Legge di Bilancio 2020: le NOVITA’ per Industria 4.0

RAMSES GROUP NEWS n.40 – 14 Gennaio 2020

BONUS EDILIZI

Viene prevista la proroga, per l’anno 2020, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.In particolare, viene confermata fino al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (indicati al comma 1 dell’art. 16-bis TUIR), per un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Prorogato fino alla fine del 2020 anche il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per gli acquisti che si effettueranno nel 2020, l’agevolazione può essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019. La detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.

Viene mantenuto in vigore per tutto il 2020 anche l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari. Anche nel 2020 la detrazione sarà pari al:

1) 50% per:

– l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

– l’acquisto e posa in opera di schermature solari;

– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

2) 65% per:

– l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

– interventi di coibentazione dell’involucro opaco;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;

– sistemi di building automation;

– collettori solari per produzione di acqua calda;

– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

– l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;

– l’acquisto di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Lo sconto non potrà essere superiore a 100.000 euro e potrà essere ottenuto a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

Bonus facciate

Viene istituito per il 2020 il bonus facciate. Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968.

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010.

La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Al bonus saranno applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici, n. 41/1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazione IRPEF (di cui all’articolo16-bis del TUIR) per le spese di ristrutturazione edilizia.

Sconto in fattura

Il meccanismo dello sconto introdotto con il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) viene limitato agli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro.

Abrogato invece dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020), lo sconto in fattura per il sisma bonus relativo ad interventi di riduzione del rischio sismico (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013) e per l’ecobonus per interventi di efficienza energetica (di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013) su singole unità immobiliari e per i lavori in condominio sotto i 200.000 euro.

Nuovo credito d’imposta investimenti

Ridefiniti gli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali, con la trasformazione del super e iper ammortamento in un credito d’imposta.

Il nuovo bonus compete per gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi:

– i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;

– i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

– i fabbricati e le costruzioni;

– i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);

– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

L’aliquota agevolativa è pari:

– per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017): al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

– per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018): al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;

– per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (non Industria 4.0): al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.

Sono escluse:

– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione dell’incentivo spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nuovo credito d’imposta R&S&I

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013 (riscritto dall’art. 1, comma 35, della legge di Stabilità 2015 e ulteriormente modificato dall’art. 1, commi 15 e 16, della legge di Bilancio 2017 e dall’art. 1, commi 70 e 72, della legge di Bilancio 2019) viene sostituito con un nuovo credito d’imposta riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

In particolare, il nuovo credito d’imposta compete per:

1) attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Per tali attività, il bonus è pari al 12% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

2) per attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati. Per tali attività, il bonus è pari al:

6% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

10% delle relative spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

3) per attività di design e ideazione estetica. Per tali attività, il bonus è pari al 6% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

Sono escluse le imprese:

– in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2011.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Bonus formazione 4.0

Il bonus formazione 4.0 viene confermato per il 2020, semplificandone anche le procedure ai fini della sua fruizione. In particolare, viene eliminato l’obbligo, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Viene inoltre previsto che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

Vengono inoltre ritoccate le misure agevolative. Nello specifico, per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il credito d’imposta è attribuito:

alle piccole imprese: nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

– alle medie imprese: nella misura del 40% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

– alle grandi imprese: nella misura del 30% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per tutte le imprese, la misura del credito d’imposta è aumentata, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Ai fini dell’attuazione del beneficio nel 2020, per espressa previsione normativa, sono applicabili le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018.

Crediti di imposta investimenti Mezzogiorno, aree Sisma e ZES

Viene esteso fino al 31 dicembre 2020 il periodo di vigenza del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e del credito d’imposta Sisma per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016.

Prorogata invece fino alla fine del 2022 la scadenza del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES.

Nuova Sabatini

Viene disposto il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese che prevede l’erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo economico a copertura di parte degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 540 milioni di euro, di cui:

– 105 milioni di euro per l’anno 2020;

– 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal2021 al 2024;

– 47 milioni di euro per l’anno 2025.

Viene inoltre previsto:

un contributo maggiorato per gli investimenti innovativi realizzati nel Mezzogiorno. In particolare, per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dal 2020, il contributo ministeriale “ordinario” sarà maggiorato del 100%. Le risorse stanziate per la concessione di tale contributo ammontano a 60 milioni di euro (12 milioni di euro per il 2020, 11 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 4 milioni di euro per l’anno 2025);

un contributo pari al 3,575% per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per la concessione di tale contributo, viene prevista una riserva pari al 25% delle risorse stanziate.

Rifinanziamento aree di crisi industriale

Per il finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 181/1989, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sarà definito il riparto delle risorse tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull’occupazione.

Sport bonus

Viene prorogato per un altro anno (il 2020) lo sport bonus, il credito d’imposta, introdotto dalla legge di Bilancio 2019, per le erogazioni liberali effettuate da privati finalizzate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Il credito d’imposta è pari al 65% dell’importo erogato nell’anno 2020 e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte della stessa liberalità.

Il bonus spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in 3 quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Ai fini dell’attuazione del beneficio nel 2020, per espressa previsione normativa, sono applicabili le vigenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

Bonus fiere internazionali

La validità del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore, istituito dal decreto Crescita per il solo anno 2019, viene estesa fino al 31 dicembre 2020.

Il bonus è riconosciuto alle PMI italiane esistenti alla data del 1° gennaio 2019 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero e copre – nella misura del 30% e fino ad un massimo di 60.000 euro – le spese sostenute per:

– l’affitto degli spazi espositivi;

– l’allestimento degli spazi espositivi;

– le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni.

Il credito d’imposta – in “de minimis” ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 per il settore agricolo, n. 717/2014 per il settore pesca e acquacoltura – è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Resto al Sud

Per la misura Resto al Sud, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) viene precisato che per gli anni 2019 e 2020, il requisito del limite di età (18-45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data 1° gennaio 2019.

Tax credit edicole

Viene ritoccata la disciplina del tax credit edicole, il credito d’imposta, istituito dalla legge di Bilancio 2019, a favore esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

In particolare, viene previsto che per l’anno 2020, il beneficio è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001, anche nei casi in cui l’attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L’agevolazione è concessa prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Fondo Cresci al Sud

Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, viene istituito il “Fondo cresci al Sud” a supporto della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Fondo, la cui gestione è affidata a Invitalia, ha una durata di 12 anni e una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020 e a 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L’investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Agevolazioni a favore delle imprese agricole

Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, è prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui saranno concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità attuative dovranno essere definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, è prevista la concessione alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Per l’attuazione degli interventi è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020.

I criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa saranno definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, di natura non regolamentare.

FONTE IPSOA PROFESSIONALITA’ QUOTIDIANA www.ipsoa.it


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