Digitalizzazione delle imprese: tutte le agevolazioni per il 2020

RAMSES GROUP NEWS n.46 – 28 Gennaio 2020

Cambia profondamente il quadro delle agevolazioni a sostegno del processo di transizione digitale delle imprese. Il riassetto, disegnato dalla legge di Bilancio 2020, ha decretato la fine del super ed iperammortamento, sostituiti da tre distinti crediti d’imposta: per gli investimenti in beni strumentali generici, per gli investimenti materiali Industria 4.0 e per gli investimenti immateriali Industria 4.0.

Il 2020 ha segnato anche l’avvio di nuovi crediti d’imposta per ricerca, innovazione e design. Rimane disponibile, ma con regole “ritoccate”, il bonus formazione 4.0, mentre la nuova Sabatini è stata rafforzata per gli investimenti innovativi realizzati nelle regioni del Sud e per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale. Resta fruibile, senza novità, invece, il Patent box.

Credito d’imposta investimenti

Una delle principali novità nel panorama delle agevolazioni a sostegno del processo di transizione digitale delle imprese, in vigore dal 1° gennaio 2020, è il nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, che ha preso il posto del super ed iperammortamento.

A ben vedere si tratta di tre distinti bonus, tutti e tre applicabili agli investimenti effettuati nel corso del 2020 (1° gennaio – 31 dicembre) ovvero entro il 30 giugno 2021, purché entro la data del 31 dicembre 2020 siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

– il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

– sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Un primo credito d’imposta vale per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali Industria 4.0 (beni di cui all’allegato A della legge di Bilancio 2017). Due le aliquote agevolative previste: 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e 20% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali Industria 4.0 (beni di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017) è previsto invece un credito di imposta del 15% del costo di acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Ed infine, per gli investimenti in beni materiali strumentali generici (non Industria 4.0) è riconosciuto un credito del 6% del costo di acquisizione, entro il limite massimo di 2 milioni di euro.

Il beneficio ottenibile, quindi, dipende dal tipo di bene oggetto di investimento e se si superano i massimali previsti. Per chiarire meglio facciamo qualche esempio.

Esempio 1
Si supponga che nel 2020 un’impresa acquisti un bene strumentale X avente un costo pari a € 60.000. Il credito d’imposta spettante è pari a:
– € 24.000 (60.000*40%) se si tratta di un bene materiale Industria 4.0
– € 9.000 (60.000*15%) se si tratta di un bene immateriale Industria 4.0
– € 3.600 (60.000*6%) se si tratta di un bene materiale “generico” non Industria 4.0.
Esempio 2
Si supponga che nel 2020 un’impresa acquisti un bene strumentale materiale Industria 4.0 avente un costo pari a € 3.500.000. In tale ipotesi, il credito d’imposta è pari al 40% fino a 2,5 milioni di euro e al 20% su 1.000.000 (3.500.000-2.500.000). Quindi il credito di imposta spettante è pari a € 1.200.000 [(2.500.000*40%) + (1.000.000*20%)].
Esempio 3
Si supponga che nel 2020 un’impresa acquisti un bene strumentale immateriale Industria 4.0 avente un costo pari a € 800.000. In tale ipotesi, il credito di imposta è pari al 15% fino a 700.000 euro, zero per la restante parte. Il credito di imposta spettante, quindi, è pari a € 105.000 (700.000*15%).
Esempio 4
Si supponga che nel 2020 un’impresa acquisti un bene strumentale “generico” Industria 4.0 avente costo pari a € 2.500.000. In tale ipotesi, il credito d’imposta è pari al 6% fino a 2 milioni di euro, zero per la restante parte. Il credito di imposta spettante, quindi, è pari a € 120.000 (2.000.000*6%).

Tutti e tre i bonus possono essere fruiti dalle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

professionisti, invece, sono ammessi solo al bonus per gli investimenti in beni materiali strumentali “generici” (non Industria 4.0).

Interessante notare che i crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (tale cumulo, tuttavia, non dovrà portare al superamento del costo sostenuto. A tal fine, si dovrà tener conto anche della non concorrenza del credito di imposta alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP).

Diversi i vincoli posti dalla normativa (dettata dai commi da 184 a 197 della legge di Bilancio 2020) ai fini della corretta fruizione dei crediti d’imposta.Innanzitutto, i beni strumentali per essere agevolati devono essere nuovi.

Altra condizione richiesta è che siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Inoltre, i beni agevolati non possono essere ceduti a titolo oneroso o essere destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento.

In caso contrario, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il costo del bene dismesso/delocalizzato all’estero e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato (ma senza applicazione di sanzioni e interessi).

È inoltre necessario che nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati si faccia espresso riferimento alle disposizioni della legge di Bilancio (commi da 184 a 194).

Ai fini della fruizione del beneficio spettante è inoltre richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Bonus formazione 4.0

Con 1° gennaio 2020, è stata inoltre rinnovata la disciplina del credito d’imposta formazione 4.0.

La principale novità riguarda l’eliminazione dell’obbligo della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente ai fini del riconoscimento del credito di imposta.

Cambiate anche le misure e i massimali del bonus. In particolare, per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il credito d’imposta è attribuito:

– alle piccole imprese: nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

– alle medie imprese: nella misura del 40% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

– alle grandi imprese: nella misura del 30% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Fermi restando i limiti massimi annuali, per tutte le imprese, la misura del bonus aumenta al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017).

Il credito d’imposta spetta per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

La base di calcolo del beneficio è il costo aziendale del personale dipendente (anche a tempo determinato e compresi gli apprendisti) per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili e non il costo del corso di formazione. Sono ammissibili anche le spese per il personale impegnato come tutor o docente, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Le attività formative – anche svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni “on line” – possono essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno oppure possono essere erogate da soggetti esterni (accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa) o essere commissionate:

– a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;

– a Istituti tecnici superiori (nuovi soggetti ammissibili dal 2020).

Ricerca, innovazione e design

Nel 2020, per le attività di ricerca, innovazione e design, le imprese hanno a disposizione quattro specifici crediti d’imposta.

In particolare, per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% delle relative spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati è invece previsto un bonus pari al 6% delle relative spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro.

Se le attività di innovazione tecnologica sono destinate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta aumenta al 10% delle relative spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design ed ideazione estetica, infine, spetta un credito di imposta del 6% delle relative spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro.

Attenzione: per tutti e quattro i bonus, le spese devono essere assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse.

Nuova Sabatini

Con il nuovo anno, è cambiata anche l’articolazione dei contributi della Nuova Sabatini, con l’arrivo di due nuovi contributi: uno a sostegno degli investimenti innovativi realizzati nelle regioni del Sud e l’altro per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2020, è previsto:

– un contributo del 2,75% per investimenti ordinari in beni ad uso produttivo, correlati all’attività di impresa;

– un contributo del 3,575% per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura (Investimenti in tecnologie 4.0);

– un contributo del 3,575% per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;

– un contributo del 5,5% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nessuna novità invece per quanto riguarda il funzionamento della misura. All’intervento agevolativo possono quindi accedere le PMI (anche estere, di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative) a fronte di finanziamenti, deliberati da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla misura:

– di durata non superiore a 5 anni;

– di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;

– interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Patent box

L’unico incentivo a restare invariato è il Patent box, il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.Possono avvalersi dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito di impresa, fra cui ditte individuali, società di persone e capitali, enti pubblici e privati commerciali. Non è rilevante la dimensione e la forma giuridica dell’azienda. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi, i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfettari, le società in amministrazione straordinaria, in liquidazione e fallite.

Fonte ipsoa professionalità quotidiana


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