RAMSES GROUP NEWS n.129 – 1 dicembre 2020
Proroga fino a tutto il 2022 e nuovi costi ammissibili. E’ quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio 2021 per il bonus formazione 4.0.
Vengono ammesse all’agevolazione le spese del personale relative alla formazione, i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità, nonché costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Confermate, invece, le percentuali del credito d’imposta, stabilite dalla legge di Bilancio 2020, per piccole, medie e grandi imprese.
Il credito d’imposta formazione 4.0 sarà valido fino alla fine del 2022. L’estensione della durata del bonus per ulteriori 2 anni è prevista dal disegno di legge di Bilancio 2021, attualmente all’esame della Camera.
Ma l’intervento non si ferma alla semplice proroga. Il ddl amplia anche l’elenco delle spese ammissibili. Nessuna modifica invece per aliquote e limiti massimi annuali del credito.
Cosa finanzia e a chi spetta
Istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 46 a 56, l. n. 205/2017) e prorogato, con alcune novità, al 2020 dalla legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, commi 210-217), il beneficio spetta per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze relative a big data e analisi dei dati, cloud, fog-computing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Ne possono fruire tutte le imprese, sia residenti in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata (sono ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, stabilita dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018 (con cui sono state approvate le disposizioni applicative dell’agevolazione), il credito d’imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, D.lgs. n. 231/2001 e l’effettiva fruizione dello stesso è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme in materia di obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali in favore del lavoratore.
Proroga e nuovi costi ammissibili
L’intervento del disegno di legge di Bilancio 2021 non si limita a confermare il credito d’imposta anche per il biennio 2021-2022 (più precisamente, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022), ma allarga anche l’ambito oggettivo di applicazione.
In particolare, viene chiarito che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di Bilancio 2018, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Si tratta nello specifico dei seguenti costi:
– spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
– costi di esercizio per formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali e forniture, l’ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota riferita al loro uso per il progetto di formazione (sono escluse le spese di alloggio, tranne quelle minime necessarie per i partecipanti disabili);
– costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– spese di personale relative ai partecipanti e quelle generali indirette (amministrative, locazione) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Secondo la disciplina vigente, invece, le spese ammissibili sono quelle relative al costo aziendale del personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Agevolabili anche le eventuali spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Dalla lettura della disposizione prevista dal ddl di Bilancio, che far riferimento al “periodo in corso al 31 dicembre 2020” sembra che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’ampliamento dei costi agevolabili sia efficace già dal 2020. |
Misura del credito d’imposta
Il disegno di legge di Bilancio 2021 conferma le percentuali del credito d’imposta stabilite dalla legge di Bilancio 2020. In particolare:
– per le piccole imprese: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– per le grandi imprese: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
La misura del credito d’imposta è, comunque, aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.
Adempimenti
Nessuna modifica anche per quanto riguarda gli adempimenti.
È necessario conservare:
– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno;
– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno;
– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali. Tali imprese, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).
Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).
Fonte Ipsoa professionalità quotidiana
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Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale – Iscritto sezione A del M.E.F.
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