Legge di Bilancio 2021 – Credito d’imposta R&S Innovazione e Design – Beni strumentali – Formazione 4.0

person holding pencil near laptop computer

RAMSES GROUP NEWS n.145 – 28 gennaio 2021

Credito d’imposta R&S, Innovazione e Design

Legge di Bilancio 2021

Il Credito d’imposta R&S, Innovazione e Design è stato prorogato per il 2021 e fino al 2022 con nuove aliquote.

Le novità riguardano sia le aliquote agevolative che la necessità di presentare una relazione tecnica asseverata che illustri il progetto, le finalità e i risultati delle attività. Inoltre, tra le attività di design e ideazione estetica sono ammesse le quote di ammortamento dei software.Le nuove aliquote, modificate dalla Legge di Bilancio 2021, sono:

  • 20% per ricerca industriale e sviluppo sperimentale fino a 4 milioni di euro – ora 12% con tetto a 3 milioni.
  • 10% per innovazione tecnologica fino a 2 milioni di euro – ora 6% con tetto a 1,5 milioni.
  • 15% per innovazione green o digitale fino a 2 milioni di euro – ora 10% con tetto a 1,5 milioni.
  • 10per design e ideazione estetica con massimale di 2 milioni di euro – ora 6% con tetto a 1,5 milioni.

Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per le sole attività di ricerca e sviluppo, anche in materia Coronavirus, sono previste le seguenti aliquote: 25% per le Grandi imprese, 35% per le Medie imprese e 45% per le Piccole imprese. Le stesse aliquote vengono estese anche alle imprese delle regioni colpite dal sisma del Centro Italia, ovvero Lazio, Marche e Umbria.

Cos’è il Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design

Il Credito d’imposta R&S è una misura attiva dal 2015 e rivisitata con le successive Leggi di Bilancio, sostiene le imprese negli investimenti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati all’innovazione di prodotti per garantire la competitività delle imprese manifatturiere. Dal 2020 sono state introdotte nuove aliquote agevolative per i costi di innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Beneficiari del Credito d’imposta R&S, Innovazione e Design

I beneficiari del Bonus R&S Innovazione e Designo sono tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Le imprese devono essere in regola con il Durc e con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

Attività ammesse al Bonus R&S, Innovazione e Design

I progetti ammessi all’agevolazione riguardano investimenti in attività innovative relative a:

  • Ricerca e Sviluppo: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico.
  • Innovazione tecnologica: realizzazione di prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati a livello tecnologico, di prestazioni, di ecocompatibilità o dell’ergonomia.
  • Design e ideazione estetica: attività svolte per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari, da imprese del settore tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica.

Voci di spesa ammesse all’agevolazione fiscale in base alla tipologia di attività

  • Personale, dipendente e autonomo, direttamente impegnato nella attività svolte internamente all’impresa.
  • Quote di ammortamento, canoni di locazione dei beni materiali mobili e dei software, fino ad un massimo del 30% delle spese di personale.
  • Contratti di ricerca extra Muros per le attività di R&S o contratti di innovazione per le attività di innovazione tecnologica o contratti stipulati con professionisti, studi professionali o altre imprese relative alle attività di ideazione estetica e design. Per i contratti stipulati con Università e istituti di ricerca con sede in Italia, è prevista una maggiorazione del 150%.
  • Servizi di consulenza fino ad un massimo del 20% delle spese relative alla voce personale o dei costi relativi ai contratti.
  • Materiali, forniture e altri prodotti analoghi, fino ad un massimo del 30% delle spese di personale o dei costi dei contratti.

Inoltre per le attività R&S sono ammesse le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali per invenzione industriali o biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, fino ad un massimo di 1 milione di euro. Sono escluse le operazioni intercorse tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Per quanto riguarda le spese di personale impegnato nelle rispettive attività di R&S innovazione e design, è prevista una maggiorazione del 150% per le spese relative a soggetti di età non superiore ai 35 anni, al primo impiego e con un dottorato di ricerca o in possesso di laurea magistrale tecnico-scientifica, o specifica in design e ideazione estetica, assunti con un contratto a tempo indeterminato.

Non è previsto un valore minimo di investimenti, ma la misura prevede l’obbligo di certificazione dei costi rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti. In fase di presentazione della domanda di una relazione tecnica asseverata che illustri il progetto, le finalità e i risultati delle attività.

Quando è possibile accedere al Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design

La misura è stata confermata, con le nuove aliquote fino al 31 dicembre 2022. Il bonus è utilizzabile in compensazione con modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.Si attende la pubblicazione del decreto direttoriale che ne definisce il modello, i contenuti e le modalità di invio, seguiranno quindi ulteriori aggiornamenti.


