CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA: Gli indicatori per l’emersione tempestiva della crisi – Parte 1

RAMSES GROUP NEWS n.28 – 3 Dicembre 2019

Lo scorso mese di ottobre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) in ottemperanza al contenuto del comma 2 dell’art. 13 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, ha elaborato un documento contenente quelli che sono gli indicatori da utilizzare ai fini della tempestiva emersione della crisi.



Percorrendo lo schema elaborato dall’Ordine, il primo segnale che fa presumere lo stato di crisi è dato dal patrimonio netto negativo. La prima verifica da effettuare è quindi sull’ultimo bilancio approvato per verificare la consistenza del patrimonio netto ed in caso negativo, gli amministratori dovranno immediatamente adottare le misure idonee a ripristinare la situazione corretta attraverso un’opportuna ricapitalizzazione.

Superata l’analisi del patrimonio netto, e quando esso sia positivo, si passa ad elaborare uno dei principali indicatori individuati dai commercialisti per l’emersione tempestiva della crisi: il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che indica la capacità dell’azienda di ripagare nei sei mesi successivi il capitale e gli interessi dei debiti dilazionati attraverso i flussi di cassa generati dalla gestione.

La particolarità del DSCR è che esso dovrà indicare la futura capacità dell’azienda di far fronte al pagamento dei debiti dilazionati, pertanto non potrà essere calcolato sui dati consuntivi derivanti dalla contabilità, ma bisognerà predisporre un vero e proprio piano previsionale che copra almeno i successivi sei mesi.

Nel documento elaborato dai Commercialisti sono indicate due diverse modalità per il calcolo del DSCR: 

(i) la prima attraverso l’elaborazione di un vero e proprio piano di cassa che metta in evidenza le probabili entrate ed uscite dei sei mesi successivi e la liquidità utile per il pagamento dei debiti dilazionati;

(ii) la seconda attraverso la costruzione di un piano economico finanziario prospettico composto da conto economico e stato patrimoniale da cui ricavare il rendiconto finanziario utile per il calcolo del DSCR.

Posto che la stima del DSCR prospettico è rimessa agli amministratori, è indifferente l’utilizzo del primo o del secondo metodo, in quanto sarà l’organo di controllo (si veda la news precedente: CODICE DELLA CISI D’IMPRESA  Obbligo di nomina degli organi di controllo nelle piccole srl) a valutare l’affidabilità dei dati previsionali elaborati.

E’ evidente che ci possono essere scostamenti tra dati previsionali e quelli consuntivi e come ribadito nel documento, tali scostamenti non possono essere ritenuti sintomo di scarsa affidabilità delle previsioni elaborate dall’azienda.

Scelto il sistema di elaborazione, si procede al calcolo del DSCR e se esso risulta superiore ad 1 nei sei mesi successivi, ciò è sufficiente ad escludere l’esistenza di un possibile stato di crisi.

 In caso contrario (DSCR minore di 1) gli amministratori hanno 30 giorni di tempo per comunicare all’organo di controllo le soluzioni da adottare che dovranno essere messe in atto entro i successivi 60 giorni, quindi in totale 3 mesi.

Quindi, come visto, se il DSCR risulta minore di 1 si presume l’esistenza di uno stato di crisi e gli amministratori dovranno attivarsi ovvero accedere alle misure per il superamento della crisi previste dall’OCRI (parleremo di questo organismo in una successiva newsletter) entro 3 mesi dal calcolo dell’indicatore. Tutto ciò è sufficiente a far ritenere che il calcolo del DSCR vada effettuato con una cadenza almeno trimestrale.

Da ultimo segnaliamo che per il calcolo del DSCR e per la validazione delle metodologie da utilizzare è opportuno che l’azienda sia affiancata da professionisti esperti in materia finanziaria che, attraverso l’uso di procedure e software specialistici, possano elaborare tale indicatore utilizzabile non solo ai fini della tempestiva emersione della crisi, ma soprattutto necessario all’imprenditore per valutare la capacità futura dell’azienda di far fronte ai propri impegni finanziari.


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