Internazionalizzazione delle imprese

RAMSES GROUP NEWS n.7 – 9 agosto 2019

Temporary Export Manager
Commercio Elettronico — E-Commerce —

Il   Decreto MISE-MEF 08/04/2019  ha definito le condizioni per la concessione dei finanziamenti agevolati finalizzati al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese in Paesi extra-UE. Nello specifico, le risorse stanziate sono destinate a 2 linee di azione:

  • lo sviluppo di soluzioni e-commerce utilizzando market place o volte alla realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria;
  • l’inserimento temporaneo in azienda del TEM – Temporary Export Manager – per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione. La figura professionale del TEM ha la funzione di facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi, ossia società di capitali che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa (per il tramite, appunto, del TEM).

I finanziamenti agevolati sono destinati a tutte le imprese con sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, con almeno 2 bilanci depositati presso il Registro delle imprese; in caso di imprese aggregate, le stesse dovranno costituire una rete con autonoma soggettività giuridica, mediante la sottoscrizione di un contratto di rete.

Rispetto alla prima linea di interventi – programmi per lo sviluppo del commercio elettronico – la domanda di finanziamento agevolato deve riguardare, a pena di inammissibilità:

  • le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica;
  • le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica/market place;
  • le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma.

Le suddette spese devono essere sostenute nel periodo di realizzazione del programma, vale a dire dalla data di presentazione della domanda ed entro i 12 mesi successivi alla data di ricevimento dell’accettazione del contratto di finanziamento. La spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l’effettivo pagamento; sono escluse dal finanziamento le spese oggetto di altra agevolazione pubblica.

Il finanziamento agevolato è destinato a copertura del 100% delle spese preventivate, fermo restando il rispetto dei seguenti limiti e comunque nei limiti previsti dal Regolamento UE 1407/2013 (aiuti de minimis):

  • 25.000 euro importo minimo;
  • 200.000 euro importo massimo per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi;
  • 300.000 euro importo massimo per la realizzazione di una piattaforma propria;
  • durata massima 4 anni.

L’importo del finanziamento non può in ogni caso superare il 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci depositati. Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

In caso di rete, ai fini del monitoraggio del suddetto limite (12,50% dei ricavi medi ultimi 2 bilanci) sarà valutata la situazione patrimoniale che le stesse sono tenute a redigere osservando, per quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.

Venendo alla seconda linea di azione – inserimento in azienda di figure professionali specializzate – il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere la realizzazione di processi di internazionalizzazione, con un programma che deve riguardare al massimo tre Paesi extra-UE.

Anche in questo caso il finanziamento (con tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento) copre il 100% delle spese preventivate, con i seguenti limiti:

  • 25.000 euro importo minimo finanziabile;
  • 150.000 euro importo massimo, comunque non superiore al 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci depositati;
  • durata massima 4 anni.

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda, sino a 24 mesi dopo la data di ricevimento dell’accettazione del contratto di finanziamento, relative a:

  • prestazioni di figure professionali specializzate – TEM – risultanti da apposito contratto di servizio, che devono essere pari almeno al 60% del finanziamento concesso;
  • spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM.

Si ricorda, infine, che la domanda di finanziamento deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile sull’apposita piattaformaonline (gestita da SACE-SIMEST) , debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente.

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