Decreto Sostegni: Contributo a fondo perduto dal 30 marzo

RAMSES GROUP NEWS n.165 – 25 marzo 2021

Venerdì , 19 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso “Decreto Sostegni”. Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte

Contributo a fondo perdutoÈ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:
– 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,
– 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
– 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
– 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
– 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).
Registri Iva precompilatiViene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
Contributi per le attività con sede in centri commerciali – abrogazioneVengono abrogate le previsioni dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni con santuari religiosiViene modificato l’articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.
Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciisticiViene istituito un Fondo, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossioneViene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).
Rottamazione ter e saldo e stralcioLe rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.
Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.
Annullamento dei carichiSono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decretofino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.
Definizione avvisi bonari non speditiPotranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.
Certificazioni uniche e conservazione fatture elettronicheCome già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.
Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.
Riduzione canone RaiPer l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sportAi lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.
Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma.
È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.
Aiuti di StatoIl limite di 800.000 euro previsto dall’articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro. La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio: in considerazione delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque adeguata anche la normativa nazionale.È stato aumentato anche l’importo massimo degli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacultura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Fonte Euroconference

Contributo a fondo perduto: istanze da inviare dal 30 marzo al 28 maggio 2021

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo, l’Agenzia delle entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

Si ricorda che, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro,
  • e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Dal punto di vista soggettivo, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresaarte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dal beneficio in esame:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021)
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
  • gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

Di seguito si richiamano, brevemente, le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.

Quale percentuale applico per calcolare il contributo a fondo perduto?
La percentuale dipende dall’ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:
–   60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
–  50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
–   40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
–   30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
–   20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Come calcolo i ricavi?
Le istruzioni propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo.
Gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell’attività durante l’esercizio.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020).
I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020.

Come quantifico il contributo?
[(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x percentuale commisurata ai ricavi
misura minima (1.000 euro/2.000 euro)
Come calcolo il fatturato?
Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione compresa nell’anno (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili).
Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno.
commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi dell’anno (al netto dell’Iva).
Se il calcolo al netto dell’Iva può risultare difficoltoso (si pensi al regime del margine o alle operazioni effettuate in ventilazione), l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva.
Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l’importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitatasenza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.

Esempio di calcolo
Partita Iva attivata il 05.04.2019
(fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)

Se non risulta possibile calcolare l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019 o dell’anno 2020 (ad esempio, perché la partita Iva è stata attivata dopo il 2019), non va indicato nell’istanza il fatturato medio mensile dell’anno, e lo stesso si intende quindi pari a zero.

Si ricorda che soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

In questo caso, infatti, per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato, ragion per cui:

  • se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019, il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 -2.000 euro, se superiore);
  • se, invece, non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%, il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Fonte Euroconference

Decreto Sostegni: calcolo contributi a imprese e professionisti

Di seguito sono riportate le indicazioni relative ai soggetti beneficiari, alle attività economica che riceveranno il ristoro e il coefficente per calcolare l’entità del contributo:

Soggetto beneficiario e requisiti di ammissibilità soggettiviPotranno fruire del contributo i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA, colpiti dalla emergenza epidemiologica, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Requisiti di ammissibilità oggettiviPotranno fruire del contributo i soggetti “esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA:
– che hanno accertato una perdita di volume d’affari nel 2020 pari almeno al 30% rispetto al 2019 il cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia pari o inferiore ai 10 milioni
Il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi ai soggetti:
– che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o per le startup, ossia per le partite IVA attive dal 1° gennaio 2020.
Soggetti esclusiNon possono richiedere il contributo:
– soggetti la cui attività supera il limite di 10 milioni di fatturato la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
– che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
– gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
– i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Requisiti di ammissibilitàI contributi sono riconosciuti a soggetti “esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA” il cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi (30%) dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi ai soggetti:
che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o per le startup, ossia per le partite IVA attive dal 1° gennaio 2020
Calcolo e misura del contributoPer calcolare l’importo del contributo spettante a esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, attivi ante 2019, sarà necessario:
1) Constatare la perdita di volume d’affari nel 2020 pari almeno al 30% rispetto al 2019
2) Sommare la perdita media mensile subita nel 2020 rispetto al 2019
3) Suddividere importo complessivo della perdita subita nel 2020 per i 12 mesi dell’anno
4) Sull’importo determinato dalla variazione dell’intero anno applicare le percentuali previste:
60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro
Per calcolare l’importo del contributo spettante a esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, attive dal 1° gennaio 2019:
– dovranno considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Per calcolare l’importo del contributo spettante a esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario attive dal 1° gennaio 2020:
– l’importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
In ogni caso, l’importo massimo spettante non può superare i € 150.000.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Esempi di calcolo del contributo spettanteSoggetto richiedente Titolare Partita IVA che rientra nello scaglione “fatturato inferiore a 100.000 euro” a cui si applica il coefficiente pari al 60%
Fatturato 2019 50 mila euro
Fatturato 2020 20 mila euro
Perdita media mensile 2020 30 mila euro diviso 12= 2.500,00
Importo del contributo spettante su 2.500,00 si calcola il 60% e pertanto il contributo sarà pari a: 1.500,00

Soggetto richiedente Impresa che rientra nello scaglione “fatturato fra 400.000 e 1 milione di euro” a cui si applica il coefficiente pari al 40%
Fatturato 2019 1 milione di euro
Fatturato 2020 500 mila euro
Perdita media mensile 2020 500 mila euro diviso 12= 41.666,67
Importo del contributo spettante su 41.666,67 si calcola il 40% e pertanto il contributo sarà pari a: 16.666,67
Modalità di fruizione del contributoIl contributo potrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica alla Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere presentata anche da un intermediario per conto del soggetto interessato. Le modalità e i termini di invio saranno disciplinate da apposito provvedimento delle entrate.
In alternativa su scelta irrevocabile del soggetto beneficiario, il contributo a fondo perduto potrà essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con F24.

