Il DECRETO CRESCITA 2019 è LEGGE Le principali NOVITA’

RAMSES GROUP NEWS 11 Luglio 2019

Ampio il ventaglio nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) delle misure di incentivazione e delle novità normative per le imprese.

Super ammortamento

Viene confermata la riattivazione del super ammortamento con tetto massimo degli investimenti complessivamente ammissibili.

L’articolo 1 del decreto Crescita, in particolare, dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, ai titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 – a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – è riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisto del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

Come già previsto dalla legge di Bilancio 2018, non sono ammissibili gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Restano ferme anche le esclusioni disciplinate dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge di Stabilità 2016 (beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni e beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016).

Patent box

Via libera definitivo anche alla semplificazione della procedura di fruizione del Patent box.

In particolare, l’articolo 4 introduce, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (quindi, dal 2019 per i soggetti per periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la possibilità per i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo del Patent box di scegliere, in alternativa alla procedura di ruling (ovvero mediante accordo preventivo e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate), di autodeterminare il reddito agevolabile in dichiarazione.

La possibilità di accedere alla nuova modalità di fruizione del beneficio si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura di ruling a condizione che il relativo accordo non si sia ancora perfezionato e purché il contribuente comunichi all’Agenzia delle Entrate di voler rinunciare alla procedura.

In entrambi i casi, i contribuenti dovranno ripartire la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai 2 periodi d’imposta successivi.

I soggetti che esercitano l’opzione dovranno indicare le informazioni necessarie alla predetta determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione predisposta in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 luglio 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, avvenuta il 1° maggio 2019), con il quale saranno, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative.

In caso di rettifica del reddito indicato in dichiarazione come agevolabile, con conseguente determinazione di maggiore imposta ovvero di una differenza del credito spettante, non trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione (di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997) qualora il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria (nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria) la documentazione predisposta idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito sia con riferimento ai criteri ed alla individuazione di componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

In ogni caso, resta ferma la facoltà per tutti i contribuenti che intendano beneficiare del regime Patent box (quindi anche quelli che non sono tenuti al ruling) di accedere al regime premiale sanzionatorio presentando una dichiarazione integrativa nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione. Tale dichiarazione integrativa dovrà essere presentata comunque prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo.

Fondo di garanzia PMI

Gli articoli 17 e 18 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia PMI prevedendo:

– l’istituzione di una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti – di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni – erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2019. È demandato ad un decreto ministeriale il compito di disciplinare le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale;

– l’aumento da 2,5 a 3,5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per ogni singola impresa, in caso di garanzie concesse nell’ambito di portafogli di finanziamenti;

– l’aumento da 2,5 a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di emissione di minibond. Viene inoltre abrogata la disposizione (comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014) secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l’emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;

– la soppressione della disposizione – contenuta nel secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 112/1998 – che permette al Fondo di garanzia per le PMI di limitare il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali di garanzia fidi e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nelle regioni in cui gli stessi strumenti siano operativi (limitazioni già vigenti opereranno fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino al minor termine previsto dalla delibera della Conferenza Unificata);

– l’ampliamento del raggio di azione del Fondo con la concessione di garanzie pubbliche a favore di finanziatori tramite piattaforme di social lending (strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori – inclusi, secondo la precisazione introdotta nel corso dell’iter di conversione, investitori istituzionali – tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto) o di crowdfunding (strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori).

Internazionalizzazione

Con l’articolo 18-bis viene esteso e precisato l’ambito di intervento del Fondo di rotazione 394/1981, gestito da SIMEST, che concede finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione delle imprese.

Nello specifico, con la novella introdotta, viene disposto che il Fondo rotativo 394/1981 potrà operare anche a favore le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozionesviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell’Unione europea (finora tale strumento riguardava soltanto i mercati extra-UE).

