IPERAMMORTAMENTO Novità Finanziaria 2019

La Legge di Bilancio 2019  in vigore dall’1 gennaio 2019 prevede numerose disposizioni di interesse fiscale tra conferme, proroghe, rimodulazioni, abrogazioni e novità. La Manovra 2019 segna la fine del super ammortamento, mentre resta, seppur modificato, l’IPERAMMORTAMENTO , la maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

L’IPERAMMORTAMENTO è il bonus che consente di elevare il costo deducibile di tutti i beni strumentali che sono stati acquistati al fine di trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap. Soggetti beneficiari ammessi all’agevolazione sono unicamente i titolari di reddito d’impresa. 

Tra le principali misure agevolative contenute nel testo è dunque confermato l’iperammortamento per tutto il 2019, modulando però il beneficio a seconda dell’importo degli investimenti effettuati, al fine di favorire le piccole e medie imprese. Con riferimento alla misura dell’agevolazione, secondo la nuova disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2019, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, l’iperammortamento è pari al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto di prorogare, per tutto il 2019, o, al ricorrere di determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2020, i benefici  diretti a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.  La Manovra, invece come detto, non ha confermato il super ammortamento per i beni strumentali tradizionali: imprese ed esercenti arti e professioni possono beneficiare della maggiorazione solo per gli investimenti agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018, l’ordine è stato accettato dal fornitore ed è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.

Di seguito si riportano i contenuti della misura  con l’indicazione dei soggetti beneficiari, di beni agevolati, del meccanismo di applicazione e del periodo di riferimento:

 Definizione Il bonus consente di elevare il costo deducibile di tutti i beni strumentali che sono stati acquistati al fine di trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0.

Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap.

Soggetti beneficiari Sono ammessi all’agevolazione unicamente ai titolari di reddito d’impresa.
Ambito temporale di applicazione Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0 (elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2017), destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Beni agevolati Sono agevolabili:

  • gli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è contenuto all’interno dell’allegato A della manovra 2017.
  • software elencati nell’allegato B della manovra 2017 integrati dalle ulteriori disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018:
    • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
    • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
    • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Aliquote agevolative A partire dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura variabile e non più fissa (prima era del 250%) ovvero:

  • al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • al 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Non si ha diritto a nessuna maggiorazione, invece, sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.

Confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’allegato B della legge 232/2016) per i soggetti che fruiscono dell’iper ammortamento.

La legge di Bilancio 2019 prevede al comma 62 anche l’estensione dell’applicazione per gli investimenti in beni immateriali (software di gestione, produzione, monitoraggio, IoT, citati nell’allegato B della legge 232/2016). Sono ammissibili di superammortamento anche i canoni di fruizione cloud, per la quota di competenza del periodo di imposta.

Normativa di riferimento Con risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in che termini e a quali condizioni rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) e, quindi, se possono fruire della maggiorazione, gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.

  • In particolare, è stato esteso al 30 settembre 2018 il termine ultimo per la consegna dei beni ammessi all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Posticipare la scadenza entro cui deve avvenire la consegna del bene, significa di fatto, poter concedere alle imprese più tempo e maggiori possibilità di effettuare nuovi investimenti, leva indispensabile per imprimere un forte impulso positivo all’innovazione, alla produttività e all’occupazione.
  • Gli investimenti ammissibili al super e all’iperammortamento devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 per i beni strumentali nuovi super ammortizzabili o entro il 30 settembre 2018 per i beni iper ammortizzabili.

Con Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750 vengono fornite le istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione dell’iper ammortamento e con Ris. 15 dicembre 2017, 152E vengono forniti ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata.

  • Istruzioni perizia:
    • In considerazione dell’approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere a tale adempimento, la circolare fornisce indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione. Inoltre, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, è stato predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.
    • Per quanto concerne gli aspetti procedurali relativi alla natura, al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata in considerazione delle difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata potrebbero incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 si ammette che il professionista incaricato consegni all’impresa entro la data del 31 dicembre 2017 una perizia asseverata con un atto avente data certa – plico raccomandato senza busta o PEC – perfezionando successivamente il giuramento.
  • Determinazione dei costi rilevanti:
    • Per quanto riguarda la determinazione degli investimenti agevolabili ai fini dell’iper ammortamento,  il chiarimento riguarda gli oneri accessori di diretta imputazione che possono essere compresi nel costo,  che viene ricordato devono essere individuati secondo il principio contabile OIC 16 indipendentemente dal fatto che l’impresa applichi o meno i principi contabili.
    • La risoluzione prende in esame i costi relativi alle piccole opere murarie e ritiene che, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possano configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.
    • Per quanto invece riguarda le attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, indispensabili per la funzione del macchinario nell’ambito dello specifico processo produttivo, la risoluzione chiarisce che l’iper ammortamento potrà estendersi anche al costo di tali attrezzature e accessori; per ragioni di semplificazione viene ammesso che tali attrezzature possano essere considerate in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’iper ammortamento. Resta ferma la facoltà per l’impresa di applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature per un importo superiore al limite forfettario del 5%  restando a suo carico la dimostrazione in sede di controllo dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione

Con risoluzione 27/E del 9 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle conseguenze dell’acquisizione della perizia nel periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione.

Tenuto conto che per poter usufruire del beneficio fiscale derivante dall’applicazione in via extracontabile dell’iper ammortamento è necessario che siano rispettate simultaneamente le seguenti condizioni previste dalle Legge di Bilancio 2018:

  • acquisto e pagamento del bene strumentale entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 se si dimostra di aver effettuato l’ordine con accettazione da parte del fornitore ed aver saldato almeno il 20% dell’intero importo entro il 31 dicembre 2018;
  • entrata in funzione del bene ed interconnessione dello stesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;
  • dichiarazione resa dal legale rappresentante, e per i i beni il cui valore unitario sia superiore a 500.000 euro di una perizia tecnica giurata di un esperto, attestante le caratteristiche tecniche e la sua idoneità al’interconnessione con la struttura dell’impresa

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione della perizia giurata avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui tutti i documenti siano stati acquisti dall’impresa.

In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si iniza a fruire del beneficio. 

Con circolare direttoriale del 23 maggio 2018 vengono forniti chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata, e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi nella circolare del 30 marzo 2017 e nelle FAQ pubblicate in data 19 maggio e 12 luglio.

Tra i casi presi in esame dalla circolare, si segnala in particolare il trattamento ai fini della misura agevolativa di:

  • impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
  • macchine di sterilizzazione impiegate nel settore sanitario
  • sistemi di illuminazione e dei distributori automatici (c.d. vending machine)

Vengono fornite, inoltre, ulteriori indicazioni per meglio qualificare i concetti di guida automatica e semiautomatica e per chiarire alcune fattispecie riconducibili ai “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”.

Dott. Alfredo Castiglione  335 7141926 castiglione@ramsesgroup.it

Dott.ssa Lucia Di Paolo 349 4734793 dipaololucia@gmail.com

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