CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA: Gli indicatori per l’emersione tempestiva della crisi – Parte 3

RAMSES GROUP NEWS n.29 – 5 Dicembre 2019

Oltre agli indicatori della crisi già visti nelle news precedenti, il nuovo Codice ne prevede ulteriori allo scattare dei quali è necessaria la segnalazione dell’azienda presso l’OCRI.

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Innanzitutto l’art. 24 stabilisce la presunzione di un ragionevole stato di crisi e quindi l’accesso alle misure di composizione previste dal Codice, oltre nei casi in cui si superino i livelli dei cinque indicatori ovvero in caso di DSCR minore di 1, anche quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1.     debiti per retribuzioni scaduti da oltre 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà delle retribuzioni complessive mensili;

2.     debiti verso fornitori scaduti da oltre 120 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dei debiti non scaduti.

Nel caso si verifichino una o più delle situazioni sopra indicate, l’imprenditore che ricorre all’OCRI entro 3 mesi dal verificarsi di dette cause, ha diritto ad una serie di “premialità” (che vedremo in un’altra news) nel caso in cui l’azienda dovesse pervenire ad una procedura di liquidazione giudiziale.

Quanto sopra è sufficiente per porre l’attenzione sulla necessità di mettere in piedi un sistema di controllo amministrativo-gestionale che consenta all’impresa di tenere monitorati con cadenza periodica tutti gli indicatori in funzione dai quali può desumersi l’esistenza di uno stato di crisi ed in maniera da attivarsi prontamente.

L’art 15 della nuova normativa, presumendo l’esistenza di uno stato di crisi, prevede inoltre che la segnalazione dell’azienda presso l’OCRI possa essere effettuata dai cosiddetti “creditori pubblici qualificati”: Agenzia delle Entrate, INPS, Agenti della riscossione.

 Ciò può avvenire quando:

·        il debito IVA scaduto e non versato sia superiore al 30% del volume d’affari del periodo di riferimento – segnalazione Agenzia delle Entrate;

·        il debito per contributi scaduto da oltre sei mesi sia superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente – segnalazione INPS;

·        il debito scaduto da oltre 90 giorni affidato all’agente per la riscossione sia superiore ad 1 milione di euro (500 mila per le ditte individuali) – segnalazione Agente della riscossione.

Riassumiamo di seguito in un breve schema le segnalazioni che potrebbero derivare dai creditori pubblici qualificati

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Questa norma, a nostro avviso, privilegerà il creditore Stato a danno dei fornitori dell’azienda la quale, per evitare una segnalazione all’OCRI, cercherà di coprire prima i debiti fiscali e contributivi per poi pagare i fornitori in caso di liquidità residua.

Alla luce di quanto visto nella presente news, rivolgiamo l’invito alle aziende di dotarsi sin da subito di un adeguato sistema di controllo al fine di monitorare tutti gli indicatori che potrebbero comportare l’accesso ad una delle misure per la risoluzione della crisi.


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