Credito d’imposta Beni Strumentali 

Con la Legge di Bilancio 2021, il Credito d’imposta beni strumentali  è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 e prevede nuove aliquote a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La misura incentiva gli investimenti relativi a beni strumentali e beni materiali e immateriali 4.0 delle imprese italiane e fa parte del Piano Transizione 4.0.

L’agevolazione fiscale è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni, tranne per le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, dove è ridotto a un anno.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la misura.

Le nuove aliquote previste dal Credito d’imposta Beni Strumentali 

La Legge di Bilancio 2021 ha aumentato le aliquote agevolative, variabili in base alla tipologia di investimento e all’ambito temporale, e le soglie di spesa massima.

Dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 sia stato accettato l’ordine e versato un acconto pari al 20%)

  • Beni materiali 4.0:
    • l’aliquota sale al 50% per spese inferiori ai 2,5 milioni di euro;
    • incentivo del 30% per investimenti tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro;
    • è stata introdotta una nuova aliquota pari al 10% per spese oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro (soglia fino ad ora esclusa).
  • Beni immateriali 4.0:
    • incremento al 20% con massimale di spesa pari a 1 milione di euro.
  • Beni materiali ordinari
    • aliquota del 10% per un massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
    • incentivo del 15% per beni funzionali allo smart working per un massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
  • Beni immateriali ordinari
    • aliquota pari al 10% per un massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
    • incentivo del 15% per beni funzionali allo smart working per un massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Ricordiamo che rientrano nelle spese agevolabili nel 2021, anche i beni consegnati alla data del 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 è stato accettato l’ordine e versato un acconto pari al 20% dei costi.

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

  • Beni materiali Impresa 4.0
    • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% per investimenti tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro;
    • 10% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
  • Beni immateriali Impresa 4.0
    • 20% per un massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
  • Beni materiali ordinari
    • 6% per un massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
  • Beni immateriali ordinari
    • 6% per un massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Ricordiamo che rientrano nelle spese agevolabili nel 2022, anche i beni consegnati alla data del 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 è stato accettato l’ordine e versato un acconto pari al 20% dei costi.

Tipologie di investimenti ammessi al Credito d’imposta Beni Strumentali 2021

Nello specifico, i beni agevolabili nuovi e strumentali all’esercizio dell’impresa riguardano:

1. Beni materiali ad alto contenuto tecnologico (Allegato A L. 232/2016), ovvero beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Tra i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” rientrano: macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, ecc…); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; macchine, strumenti e dispositivi automatizzati per la logistica; strumenti per il trattamento e recupero di residui.

La categoria “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” comprende: sistemi di misura – a coordinate e non – per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo.

Invece, tra i “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”, rientrano: le postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.

Tutti i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

2. Beni immateriali strumentali (Allegato B L. 232/2016)

  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, anche mediante soluzioni di cloud computing.

3. Beni materiali e immateriali “ordinari” 

  • tra i beni “ordinari”, rientrano software, sistemi, piattaforme e applicazioni non impresa 4.0, diversi da quelli elencati nell’Allegato B.

Per gli investimenti Impresa 4.0 di costo unitario superiore a 300.000 € occorre presentare una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professioni (oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato), attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o all’Allegato B e che sia interconnesso ai sistemi di gestione della produzione. Invece, per i beni di costo inferiore ai 300.000 € può essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante.

Beneficiari e modalità di accesso al Credito d’imposta Beni Strumentali 2021

La misura si rivolge a tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Le imprese devono inoltre essere in regola con Durc e rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dall’agevolazione sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

Sarà possibile fruire del Credito d’imposta Beni Strumentali entro il 31 dicembre 2022, l’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (mediante il modello F24) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o della loro interconnessione, oppure in un’unica quota annuale per le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro e per i soli investimenti “ordinari”, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Si attende la pubblicazione del decreto direttoriale che definisce modello, contenuti e modalità di invio della comunicazione, seguiranno quindi ulteriori aggiornamenti.


Crediti di imposta 4.0 – pronti i codici tributo 

Legge di Bilancio 2021

Gli imprenditori possono ora utilizzare in compensazione tramite F24 il credito di imposta maturato nel 2020 per investimenti in beni strumentali tradizionali, beni e software 4.0.

Ecco i Codici Tributo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato con Risoluzione del 13 gennaio 2021 i codici tributo per usufruire degli incentivi fiscali previsti dal Piano 4.0 per gli investimenti realizzati nel 2020:

  • 6932” per il  credito di imposta in beni strumentali nuovi  ai sensi dell’art. 1 comma 188 della legge 160/2019
  • 6933” per il  credito di imposta investimenti in beni 4.0 ai sensi dell’art. 1 comma 189 della legge 160/2019
  • 6934” per il  credito di imposta software 4.0 ai sensi dell’art. 1 comma 190 della legge 160/2019

Sono inoltre già disponibili i codici tributo per i crediti d’imposta 2021, stabiliti dalla legge di bilancio 2021 :

  • 6935” per il Credito d’imposta investimenti ai sensi dell’art. 1 commi 1054 e 1055 della legge 178/2020
  • 6936” per il Credito d’imposta investimenti in beni 4.0 ai sensi dell’art. 1 commi 1056 e 1057 della legge 178/2020
  • 6937” per il Credito d’imposta investimenti in software 4.0 ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della legge 178/2020.

