Super ammortamento beni strumentali a imprese e professionisti

super ammortamento

Super ammortamento iperammortamento per acquisto di beni strumentali a imprese e professionisti

Gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 15-10-2015 (esclusi i fabbricati e beni strumentali con una aliquota di ammortamento inferiore  al 6,5% e  taluni beni appartenenti a settori specifici) potranno essere complessivamente ammortizzati nella misura  del 140%. Il risparmio riguarda solamente Ires e Irpef, Anche le autovetture vengono ammesse all’agevolazione mediante l’aumento, nella misura del 40% delle soglie massime di  ammortamento (di euro 18.076,00 e, per gli agenti di euro 25.823,00).

 

LA LEGGE DI STABILITA 2016  ha recato una misura, volta a favorire la ripresa degli investimenti attraverso la riduzione dell’imponibile Irpef ed IRES di imprese e lavoratori autonomi : la nuova norma, infatti, consente una deduzione straordinaria dalla base imponibile IRPEF ed IRES commisurata al  40% dell’ammortamento ordinario sui beni strumentali nuovi acquistati (anche ricorrendo all’istituto del leasing) .                           LE SUCCESSIVE LEGGI DI STABILITA’ , stabiliranno il prolungamento o meno dell’agevolazione , anno per anno.

SOGGETTI BENEFICIARI                                                                                                          Reddito d’Impresa

  • le  persone fisiche esercenti attività commerciali, anche gestite in forma di imprese familiari o di aziende coniugali
  • le SNC e le SAS
  • le Società di Armamento
  • le Società Di Fatto che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale
  • le società consortili a rilevanza  interna ed esterna
  • le SPA. SAPA, SRL
  • le Cooperative e di Mutua Assicurazione
  • gli Enti Pubblici e Privati, nonchè i trust aventi per esercizio esclusivi l’attività commerciale
  • nonchè le stabili organizzazioni in Italia di Società, Enti Commerciali e Persone Fisiche non residenti
  • le Società non operative e a
  • quelle in liquidazione                                                                                                                                                                                                                       Reddito da Lavoro Autonomo (tranne i contribuenti in regime forfettario)
  • alle Persone Fisiche che svolgono attività produttive di reddito di lavoro autonomo (ex art.53 comma 1 del TUIR)
  • alle associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra le persone fisiche
  • alle società tra professionisti (STP)

Non sono previste distinzioni legate alla forma giuridica, alle dimensioni o al settore in cui il contribuente opera.

NON POSSONO ACCEDERE AL SUPER AMMORTAMENTO o maxi ammortamento al 140%

  • i titolari di redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo, ex art 53 comma 3 del TUIR
  • gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfettario, perchè non deducono quote di ammortamento e canoni leasing
  • gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfettario di determinazione del reddito
  • i soggetti esercenti attività agricole che determinano il reddito d’impresa, ex art. 56, comma 5 e 56 bis del TUIR
  • gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa

 

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili i beni strumentali nuovi (o mai usati), acquistati, anche in leasing. Nel caso di locazione finanziaria (leasing), il contratto viene assimilato fiscalmente un acquisto ordinario di bene strumentale.                 Rientrano nei beni mai usati quelli acquistati non dal, produttore o rivenditore ma da un terzo, che rimangono agevolati se mai usati prima.   L’incentivo spetta inoltre, per tutte le tipologie di autovetture di imprese e professionisti, purchè utilizzate esclusivamente quali beni strumentali nell’attività propria (come quelle delle società di noleggio, delle autoscuole  e dei tassisti), date in uso promiscuo ai dipendenti, utilizzate da agenti o rappresentanti di  commercio o utilizzate diversamente da quelle precedenti.                                                                                                           I beni agevolati , si intendono tali tutti quelli materiali ammortizzabili:

  • diversi dai fabbricati e costruzioni
  • in generale dai beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
  • oltre che dagli altri indicati specificatamente nell’allegato 3 della legge di stabilità 2016 ( es. condutture,materiale  rotabile,ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.)

 

BENI NON AGEVOLATI

  • usati
  • immateriali
  • beni con coefficiente ammortamento inferiore al 6,5%
  • beni indicati nell’allegato 3 della legge di stabilità 2016

MECCANISMO DI APPLICAZIONE

La norma prevede una deduzione extracontabile (variazione in diminuzione da computare in sede di dichiarazione ) pari al 40% de dell’ammortamento ordinario del costo del nuovo bene acquistato, che permette di risparmiare le imposte sul valore del bene corrispondente a detta percentuale.                                                                                               Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap                                                     Per data di acquisto si intende quella di consegna o spedizione o quella, se diversa  e successiva, in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà.                                                                                                             Nei contratti di leasing occorre fare riferimento alla data della consegna, mentre nei casi di acquisto mediante un contratto di appalto occorre fare riferimento alla conclusione del contratto.                                                       L’anno di inizio di deduzione dell’ammortamento del costo del bene strumentale , è quello di entrata in funzione.                                                 Non è previsto alcun vincolo temporale per la vendita del bene, ancor prima dell’ultimazione del periodo di ammortamento.

Il super ammortamento risulta cumulabile con le altre agevolazioni come la     legge Sabatini, il Credito di imposta  o misure agevolative comunitarie (horizon 2020- cosme- life), o nazionali (es: PON..) o regionali ( es. Por Fesr..eccc)

 

LA MANOVRA DI BILANCIO 2017 HA APPORTATO DIVERSE NOVITA’

  • PROROGA–  del maxiammortamento al 140% per gli investimenti in beni materiali, strumentali e nuovi effettuati fino al 31/12/2017 o entro il 30/06/2018 per i quali entro il 31/12/2017  vi sia stato : un  ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto. Esclusi  dalla proroga i veicoli a motore diversi da quelkli utilizzati solo come beni strumentali nell’attività d’impresa.
  • IPERAMMORTAMNTO– il DDL di bilancio introduce la chance di maggiorare del 150% il costo ammortizzabile  a determinati beni materiali strumentali  funzionali alla trasformazione digitale, a patto che i cespiti  siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si deve trattare  di macchinari intelligenti  in grado di dialogare tra loro. Per i beni di costo unitario oltre 500 mila euro i requisiti per il bonus vanno attestati da un perito tecnico, un ingegnere o un ente di certificazione
  • SOFTWARE–  per i soli soggetti che beneficiano dell’iperammortamento è inoltre consentita una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni software funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave ” Industria 4.0″ . Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni funzionali alla trasformazione digitale e che consentono di interconnettere i macchinari e gli impianti soggetti a iperammortamento
  • LA DEDUZIONE–  la maggiorazione del 40% (o del 150% )  si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile (pertanto deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento) a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti a metà per il primo esercizio. Nel caso di investimento in leasing, l’incentivo imputabile ai canoni andrà ripartito lungo la durata fiscale del contratto di leasing, a prescindere dalla durata contrattuale.

 

 

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