L’articolo 18-quater invece:

– modifica la disciplina del Fondo di venture capital gestito dalla SIMEST, estendendone l’operatività a tutti i Paesi extra Ue o appartenenti allo Spazio economico europeo (finora tale fondo era limitato ai Paesi/aree geografiche di particolare rilevanza strategica) e ne ridefinisce altresì gli interventi, prevedendo che questi possono consistere, oltre che nell’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci. Le modalità e le condizioni di intervento del Fondo sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico;

– modifica le modalità di intervento da parte di SIMEST nel capitale sociale di imprese costituite o da costituire nei Paesi dell’area balcanica. In particolare, viene elevata dal 40 al 49% la percentuale massima del capitale o fondo sociale delle società o imprese che può essere acquisita da SIMEST attraverso l’intervento del Fondo e viene soppresso il limite di 516.456 euro (un miliardo di lire) previsto per ciascun intervento.

L’articolo 18-quater reca inoltre una norma (comma 5) esplicitamente finalizzata a contrastare il fenomeno della delocalizzazione In particolare, la nuova disposizione prevede che le imprese che investono all’estero decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell’investimento, nei casi in cui violino gli obblighi (di cui all’articolo 1, comma 12, del D.L. n. 35/2005) di mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive e comunque, nel caso in cui le operazioni di venture capital a valere sul Fondo unico, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali sul territorio nazionale.

È demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, il compito di stabilite le modalità e i termini del rimborso anticipato dell’investimento e le sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui sopra.

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

L’articolo 19-ter, introdotto nel corso dell’iter di conversione, riscrive la disciplina del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, istituito dai commi da 199 a 202 della legge di Stabilità 2016 (come modificato dall’articolo 60-bis della legge n. 96/2017).

Le novità riguardano in particolare:

– la platea dei soggetti beneficiari, con l’inclusione, oltre che delle PMI, anche dei professionisti vittime di mancati pagamenti. Con un’ulteriore modifica viene inoltre prevista la possibilità di accedere al Fondo anche alle PMI in stato di concordato preventivo in continuità di attività (fermo restando l’esclusione dell’agevolazione alle PMI in difficoltà, così come definite dalla normativa comunitaria).

Viene inoltre previsto che PMI e professionisti vittime dei mancati pagamenti possano accedere al Fondo anche se non risultano parte offesa nel procedimento penale in questione, purché risultino iscritti al passivo di una procedura fallimentare o concorsuale per le quali il curatore fallimentare si sia costituito parte attiva per i reati perseguiti. Vengono poi inclusi tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione anche le PMI e i professionisti che, a procedimento penale concluso, risultino titolari di sentenza favorevole di condanna a carico dei debitori e non siano comunque stati dagli stessi pagati;

– il novero delle fattispecie di reato che assumono rilievo ai fini dell’accesso al Fondo da parte delle PMI: oltre ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di Stabilità 2016, vengono aggiunti i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, disciplinati dalla legge fallimentare;

– il provvedimento di concessione e di erogazione del contributo: il Ministero dello Sviluppo Economico potrà adottare tale provvedimento anche in pendenza della verifica della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato la richiesta di accesso al Fondo. In tal caso, il finanziamento sarà erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50% di quanto dovuto e il saldo sarà corrisposto all’esito della verifica.

Sabatini quater

Con l’articolo 20 vengono apportate significative modifiche alle modalità di funzionamento della “Nuova Sabatini, l’intervento agevolativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.

In particolare:

– viene previsto che il contributo ministeriale sia riconosciuto, oltre che a fronte di finanziamenti erogati da banche e società di leasing, anche su finanziamenti concessi da intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese;- viene raddoppiato, da 2 a 4 milioni di euro, il tetto massimo di finanziamento ammesso al contributo (a seguito di tale modifica, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione i nuovi modelli per presentare la domanda di accesso ai contributi, utilizzabili dal 27 maggio 2019);

– viene previsto che, per finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, l’erogazione del contributo avvenga in un’unica soluzione (anziché 6);

– viene previsto che l’erogazione del contributo sia effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, rinviando i controlli (finora preventivi) alla fase successiva.

Ricapitalizzazione delle PMI

L’articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla Sabatini quater anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. A tal fine, la misura agevolativa in questione viene rifinanziata per 10 milioni di euro per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024.

Il sostegno ministeriale, concesso a fronte di un finanziamento bancario, sarà riconosciuto previo impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Il contributo statale sarà pari all’ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario calcolato in via convenzionale ad un tasso d’interesse annuo del:

– 5%, per le micro e piccole imprese;

– 3,575%, per le medie imprese.

Sarà un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a definire i requisiti e le condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficia, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo.

Imballaggi riutilizzabili

Con l’articolo 26-bis viene introdotta la possibilità per le imprese venditrici di merci con imballaggio di riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.

All’impresa venditrice che riutilizza detti imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo sarà riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, anche se da questa non utilizzati, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro.Le disposizioni attuative relative al credito d’imposta dovranno essere emanate con decreto interministeriale (di natura non regolamentare), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Prodotti da riciclo e riuso

L’articolo 26-ter istituisce un credito d’imposta, per l’anno 2020, a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano:

– semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;

– compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il credito di imposta sarà pari al 25% del costo di acquisto dei suddetti prodotti da riciclo e riuso e sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di:

– 10.000 euro se i beni acquistati sono impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale;

– 5.000 euro se i beni acquistati non sono destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovranno essere definiti:

– i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione,- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Società di investimento semplice

L’articolo 27 introduce la disciplina della Società di investimento semplice (SIS). Si tratta di una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (SICAF), con un regime semplificato.

Per effetto delle modifiche approvate nel corso dell’iter di conversione del decreto Crescita, è stata soppressa la disposizione che riservava la sottoscrizione delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi della SIS agli investitori professionali.

Il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a 50.000 euro.

L’oggetto esclusivo dell’attività deve risultare l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e che si trovino nella fase di sperimentazione, di costruzione e di avvio dell’attività.

Nuove imprese a tasso zero

Con i commi 1 e 2 dell’articolo 29 viene modificata la disciplina della misura “Nuove imprese a tasso zero”, l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa relativi a: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio e turismo. Possono essere ammessi anche attività riguardanti la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi) e l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative).

In particolare, con le nuove disposizioni:

– viene previsto che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite da non più di 60 mesi (anziché, come finora previsto, da non più di 12 mesi) alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

– viene elevata da 8 a 10 anni la durata massima dei mutui agevolati per gli investimenti;

– viene introdotta una differenziazione della percentuale di copertura delle spese ammissibili in base all’“anzianità” dell’impresa. Il finanziamento a tasso zero sarà concesso fino al 75% delle spese totali (come nell’attuale versione dell’agevolazione) per le imprese con meno di 36 mesi, mentre coprirà fino al 90% delle spese ammissibili per imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi;

– per le imprese costituite tra 36 e 60 mesi viene aumento a 3 milioni di euro l’importo massimo delle spese ammissibili (che resta, come nell’attuale versione dell’agevolazione, a 1,5 milioni di euro per quelle con meno di 36 mesi);

– per le imprese costituite da non più di 36 mesi, viene prevista l’offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili;

– viene introdotta la possibilità di cumulo delle agevolazioni con altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le novità saranno operative con l’emanazione di un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 30 luglio 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, avvenuta il 1° maggio 2019).

Per espressa previsione normativa, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente dettata dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 140 dell’8 luglio 2015 e dalle circolari n. 75445 del 9 ottobre 2015 (rettificata e modificata con le circolari n. 81080 del 28 ottobre 2015, n. 100585 del 23 dicembre 2015 e n. 90954 del 25 luglio 2017) e n. 5415 del 20 gennaio 2017.

Smart&Start e aree di crisi industriali

Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l’incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, al comma 3 dell’articolo 29 viene previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico proceda con propri decreti, da emanare entro il 30 luglio 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, avvenuta il 1° maggio 2019), alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento:

– agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della l. n. 181/1989;

– alla misura “Smart&Start” destinata alle start up innovative.Ai sensi del comma 4, la suddetta revisione deve essere improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all’incremento dell’efficacia degli interventi, con l’individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l’ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.

Trasformazione digitale

Con il comma 5 dell’articolo 26, modificato nel corso dell’iter di conversione, viene istituito un nuovo intervento agevolativo diretto a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologia e digitale (di importo almeno pari a 50.000 euro) diretti all’implementazione:

– delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);

– delle tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;

– di altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).

