NUOVA SABATINI Novità Finanziaria 2019

Nell’ambito della Manovra 2019 la Legge di Bilancio ha rifinanziato la NUOVA SABATINI, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese che prevede l’erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di parte degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti per acquisto di Beni Strumentali (nuovi macchinari, impianti e attrezzature), compresi i cd. investimenti Industria 4.0.

Le risorse complessivamente stanziate dalla legge di bilancio 2019 ammontano a 480 milioni di euro, (nello specifico: 48 milioni per il 2019, 96 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2023 e altri 48 milioni di euro per il 2024), di cui una quota del 30% è riservata agli investimenti in tecnologie digitali (che beneficiano del contributo maggiorato del 3,575%). I fondi che, alla data del 30 settembre di ciascun anno, non risulteranno utilizzati per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.


A partire dal 7 febbraio 2019 riapre lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie destinate dalla Legge di bilancio 2019

Con il decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019, è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro (introdotto dall’articolo 1 comma 200 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).
A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019, è disposto altresì l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili. L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4 dicembre 2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dal 1° febbraio 2019.
Per le nuove domande che verranno presentate a partire dal 7 febbraio, rimane confermata la tipologia di contributo concesso, pari al 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, e un contributo maggiorato del 30%, pari al 3,575% annuo, per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali – compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification – e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.


La Nuova Sabatini è l’agevolazione che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Le condizioni e i contenuti essenziali per l’accesso ai benefici disposti dalla Sabatini sono di seguito sintetizzati:

Soggetti beneficiari Imprese classificate di dimensione micro, piccola e media (PMI).
Requisiti soggettivi Le imprese alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia (sono ammesse anche le società con sede legale all’estero purché l’impresa abbia una sede operativa in Italia). Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento;
  • regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento  (UE) 651/2014.
Requisiti oggettivi Possono essere finanziati gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.

Per avvio dell’investimento s’intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori, in quanto non rientrano tra le spese finanziabili. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Settori ammessi Sono ammessi tutti i settori produttivi compresi quelli della pesca e dell’agricoltura.
Settori esclusi Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

  • industria carboniera;
  • attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
  • fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Investimenti agevolabili Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

L’investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un’unica unità produttiva. Qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.

Le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:

  • materiali o immateriali nelle aziende;
  • nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014:

  • volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
  • volti alla realizzazione dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca;
  • produttivi nel settore dell’acquacoltura;
  • alla commercializzazione;
  • nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’ammissibilità ai benefici è subordinata al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

Per le imprese  operanti in settori non ricompresi tra quelli suindicati gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie di cui all’art. 17 del regolamento  (UE) 651/2014:

  • creazione di un nuovo stabilimento;
  • ampliamento di uno stabilimento esistente;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  • trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    • lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
    • gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
    • l’operazione avviene a condizioni di mercato.
Importo minino degli investimenti Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA.

In ogni caso, l’importo complessivo dell’investimento non può essere inferiore a 20.000 euro.

Per le operazioni di leasing finanziario il costo ammesso al finanziamento è quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario.

Investimenti non agevolabili Non sono ammessi investimenti connessi all’esportazione e ad interventi che comportano l’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Spese ammissibili Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di macchinariimpiantibeni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardwaresoftware e tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. Industria 4.0 che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell\’9211 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.

Nell’elenco aggiornato dei beni immateriali riconducibile al Piano Nazionale Industria 4.0 vengono inseriti anche quelli in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche e i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce. Sono queste alcune delle novità contenute nell’elenco dei beni immateriali (allegato E) rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%, aggiornato dal MISE a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Al fine di facilitare le imprese nell’accesso alla misura agevolativa, la circolare introduce, altresì, alcune semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazioni e alle richieste di erogazione. Alla luce delle novità introdotte dalla circolare del MISE, dal 16 agosto 2018, bisognerà utilizzare il nuovo modulo di domanda per l’accesso all’agevolazione per i beni strumentali Sabatini ter. Sono, inoltre, specificati alcuni aspetti inerenti alle modalità di svolgimento dei controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle imprese nell’ambito delle richieste di erogazione.