Dal 18 gennaio 2021 sarà infatti possibile compensare anche i crediti riferiti a beni acquistati dal 16 novembre 2020 (a cui si applicano le regole della Legge di Bilancio 2021), e già entrati in funzione ed interconnessi. Il tempo di compensazione si riduce a 3 anni, un anno per le piccole e medie imprese con ricavi sotto i 5 milioni di euro.

Come si compila il modello F 24

I codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione.

Approfondisci sul sito dell’Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 3 del 13/01/2021 Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


Credito d’imposta Formazione 4.0 

Legge di Bilancio 2021

Il Credito d’imposta formazione 4.0 è una misura erogata per favorire le spese di formazione sostenute dalle imprese, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in ambito tecnologico, previste dal Piano nazionale transizione 4.0.

Beneficiari e regole di fruizione del Credito d’imposta formazione 4.0

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese senza distinzione di forma giuridica e settore economico, compresa la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ad esclusione delle imprese in difficoltà.

Per poter accedere al Credito d’imposta Formazione 4.0, devono essere predisposti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, e il legale rappresentante dell’azienda deve rilasciare a ciascun dipendente un’attestazione (sotto forma di dichiarazione) dell’effettiva partecipazione alle attività formative.

Cosa prevede il Credito d’imposta Formazione 4.0?

Sono ammesse attività di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese, in ottica 4.0.

Nello specifico le attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • interfaccia uomo-macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Se le attività di formazione sono commissionate ad un soggetto terzo esterno sono ammessi:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata, le università e i soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37 (formazione/istruzione);
  • Istituti tecnici superiori vengono escluse la formazione ordinaria o periodica obbligatoria (es. salute e sicurezza).

I destinatari sono il personale dipendente, anche a tempo determinato, e il personale con contratto di apprendistato.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili in attività di formazione devono essere relative ai costi di:

  • personale dipendente per il tempo occupato nella formazione;
  • personale dipendente che svolga attività di docenza, fino ad un massimo del 30% della retribuzione complessiva annua;
  • indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte presso la sede di un’altra azienda dello stesso gruppo, o per imprese che hanno più sedi operative;
  • i formatori impegnati nell’attività formativa;
  • spese di esercizio: come viaggio, alloggio, materiali e forniture, costo di ammortamento di strumenti e attrezzature relative al progetto di formazione;
  • servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000.

Agevolazione e scadenza

L’utilizzo del credito è ammesso solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

L’agevolazione comprende un credito d’imposta pari al:

  • 50% per le piccole imprese (fino ad un massimo di € 300.000)
  • 40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
  • 30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000)

Il credito sale al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Decreto del 17 ottobre 2017).

La scadenza è prevista per il 31/12/2022.

RISORSE UTILI

GAZZETTA UFFICIALE – FINANZIARIA 2021 Legge 30/12/2020, n. 178 (G.U. 30/12/2020, n. 322, S.O. 46/L)


RAMSES GROUP

Specializzati in Finanza Agevolata e in Contributi a fondo perduto

Conoscenza. Competenza. Esperienza.

Per accedere alla Finanza Agevolata

con la conoscenza delle opportunità offerte dal sistema normativo 

con la competenza che porta a risultati certi

con l’esperienza, l’affidabilità e determinazione dei nostri professionisti

PER INFORMAZIONI SCRIVI A  info@ramsesgroup.it

CONTATTACI AI NUMERI T 085 9493758 – 085 9495867


RAMSES GROUP Compila la Scheda informativa

Finanza e Progetti

IL TUO CONSULENTE SU MISURA PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI 

Pagamento esclusivamente “Success Fee”


RAMSES GROUP

Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore LegaleIscritto sezione A del M.E.F.
Presidente RAMSES GROUP
cell 335 7141926 castiglione@ramsesgroup.it

Dott.ssa Lucia Di Paolo – Commercialista – Revisore LegaleIscritta sezione A del M.E.F.
Direttore RAMSES GROUP
cell 349 4734793 dipaololucia@gmail.com

RAMSES GROUP ha sede a Pescara, in Via G. Parini n. 21
Chiama per informazioni allo 085 9493758 – 085 9495867
oppure invia una mail info@ramsesgroup.it  Consulta le ultime news sulla finanza agevolata sul sito www.ramsesgroup.it

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Quando utilizzi il nostro sito Web, accetti che vengano trasmessi cookie sul tuo dispositivo. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi