Agricoltura biologica: agevolazioni in arrivo

RAMSES GROUP NEWS n. 524 – 23 marzo 2023

1 Agricoltura biologica: agevolazioni in arrivo

In GU del 16 dicembre il decreto con le prime regole sul Fondo per l’agricoltura biologica: cosa finanzia e a chi spetta

Pubblicato in GU n 293 del 16 dicembre 2022 il Decreto 14 ottobre del Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali, con criteri e modalita’ per l’attuazione degli interventi volti a favorire:

  • le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di  filiere e distretti di agricoltura  biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l’agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

E’ bene sottolineare che si tratta di una misura attuata con procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.

La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it

La documentazione deve essere inviata tramite posta  elettronica certificata (PEC), all’indirizzo specificato nei successivi provvedimenti di accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente  dal legale rappresentante del soggetto proponente,  salvo diversa indicazione della direzione generale.

1) Fondo agricoltura biologica: tipi di aiuti offerti alle imprese

Gli interventi, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE)  n. 702/2014 che dichiara  compatibili con il  mercato  interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale  e nelle zone rurali, e in particolare:

a. aiuti per il trasferimento  di  conoscenze  e  per  azioni  di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita’  dimostrative e ad azioni di informazione;

b. aiuti per i servizi di consulenza  (art.  22  del  regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole,  filiere  e distretti  di agricoltura  biologica  a  usufruire  di  servizi   di consulenza per migliorare  le  prestazioni  economiche  e  ambientali nonche’ la sostenibilita’ e la resilienza climatiche  dell’azienda  o dell’investimento;

c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti  agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all’organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.

Si specifica che, nei limiti delle risorse disponibili, l’attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto:

  • le categorie di  intervento, 
  • l’ammontare delle risorse disponibili, 
  • le tipologie di  investimento, 
  • i requisiti di accesso dei soggetti  proponenti,  
  • le  condizioni  di ammissibilita’ dei Progetti, 
  • le spese  ammissibili,  la  forma  
  • le intensita’ delle agevolazioni, 
  • nonche’ le modalita’ di  presentazione delle domande, 
  • i criteri di valutazione e le modalita’ di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Gli interventi sono  rivolti a  stimolare processi di organizzazione dei rapporti  tra i  differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l’obiettivo di:

a)   promuovere  la  transizione  ecologica del  comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione  alla  produzione con metodo biologico;

b) sviluppare la collaborazione e l’integrazione fra  i  soggetti della  filiera  che  permettano  di  riconoscere  il  maggior  valore aggiunto alla produzione primaria biologica;

c)  stimolare  le  relazioni  di  mercato  e  garantire  ricadute positive sulla produzione agricola di prossimita’ e sull’economia del territorio interessato, in particolare mediante la  realizzazione  di un sistema integrato, volto alla valorizzazione  e  alla  vendita  di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici. 

2) Fondo agricoltura biologica: definizioni di filiera biologica e di operatore

Il decreto in oggetto specifica che per:

«Filiera  biologica» si intende   l’insieme  degli  operatori  biologici coinvolti  nelle  fasi  della   produzione   biologica   (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata  con qualsiasi forma giuridica,  comprese  quelle  previste  dall’art.  10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda,  su  base  regionale  o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al  totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita’ di produzione primaria;

«Operatore biologico» si intende l’operatore di cui all’art.  3,  punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848  inserito  nell’elenco  di  cui all’art. 7 del  decreto del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012; 

3) Fondo agricoltura biologica: ripartizione risorse

Le risorse finanziarie  disponibili, previste  dal «Fondo per l’agricoltura biologica» vengono destinate  ai soggetti  proponenti  secondo la seguente ripartizione:

  • a) il 40%  e’  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
  • b) il 30%  e’  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da associazioni biologiche;
  • c) il 30%  e’  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da distretti biologici/biodistretti.
    L’intensita’ delle  agevolazioni  sara’  stabilita  nei  singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime  previste  dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. 

In ogni  caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento  (UE)  n.  702/2014, l’intensita’ di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all’art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l’importo dell’aiuto e’ limitato a euro 1.500,00 per consulenza.

2 Agricoltura: in arrivo le risorse del Fondo sviluppo produzione biologica

Il decreto ministeriale detta requisiti e criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo per la produzione biologica, a seguito della soppressione del Fondo di cui alla legge n. 488-1999 e del trasferimento delle disponibilità esistenti sul nuovo strumento.

Ulteriori provvedimenti stabiliranno le modalità di accesso ai finanziamenti, che contribuiranno anche agli obiettivi del “Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici”, previsto sempre dalla legge 23-2022 sulla produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico.

I decreti relativi alla concessione di contributi a valere sul vecchio Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità, sono abrogati. Resta invece valida la normativa relativa al Fondo agricoltura biologica previsto dalla legge di bilancio 2020.

Cosa finanzia il Fondo per sviluppo produzione biologica?

Queste le finalità dello strumento in base al decreto del Ministero dell’Agricoltura n. 658282 del 22 dicembre 2022:

  • promuovere i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia;
  • promuovere lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico;
  • favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali;
  • sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici;
  • incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare;
  • monitorare l’andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica;
  • sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’articolo 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23;
  • favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
  • migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
  • stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
  • incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione biologica;
  • promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici;
  • valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
  • promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente;
  • aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica;
  • promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali;
  • sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

Attraverso il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica saranno finanziate cinque tipologie di iniziative, finalizzate rispettivamente a:

  • la realizzazione del marchio biologico italiano
  • lo sviluppo della produzione biologica, in linea con il Piano d’azione nazionale
  • l’aumento della disponibilità delle sementi per le aziende e un migliore aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica
  • la realizzazione di programmi di ricerca e innovazione e programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti
  • l’attuazione di percorsi formativi e di aggiornamento

Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse, il Ministero intende procedere all’assegnazione dei contributi mediante procedure ad evidenza pubblica. Oltre ai bandi, sono previsti anche accordi di collaborazione istituzionale, l’affidamento diretto di contributi ad enti o società vigilati e/o istituiti dal Ministero e procedure di gara ai sensi del Codice appalti.

Con appositi provvedimenti il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica della DG per la promozione della qualità agroalimentare stabilirà le regole attuative in relazione ai vari ambiti di destinazione del Fondo.

3 Legge sul biologico: in Gazzetta Ufficiale il decreto con il “nuovo” Fondo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio è stato pubblicato il decreto del Masaf con le modalità operative del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Si tratta in realtà della nuova edizione del Fondo istituito con la legge Finanziaria del 2000 che ne prevedeva l’alimentazione con un contributo per la sicurezza alimentare del 2% del fatturato realizzato dalla vendita di alcuni prodotti fitosanitari.

Negli anni successivi, purtroppo, una buona parte delle risorse finanziarie di questo fondo non è mai arrivata al bilancio del Ministero dell’agricoltura, perché dirottata per sostenere differenti interventi emergenziali che di volta in volta si sono presentati. La parte restante del fondo, in linea con le indicazioni della legge istitutiva, anno dopo anno è stata invece correttamente spesa per attività di ricerca nel settore dell’agricoltura biologica.

Lo scorso anno la legge 23 sull’agricoltura biologica, che con tanta fatica è stata approvata dal Parlamento nel marzo 2022, all’articolo 9 ha sostituito il vecchio fondo per la ricerca del 1999 con il nuovo “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica”.

Nel nuovo inquadramento restano confermate le previsioni di entrata, pari al 2% del fatturato realizzato dalla vendita di alcuni prodotti fitosanitari, e purtroppo resta anche confermata la possibilità di decurtare tale fondo, destinando solo parte delle risorse all’agricoltura biologica.

Dalla legge vengono invece ampliate di molto le iniziative finanziabili con tale fondo, che non sarà quindi più solo dedicato alla ricerca in agricoltura biologica, con qualche mal di pancia da parte dei ricercatori impegnati in tali attività, ma potrà finanziare interventi diversi per il sostegno del settore.

Il fondo infatti dovrà essere utilizzato per sostenere le iniziative che saranno previste dal «Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici» ed in particolare:

  • promuovere i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia;
  • promuovere lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico;
  • favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali;
  • sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici;
  • incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare;
  • monitorare l’andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica;
  • sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;
  • favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
  • migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
  • stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
  • incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione biologica;
  • promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;
    valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
  • promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente;
  • aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica;
  • promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali;
  • sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

Il Decreto ministeriale appena pubblicato ha quindi definito le modalità con cui il Masaf potrà impegnare le risorse del fondo, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che potranno essere finanziate.

Sotto questo punto di vista non sono molte le novità introdotte, in quanto il Decreto prende in considerazione tutte le diverse modalità di spesa che possono essere previste: accordi di collaborazione istituzionale o affidamenti diretti con enti e organismi pubblici o enti o società vigilati e/o istituiti dal Ministero oppure procedure ad evidenza pubblica aperti a diversi soggetti beneficiari.

Il Decreto quindi è ancora solo una ulteriore fase preparatoria, in linea con le previsioni della Legge 23, che serve solo a delineare il campo da gioco, ma non fornisce ancora alcuna risposta.

Crescono quindi ancora di più le aspettative per il Piano di Azione che, in linea con i dettami della legge, il Masaf dovrà emanane, che il settore oramai attende da tempo, e che rappresenterà la prima vera e propria indicazione strategica che il Governo vorrà dare per lo sviluppo del settore.

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