Decreto Cura Italia: aiuti da 25 miliardi – Le ultime novità

Il maxi Decreto legge Cura Italia ha tagliato il traguardo ed è approdato in Gazzetta Ufficiale con un’iniezione di sostegno all’economia da circa 25 miliardi per far fronte all’emergenza coronavirus. E nel testo esaminato domenica fino a tarda sera e varato dal Consiglio dei ministri fanno in tempo a entrare novità dell’ultimo minuto:

  • Dall’estensione del perimetro delle filiere produttive più colpite all’aumento di risorse del Fondo di garanzia per le Pmi.
  • Stop alle ritenute d’acconto per le società e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 400mila euro.
  • Più tempo ai risparmiatori per richiedere l’indennizzo al Fir
  • norma per rispondere al sovraffollamento delle carceri.

1 VERSAMENTI AL FISCO

Sospensione lunga per sedici filiere

Si allunga la lista delle filiere più colpite dall’emergenza sanitaria e per le quali scatta la sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo. Come annunciato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, alle 15 filiere indicate dall’articolo 58 del «decreto di marzo» si aggiunge il trasporto merci.

Per queste filiere, che spaziano dal turismo alla ristorazione, dallo sport alla cultura (si veda l’elenco qui sotto) la sospensione dei versamenti è per tutti i contribuenti a prescindere dal tetto di fatturato di 2 milioni di euro previsto per imprese, autonomi e professionisti di altri settori. In questo secondo grande gruppo rientra certamente anche il commercio al dettaglio, pesantemente colpito dalla serrata imposta per contenere il contagio.

Si riprenderà a pagare a maggio in unica soluzione o in 5 rate.

2 FONDO GARANZIA

Per il rafforzamento 1,2 miliardi

La dote per il potenziamento del Fondo di garanzia Pmi dovrebbe salire, nella versione definitiva, da 1 a 1,2 miliardi. Per 9 mesi l’accesso al Fondo sarà gratuito. Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura sarà dell’80% (90% per controgaranzia dei Confidi) per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni. Oltre la soglia di 1,5 milioni, e fino a un tetto di 5 milioni, la percentuale di copertura del finanziamento dovrebbe essere stabilita in base al modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo.

Inoltre, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Tra le novità, passando a un altro tema cioè la sospensione delle rate dei mutui prima casa, la dote disponibile scende da 500 a 400 milioni (stando all’ultima bozza disponibile). Queste risorse servono ad applicare anche a lavoratori autonomi e professionisti la sospensione prevista dal Fondo Gasparrini per alcune categorie svantaggiate.

3 FONDO PROMOZIONE

Al Made in Italy solo 150 milioni

In attesa del testo definitivo che andrà in Gazzetta Ufficiale, per il Fondo promozione integrata ideato dal ministero degli Esteri a favore del made in Italy ci sono solo 150 milioni. Il ministro Luigi Di Maio aveva parlato di un’operazione da 716 milioni, cifra che derivava dalla somma di risorse Ice già esistenti (per circa 316 milioni) e dal rifinanziamento del Fondo Simest 394 (400 milioni, ma in realtà il decreto 9 del 2 marzo ne ha stanziati 350). Ora, come detto, per il preannunciato Fondo nel testo si parla di 150 milioni.

Un’altra novità riguarda le regole per contratti di forniture, lavori e servizi nell’ambito del Piano straordinario per il made in Italy: si potrà adottare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando in virtù dell’emergenza in corso. Salta, stando all’ultima versione, la previsione di un ristoro completo per le imprese alle quali i committenti esteri applicheranno delle penali per ritardate o mancate consegne.

4 ACCERTAMENTI

Due anni in più al Fisco per la lotta all’evasione

Tra le misure c’è una proroga dei termini di accertamento biennale a favore del Fisco per il periodo d’imposta 2015. Si fa riferimento ad una norma (Dlgs 159/2015) che nel sospendere i termini per eventi eccezionali, in maniera molto criptica, dispone il differimento di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che hanno sede nei territori dei Comuni colpiti da calamità. Ma perché questa norma se non risulta nel decreto legge alcuna sospensione dei termini di adempimenti e versamenti relativi al 2015? La volontà parrebbe essere di differire di 2 anni i termini di decadenza dell’azione di accertamento. Altrimenti la norma non sarebbe stata fatta.

