Finanziaria 2021 – Bonus pubblicità per imprese e professionisti

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RAMSES GROUP NEWS n.143 – 22 gennaio 2021

Bonus pubblicità: al 50% anche nel 2021-2022

TUTTO SU BONUS PUBBLICITA’

Anche per il biennio 2021-2022 il bonus pubblicità sarà concesso nella misura unica del 50% del valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati.

Viene confermata e prorogata la disciplina speciale prevista dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 per sostenere il settore dell’editoria nell’attuale periodo di emergenza da Covid-19.

L’agevolazione, prevista a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, sarà concessa entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno anno.

L’incentivo potrà essere richiesto all’Agenzia delle Entrate, una volta stabiliti i termini per la presentazione delle domande.

La legge di Bilancio 2021 contiene, fra le misure previste, gli incentivi agli investimenti nel campo dell’editoria e dell’informazione. Infatti, per far fronte alla riduzione degli investimenti pubblicitari a causa della crisi Covid-19, la Manovra intende dare continuità al regime straordinario del bonus pubblicità previsto per il 2020 dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio, confermandolo anche per il 2021 e il 2022.

Ma facciamo ordine sul piano della cronologia degli interventi.

Dal decreto Cura Italia al decreto Rilancio

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il Governo, nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria, ha apportato alcune modifiche alla fruizione delle stesse – per la sola annualità 2020 e lasciando inalterate le regole attuative dell’incentivo – prima con il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e, successivamente, con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), con ulteriori modifiche e rafforzamenti.

L’agevolazione statale viene erogata a favore di imprese e lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, ivi comprese le ditte individuali e le imprese artigiane) e di enti non commerciali (enti pubblici e privati no profit quali associazioni, fondazioni, etc.), sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24.

L’obiettivo è incentivare gli investimenti pubblicitari sui giornali (cartacei e digitali), sulle emittenti televisive e radiofoniche (non più solo locali, come avviene a regime, ma anche nazionali) con lo scopo di accrescerne le entrate.

In pratica si sostituisce il sussidio pubblico diretto all’editoria con l’investimento privato sostenuto da un’agevolazione statale (logica degli strumenti finanziari europei).

“De minimis” o quadro temporaneo?
Anche per gli 2021-2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. n. 50-2017), come confermato dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio.
L’agevolazione, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01) con limite a 800mila euro (in sostituzione al “de minimis” con limite a 200mila euro).
Inoltre, si precisa che, per il regolare utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, tutti gli importi degli aiuti ottenuti, nell’ambito del sopra citato quadro temporaneo, devono essere considerati ai fini del calcolo del massimale di cui ai regolamenti europei sugli aiuti “de minimis”.

Il decreto Rilancio aumenta per il 2020 il valore del bonus pubblicità, che viene concesso nella misura unica del 50% (in precedenza del 30% come disposto dal decreto Cura Italia) del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, che aveva istituito il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, introducendovi il nuovo comma 1-ter.

Più specificamente, lo stanziamento di 60 milioni euro, che finanzia il credito d’imposta, è destinato per 40 milioni agli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici e 20 milioni agli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche.

Rimangono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quella sui social media o sui banner on line, i volantinaggi, la cartellonistica, etc.

Novità della legge di Bilancio 2021

Tutto ciò premesso, con l’obiettivo di sostenere il settore dell’editoria nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, la legge di Bilancio 2021 intende dare continuità al citato regime straordinario del bonus pubblicità previsto per il 2020 dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio, confermandolo anche per il 2021 e il 2022.

Questo significa – ribadendo quanto sopra a proposito del decreto Rilancio – che per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta sarà concesso nella misura unica del 50% del valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati (“a regime”, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati).

Come si calcola l’agevolazione
La base di calcolo del credito d’imposta non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nell’anno di riferimento rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno stesso.

L’agevolazione sarà concessa entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno anno.

Alla copertura dell’onere finanziario si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” (art.1 l. n. 198/2016) che, all’uopo, sarà incrementato di 50 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2022.

Al Fondo affluiscono tutte le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria, nonché nuovi canali di finanziamento provenienti dall’extra gettito del canone di abbonamento alla televisione e dal gettito annuale di un contributo di solidarietà da parte dei soggetti previsti dalla stessa legge.

L’incentivo potrà essere richiesto all’Agenzia delle Entrate, una volta stabiliti i termini per la presentazione delle domande.

Fonte Ipsoa professionalità quotidiana


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