Spese non ammissibili Sono escluse le seguenti spese:

  • terreni e fabbricati (incluse le spese per opere murarie);
  • impianti eolici;
  • i beni già consegnati “in prova” o “conto visione” presso l’acquirente;
  • impianto elettrico ed idraulico, non avendo una propria autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali”
  • macchine completamente rigenerate e ri-targate con marcatura “CE”, in quanto non possono essere considerate “nuove di fabbrica”
  • immobilizzazioni in corso e acconti;
  • commesse interne;
  • macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • di funzionamento;
  • imposte e tasse tra cui l’IVA
  • scorte;
  • costi relativi al contratto di finanziamento.
 Documentazione antimafia La concessione del contributo è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, corrispondenti ad un finanziamento:

  • superiore a €80 1.943.699 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di beni strumentali oggetto di “investimenti ordinari”;
  • superiore a €80 1.486.199 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di beni strumentali oggetto di “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”.
Tipologia ed entità agevolazione Le PMI accedono ad un finanziamento bancario o in leasing finanziario cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero.

L’elenco delle banche/intermediari finanziari che viene regolarmente aggiornato a cui è possibile presentare richiesta di finanziamento è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it e viene aggiornato di volta in volta.

Inoltre le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sul finanziamento bancario concesso, con priorità di accesso. Per le richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate dal 14 giugno 2017 si applica ai fini dell’accesso alla garanzia il modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese (c.d. modello di rating). Il modello è basato sull’attribuzione alle imprese di una ‘probabilità di inadempimento’ con conseguenziale collocamento delle stesse in una specifica classe di valutazione utile per determinare il merito di credito. E’ applicato alle PMI diverse da quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta di ammissione al Fondo. Non sono ammesse alla garanzia le PMI con una probabilità di inadempimento superiore al 9,43%.

Entità agevolazione
  • finanziamento, che può coprire fino al cento per cento degli investimenti ammissibili, di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro, concesso, fino al 31 dicembre 2018, dalle banche e dagli intermediari finanziari convenzionati. Il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione. Non sono pertanto ammessi i finanziamenti di durata superiore a 5 anni
  • contributo da parte del MISE, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari concessi dalle banche. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso annuo del:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari;
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Fasi e procedure di accesso ai benefici
PMI La PMI si deve rivolgere ad una banca o intermediario finanziario nel caso di operazioni di leasing finanziario convenzionato e presenta una richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
Banca/intermediario finanziario La banca/intermediario finanziario esamina la richiesta e delibera il finanziamento, verifica la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva e la completezza della documentazione trasmessa dalle PMI e trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo.

La banca/intermediario finanziario ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista.

Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;

b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;

c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia.

MiSE Il MISE, entro 30 giorni, dal ricevimento della richiesta da parte della banca/intermediario finanziario, adotta il provvedimento di concessione del contributo nel quale definisce:

  • l’ammontare degli investimenti ammissibili
  • le agevolazioni concedibili
  • il piano di erogazione
  • gli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria

Il provvedimento di concessione viene trasmesso contestualmente alle PMI e alla relativa banca/intermediario finanziario.

Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni.

Banca/intermediario finanziario Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del contributo la banca/intermediario finanziario stipula il contratto di finanziamento con la PMI:

  • lo eroga in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento
  • nel caso di leasing finanziario lo eroga al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene. Inoltre l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

PMI La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata nella circolare, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla circolare attuativa e deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

  • nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa, copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
  • nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it;
  • nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica, utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it.

Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca/intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda.

Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. E’ fatto divieto di presentare più di una domanda di agevolazione a fronte dello stesso investimento.


Dott. Alfredo Castiglione  335 7141926 castiglione@ramsesgroup.it

Dott.ssa Lucia Di Paolo 349 4734793 dipaololucia@gmail.com



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