Fonte: Decreto Sostegni-Economia news

Riduzione del 30% del fatturato: il primo requisito da verificare

Il testo del decreto sostegni indica innanzi tutto che il contributo a fondo perduto spetta al ricorrere di una prima fondamentale condizione: che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (facendo allo scopo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi).
Nel caso di contribuenti che hanno attivato la partita IVA dall’1 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.

Come si determina il contributo a fondo perduto

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Esempio di calcolo

Si assumono i seguenti dati preliminari:

  • fatturato 2019 pari a euro 100.000
  • fatturato 2020 pari a euro 50.000 

Risulta rispettato il primo fondamentale requisito, la presenza di perdita di fatturato di almeno il 30%.

Occorre pertanto calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a 8.333,33 euro (100.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a 4.166,66 euro (50.000/12).

La differenza tra le due medie è di  euro 4.166,67 (8.333,33 meno 4.166,66 euro).

Il contributo spettante è pari a euro 2.500 cioè la differenza di euro 4.166,67 moltiplicata per il 60% previsto per lo scaglione fino a 100.000 euro di fatturato 2019.  

Quindi 2.500 euro di contributo a fronte di una perdita di fatturato di 50.000 euro, in pratica in questo esempio il 5% del minor fatturato.

Decreto Sostegni SCARICA IL DOCUMENTO

Fonte il Commercialista telematico

Per il “Sostegno” a fondo perduto,
disposizioni operative immediate

Il contributo potrà essere erogato sia attraverso la modalità classica, consistente nell’accredito su conto corrente, sia mediante il riconoscimento di un credito d’imposta corrispondente

Pressoché in contemporanea alla pubblicazione del decreto legge “Sostegni” (Dl n. 41/2021), il provvedimento del 23 marzo 2021, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole operative e la finestra temporale di presentazione delle istanze con le quali i titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro, potranno richiedere l’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del cfp coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano attivato la partita Iva successivamente, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

La procedura è semplice. L’accesso ai fondi stanziati per il sostegno degli operatori economici danneggiati dall’emergenza da Coronavirus avverrà mediante la presentazione di un’istanza in modalità elettronica, da inviare all’Agenzia a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.

I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:

  • i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro
  • la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019.

Quest’ultimo requisito non è necessario per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Per il calcolo dell’ammontare del contributo spettante sono previste diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020, ossia nello specifico:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

In presenza dei requisiti, il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi. L’importo massimo è di 150mila euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Un’ulteriore novità è la possibilità di scegliere tra due diverse modalità di erogazione: il “classico” accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile tramite modello F24.

Con il provvedimento odierno vengono approvate il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione.

Lo schema di richiesta, simile a quello previsto per il contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio”, è progettato con l’obiettivo di semplificare quanto più possibile la compilazione.
Si pone l’attenzione sul fatto che la fase di compilazione dei dati dell’istanza è fondamentale ai fini dell’elaborazione, dell’erogazione e dei successivi controlli e, pertanto, nonostante l’ampia finestra per la presentazione, è necessario dedicarvi tempo e attenzione.

Il modello si compone di diverse sezioni dedicate ai dati relativi al richiedente, all’intermediario delegato alla presentazione, all’assenza di cause di esclusione, ai requisiti per l’accesso, ai dati per il calcolo del contributo spettante, alla scelta della modalità di erogazione e all’Iban per l’accredito sul conto corrente.

Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici potranno avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In assenza di queste, i contribuenti potranno fornire all’intermediario una delega specifica alla presentazione dell’istanza del contributo “Sostegni”.

Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica dell’istanza sono due: una procedura web, messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, oppure un software (realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento) per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop telematico) per l’invio. E’ possibile accedere alla procedura con le credenziali Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, Cie o Cns.

Il provvedimento contiene informazioni sulle modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell’Agenzia: a una prima fase di elaborazione con l’esecuzione di controlli “formali”, che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. In caso positivo, la seconda fase si conclude con la ricevuta di accoglimento e l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta.
Ogni fase può essere monitorata dal contribuente attraverso le funzionalità presenti ai link “Invii effettuati” e “Consultazione esito” presenti nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi”.

In caso di istanza trasmessa con dati errati, vengono illustrate modalità e tempistiche per l’invio di una domanda sostitutiva e, in caso di contributo richiesto ma non spettante, le regole relative all’istanza di rinuncia.

Infine, il provvedimento definisce i controlli post-erogazione e fornisce le modalità operative per l’eventuale restituzione di un contributo non spettante.

L’Agenzia ha anche realizzato una nuova guida, “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”, che spiega in modo semplice tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati alle modalità di calcolo del contributo, incluse le indicazioni per richiederlo (vedi articolo “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”: la guida per ottenerlo rapidamente e senza incertezze”).

Fonte Fisco oggi

RAMSES GROUP affronterà con separati articoli di approfondimento i principali provvedimenti del decreto.

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