AGRIVOLTAICO INNOVATIVO – 40% FONDO PERDUTO: DOMANDE DAL 4 GIUGNO

RAMSES GROUP NEWS n. 678 – 17 giugno 2024

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il decreto che incentiva la creazione di sistemi agrivoltaici innovativi e sperimentali. L’obiettivo del provvedimento è favorire la realizzazione di nuovi impianti che integrino la produzione di energia pulita con le attività agricole.

Il decreto, che entrerà in vigore a partire dal 14 febbraio 2024, contiene i criteri e le modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Soggetto Gestore degli incentivi è il GSE – Gestore Servizi Energetici.

Installare un sistema agrofotovoltaico per soddisfare il fabbisogno energetico di un’attività agricola o zootecnica è indubbiamente una scelta ecologica. Vediamo nel dettaglio quali sono i benefici per chi sceglie questa soluzione:

– genera energia con un basso impatto ambientale utilizzando fonti rinnovabili, come il sole, invece di fonti fossili non rinnovabili;
– non contribuisce all’inquinamento atmosferico né alle emissioni di gas serra, aiutando a raggiungere la neutralità carbonica;
– aumenta la produttività e la competitività delle aziende agricole grazie alla riduzione dei costi energetici;
– offre agli agricoltori l’opportunità di diversificare le entrate: oltre a usare l’energia autoprodotta per le proprie attività (riducendo i costi per l’acquisto di energia da terzi), possono vendere l’energia in eccesso;
– crea zone d’ombra a terra che proteggono alcune colture dagli eventi climatici estremi;
– diminuisce lo stress termico e l’evaporazione dell’acqua dai terreni, riducendo così il fabbisogno idrico delle colture;
– promuove l’innovazione dei processi agricoli verso una maggiore ecosostenibilità e competitività, specialmente attraverso la diffusione dell’agricoltura di precisione e dei sistemi di recupero dell’acqua piovana.

a) imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;

b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.

Ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

– un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili;
– una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete, per una durata di 20 anni.

La tariffa di riferimento è pari a:
– 93 €/MWh per Potenze inferiori a 300kW;
– 85 €/MWh per Potenze superiori a 300kW.
La tariffa è corretta in base alla zona geografica:
– 4 €/MWh per le Regioni del Centro;
– 10 €/MWh per le Regioni del Nord.

– Accedono agli incentivi, a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto;
– Accedono agli incentivi, a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto.

Gli impianti devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

1. possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
2. possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
3. rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
4. continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
5. gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
6. sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
7. possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento. In caso di associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione dell’istituto bancario può riferirsi anche a uno solo dei soggetti che compongono l’ATI.

– realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati, compresi sistemi di accumulo, attrezzature per il sistema di monitoraggio, opere edili strettamente necessarie, connessione alla rete elettrica nazionale;
– acquisto, trasporto, installazione e messa in esercizio di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
– progettazioni, indagini geologiche e geotecniche, direzione lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
– studi di prefattibilità, attività preliminari, collaudi tecnici e consulenze tecnico amministrative in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

La superficie minima destinata all’attività agricola deve essere pari ad almeno il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico.

La produzione elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato non deve essere inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento.

La soluzione costruttiva integrata innovativa deve garantire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) e deve rispettare una altezza minima dei moduli fotovoltaici pari a:
– 1,3 metri nel caso di attività zootecnica e impianti che prevedono moduli in posizione verticale fissa;
– 2,1 metri nel caso di attività colturale.

L’accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del 2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto dipartimentale, le Regole Operative relative al decreto Agrivoltaico in vigore dal 14 febbraio.
Il documento disciplina le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.

Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all’articolo 12, allegando:
– l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
– la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 3 e 4;
– la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del criterio di priorità di cui al successivo
comma 5, lettera a).

Il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tenga conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento.
L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante e del contributo in conto capitale.

Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di riduzione offerta i seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:
– maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell’impresa
agricola rispetto alla produzione netta dell’impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
– anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Per consultare il testo completo del decreto, clicca qui.

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