Bando Parco Agrisolare per fotovoltaico nelle imprese agricole: il testo del nuovo decreto— FONDO PERDUTO 80%

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RAMSES GROUP NEWS n. 558 – 1 giugno 2023

Ultima opportunità Fotovoltaico aziende agricoleFONDO PERDUTO 80% RITORNO DELL’INVESTIMENTO IN UN ANNO!

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• A CHI E’ RIVOLTO: imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, le imprese agroindustriali agricolo, zootecnico, trasformazione di prodotti agricoli in possesso di determinati codici ATECO (che saranno resi noti nel bando), le cooperative agricole. Esclusi i soggetti senza contabilità Iva, con affari inferiore a €7.000 Il contributo sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse. Si aprirà una finestra temporale di presentazione delle domande

TIPOLOGIE INTERVENTO: Trainante fotovoltaico, con possibilità di abbinare sistemi di accumulo (max €100.000), installazione di colonnine di ricarica elettrica (€1.000/Kw) per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole. Insieme a questa attività possono essere eseguiti anche interventi di rimozione dell’amianto dalle coperture, isolamento termico dei tetti (max €700Kwp FV)

• DIMENSIONAMENTO FV: basato sui consumi annuali dell’attività, in caso di aziende agricole di produzione primaria compreso quello familiare.


PIU’ IN DETTAGLIO 


Il nuovo decreto

Stanzia risorse per circa un miliardo – prevede un incremento del contributo a fondo perduto, l’introduzione del nuovo concetto di autoconsumo condiviso, l’eliminazione, in diversi casi, del vincolo di autoconsumo, il raddoppio a 1 MW della potenza da FV installabile e il raddoppio della spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo e di ricarica.

BENEFICIARI

  • Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (i codici ATECO saranno precisati nel Bando);
  • Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  • soggetti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.

Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni:

  • imprenditore agricolo è colui che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività, così come previsto dall’art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  • impresa agroindustriale è l’azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero (di seguito, anche Elenco ATECO).
  • cooperativa agricola, anche sotto forma di consorzio, è la società che, alla stregua dell’imprenditore agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese.

Il beneficiario deve avere la disponibilità dei fabbricati su cui gli interventi sono realizzati;

Sono esclusi

i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva, aventi un volume di affari annuo

inferiore a 7mila euro (ma può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore, a

condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore a 7mila euro nell’anno

precedente la richiesta)

INTERVENTI AMMESSI

Fatte salve le previsioni del presente Decreto, gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Unitamente alle attività precedenti, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

  • a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
    • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
    • sistemi di accumulo;
    • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
    • costi di connessione alla rete
    • fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’successivo Avviso;
  • b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
    • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Non è ammesso l’acquisto in Leasing

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la
bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.

I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco.

L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi o da primarie imprese assicurative.

Gli interventi ammessi, mentre come anticipato si rivedono al rialzo tetti di spesa e la potenza FV incentivabile.

L’intervento principale incentivato è l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco tra 6 Kw e 1 MW sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo e/o colonnine di ricarica per mezzi elettrici in aggiunta, possono eseguiti uno o più dei seguenti interventi: rimozione e smaltimento dell’amianto; isolamento termico dei tetti; realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.

Il vincolo di autoconsumo

Come detto, tra le modifiche più importanti alle regole del bando c’è la revisione e la parziale rimozione del contesto vincolo di autoconsumo.

Il vincolo nel nuovo testo vale solo per le aziende agricole di produzione primaria, e può essere soddisfatto anche con “autoconsumo condiviso” nel caso più imprese si aggreghino.

Si intende soddisfatto il requisito di autoconsumo

se la capacità produttiva annua dell’impianto o degli impianti non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.

La vendita di energia elettrica è consentita

nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

Per l’autoconsumo condiviso,

il fabbisogno energetico da considerare è quello di tutti i soggetti beneficiari e le aziende che costituiscono l’aggregato devono ricadere tutte nella stessa categoria: un’impresa della produzione agricola primaria non potrà dunque unirsi a una per la trasformazione di prodotti agricoli, ma solo a un’altra azienda agricola per la produzione primaria.

Questi i nuovi limiti di spesa:

per il FV 1.500 euro/kWp per i sistemi di accumulo 1.000 euro/kWh fino a un massimo di 100.000 euro per le colonnine di ricarica 30mila euro, per la rimozione e smaltimento dell’amianto, l’isolamento termico e il sistema di aerazione connessi alla sostituzione del tetto 700 euro/kWp di fotovoltaico installato.

L’Iva è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile.

È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato ed è ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, sempre però nello stesso fabbricato.

Il contributo

Come detto aumenta, rispetto al bando precedente, la quota di contributo a fondo perduto sulla spesa.

Queste le percentuali aggiornate:

80% per le aziende della produzione agricola primaria che fanno autoconsumo o autoconsumo

diffuso (con 693.031.470,19 euro a disposizione)

30% per gli investimenti delle aziende della produzione agricola primaria oltre il vincolo di autoconsumo o autoconsumo diffuso (75 milioni a disposizione)

80% per le aziende del settore della trasformazione di prodotti agricoli (per le quali non ci sono vincoli sull’autoconsumo, 150 milioni)

30% per il settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (senza vincoli sull’autoconsumo, 75 milioni a disposizione)

Per le categorie con contributo al 30%, l’intensità di aiuto può essere aumentata di:

20 punti percentuali per le piccole imprese;

10 punti percentuali per le medie imprese;

15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone svantaggiate.


OPERATIVITA’ PARCO AGRISOLARE

Bando a sportello (le domande vengono accolte in ordine cronologico)

Come per tutti i fondi legati al PNRR occorre una dichiarazione sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”.

SCADENZA

In attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea.

Il testo del decreto sarà ora trasmesso alla Commissione europea per la relativa autorizzazione a cui seguirà la pubblicazione del bando.


Attenzione! Sulla base dell’esperienza del precedente bando, occorre muoversi per tempo poiché gli adempimenti e la documentazione tecnica da predisporre è molto corposa.


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DALL’ANALISI PRELIMINARE — ALL’ INSTALLAZIONE DEI PANNELLI

REDAZIONE E ASSISTENZA DALL’INIZIO ALLA FINE


Tipologia Azienda Agricolo % FONDO PERDUTO

PRIMARIA con autoconsumo 80%

PRIMARIA oltre l’autoconsumo 30% + …. +20 o 10 (PMI) +15 zone svantaggiate

TRASFORMAZIONE di prodotti agricoli. Senza vincolo autoconsumo 80%

TRASFORMAZIONE di prodotti agricoli in NON agricoli Senza vincolo autoconsumo 30% + …. +20 o 10 (PMI) +15 zone svantaggiate

RITORNO DELL’INVESTIMENTO IN UN ANNO!


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LINK UTILI

Codici ATECO (Precedente Bando)

Decreto Ministeriale 19/04/2023


Vedi anche: NWL 544 PARCO AGRISOLARE: EDIZIONE 2023 in arrivo contributi fino all’80% a fondo perduto

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