Potranno accedere alle agevolazioni, le imprese che:

– operano in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonché nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore dei soggetti portatori di handicap;

– hanno conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro;

– hanno approvato e depositato almeno 2 bilanci.

Le imprese, in numero non superiore a 10, possono presentare anche congiuntamente tra loro mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innova-tion hub o un EDI-ecosistema digitale.

Le agevolazioni finanziarie, che copriranno fino al 50% dei costi ammissibili, si sostanziano in un contributo a fondo perduto ed in un finanziamento agevolato.

Le risorse a disposizione della misura ammontano a:

– 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto;

– 80 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, dovranno essere stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

Marchi storici

L’articolo 31 introduce la definizione di marchio storico di interesse nazionale e la disciplina del Registro speciale dei marchi storici.

In particolare, il comma 1 consente ai titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, di ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale (che verrà istituito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi). Tale iscrizione al registro speciale dei marchi storici sarà effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale, viene prevista l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (con una dotazione iniziale di euro 30 milioni di euro) che opererà mediante interventi nel capitale di rischio di imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

Tali interventi saranno effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio” (2014/C 19/04). È demandata ad un decreto di natura regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo (non è previsto nessun termine per l’emanazione di tale decreto).

L’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici o, comunque, titolari di marchi registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, ha l’obbligo di notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

– i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

– le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo;

– le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

– le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

La violazione dei suddetti obblighi informativi è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro nei confronti del titolare dell’impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio.

È inoltre prevista l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, di una sezione speciale (con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro) destinata a garantire operazioni finanziarie concesse a PMI proprietarie o licenziatarie di un marchio storico per la realizzazione di progetti di valorizzazione economica del marchio.

È demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di definire le modalità attuative, le condizioni e i criteri per la concessione della garanzia stessa.

Contrasto all’Italian sounding

All’articolo 32, commi da 1 a 3, viene istituita una misura di aiuto a favore dei consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri.

L’agevolazione sarà pari al 50%, fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000 euro, delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l’immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.

Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano a 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. È demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico – di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – il compito di definire le disposizioni di attuazione, inclusa l’indicazione delle spese ammissibili, le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.Un ulteriore incentivo finalizzato ad assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità è previsto ai commi da 12 a 15 dell’articolo 32. L’agevolazione (che opera dall’anno 2019) è diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria. Le disposizioni di attuazione delle agevolazioni, a cui sono destinate risorse per un milione per anno, dovranno essere definite da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Voucher 3I – Investire in innovazione

I commi da 7 a 10 dell’articolo 32 introducono, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – “investire in innovazione”, destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative. Il voucher, in particolare, è concesso per l’acquisizione di servizi di consulenzarelativi:

– alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;

– alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;

– all’estensione all’estero della domanda nazionale.

Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

I criteri e le modalità di attuazione del voucher dovranno essere definiti con un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle start-up innovative, attivate dal Ministero stesso.

Stabilizzazione dei bandi brevetti+, marchi+ e disegni+

Con il comma 11 dell’articolo 32 è prevista la stabilizzazione degli interventi di sostegno alle PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. In particolare, viene disposto che il Ministero dello Sviluppo Economico provveda annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla base delle disponibilità finanziarie, alla definizione di un atto di programmazione dell’apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti+, marchi+ e disegni+.L’obiettivo è di rendere detti incentivi rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per renderli eleggibili all’interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall’Unione Europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

Partecipazione di PMI a fiere internazionali

Per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, l’articolo 49 introduce, per il periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto Crescita), un credito d’imposta a favore delle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese sostenute per:

– l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi;

– le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione.

Il beneficio è attributo nella misura del 30% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 60.000 euro, ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis” di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (regime “de minimis” settore agricolo) e n. 717/2014 (regime “de minimis” settore pesca e acquacoltura).

Il credito di imposta sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne darà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita), il compito di stabilire le disposizioni applicative e in particolare:

– le tipologie di spese ammesse al beneficio;

– le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto del limite massimo di risorse (5 milioni di euro);

– l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;

– le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

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