROUP NEWS n. 410 – 15 settembre 2022

Districarsi tra percentuali, calcoli e requisiti non sarà facile per le imprese, che adesso dovranno per giunta rispettare la soglia del regime “de minimis” per avere diritto all’agevolazione. A chi spetta il credito d’imposta, come si calcola e a quali condizioni lo si può ottenere?

Schemi e istruzioni operative per non sbagliare e capire quando e come poter usufruire dei crediti d’imposta.

IN CHE MISURA PERCENTUALE

L’agevolazione per le imprese energivore/gasivore è nella seguente misura:

  • 25% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel  SECONDO  E  TERZO    trimestre 2022. Sempre a condizione dell’incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri; 
  •  per le sole imprese energivore è riconosciuto anche il credito imposta pari al 20% del costo per kWh  ella componente energia PER IL PRIMO TRIMESTRE
  • 25% del costo del gas acquistato e consumato nel SECONDO E  TERZO trimestre 2022. Sempre a condizione dell’incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri.
  •  per le sole imprese gasivore è riconosciuto anche il credito imposta pari al 10% del costo  del gas acquisito e consumato PER IL PRIMO TRIMESTRE

Per le imprese non energivore/gasivore invece la misura è del:

  • 15% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel SECONDO E TERZO  trimestre 2022. Sempre a condizione dell’incremento del 30% già noto per il precedente trimestre;
  • 25% del costo del gas acquistato e consumato nel SECONDO  E  TERZO  trimestre 2022. Sempre a condizione dell’incremento del 30% già noto per il precedente trimestre

Uitilizzo  e  Cedibilità dei crediti di imposta

Detti crediti  sono  utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili (previa  asseverazione) entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione

PRECISIAMO CHE IL CREDITO COSI’ COME CALCOLATO NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA NE’ DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

Al fine di uniformare la cessione dei crediti alla disciplina prevista per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
  • società appartenenti a un gruppo bancario 
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Si precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007. 

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997. 

Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare

  • la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, 
  • unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta. 

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. 

Le norme demandano l’individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.


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Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale
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