Le imprese potranno richiedere una certificazione preventiva che attesti la coerenza degli investimenti con la disciplina del credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, così da operare in sicurezza e proteggersi maggiormente dal rischio di dover restituire il tax credit.
Il decreto, firmato dalla premier Giorgia Meloni su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha l’obiettivo di consentire alle imprese di operare in un quadro di certezza nel momento in cui scelgono di richiedere il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.
La disciplina introdotta dal dpcm permetterà infatti ai soggetti d’impresa interessati al tax credit di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione del credito di imposta oppure ai fini della maggiorazione dell’aliquota del tax credit.
In attuazione di quanto previsto dal decreto Semplificazioni n. 73-2022, il provvedimento disciplina infatti la certificazione preventiva e individua i criteri e le modalità per l’istituzione di un Albo dei certificatori presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, cui potranno iscriversi:
- le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;
- le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
- i centri di competenza ad alta specializzazione;
- i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
- le università statali e quelle non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.
Oltre alle regole per la costituzione dell’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, il dpcm stabilisce sia le procedure che i contenuti della certificazione, la quale dovrà riportare:
- ogni informazione utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati;
- la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione;
- le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.
A vigilare sulla correttezza delle certificati rilasciati dai soggetti iscritti all’Abo sarà il Ministero delle imprese e del Made in Italy.
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