5 INDENNITA’ DI SEDE

Da aprile 100 euro per chi resta in ufficio

Arriva un “premio” per i lavoratori dipendenti di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo (nonostante l’emergenza coronavirus). La misura vuole incentivare la presenza in azienda, riconoscendo un contributo economico a chi per un qualsiasi motivo non può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (vale a dire da remoto). Il premio non sarà però per tutti. La norma infatti assegna il bonus monetario ai lavoratori che hanno un reddito complessivo di importo non superiore ai 40mila euro. Il “premio” verrà corrisposto dai sostituti d’imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

6 SOSPENSIONI

Stop alle ritenute d’acconto di marzo

Nella raffica di sospensione trovano posto anche società e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 400mila euro. Per questi contribuenti l’articolo 59 della bozza del decreto prevede che i ricavi e i compensi percepiti dall’entrata in vigore del nuovo «decreto di marzo» fino al 31 marzo non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

7 RISPARMIATORI

Rimborsi ai truffati, richiesta fino a giugno

Proroga in arrivo per i risparmiatori danneggiati dalle banche poste in liquidazione. Avranno tempo fino al 18 giugno (il termine è attualmente fissato al 18 aprile) per richiedere l’indennizzo del Fir, il fondo ad hoc per i risarcimenti. Agli azionisti e agli obbligazionisti potrà essere inoltre erogato un anticipo pari al 40% dell’importo spettante deliberato dalla Commissione tecnica in attesa del piano di riparto.

8 LEZIONI A DISTANZA

Pronti 85 milioni per le didattica 2.0

Via libera al lavoro agile nelle scuole. I presidi potranno organizzare le attività da remoto e lasciare gli istituti aperti solo per le attività «indifferibili». La presenza del personale Ata (tecnico-amministrativo) verrà prevista solo nei casi di stretta necessità, individuati dai dirigenti scolastici. Previsti nuovi fondi: 85 milioni per il sostegno alla didattica a distanza. Queste risorse serviranno anche per aiutare gli studenti meno abbienti e per formare i docenti. Il dl stanzia, poi, altri 43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al momento del rientro, risorse che le scuole potranno utilizzare per acquistare materiali per le pulizie, ma anche saponi e gel igienizzanti. Garantita la salvaguardia delle supplenze brevi: nessuno perderà il posto.

9 MEDICI

La laurea in medicina diventa abilitante

Il decreto prevede che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Viene dunque abolito il vecchio esame di stato. In particolare il decreto prevede che il «conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio». In via di prima applicazione la misura prevede che «i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo»

10 ALT ALLE PROCEDURE

Licenziamenti sospesi per due mesi

Blocco dei licenziamenti per due mesi. Dall’entrata in vigore del decreto legge «è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure sull’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti collettivi, sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. In questo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari.

11 INDENNITA’ AUTONOMI

A marzo prima tranche da 600 euro

Un’indennità di 600 euro a marzo per oltre 4,8 milioni di autonomi, che, come anticipato dal ministro Catalfo, potrà essere prorogata in un successivo decreto e vale circa 3 miliardi. Interessa liberi professionisti titolari di partita Iva (attiva al 23 febbraio), co.co.co iscritti alla gestione separata, autonomi delle gestioni speciali Ago, commercianti e artigiani, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (senza lavoro dal 1° gennaio 2019), operai agricoli a tempo determinato (con 50 giornate lavorate nel 2019) e lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni e redditi entro 50mila euro).

12 CARCERI

Allargato l’utilizzo dei domiciliari

Introdotte anche misure per affrontare l’emergenza carceri. Chi ha non più di 18 mesi di pena da scontare potrà passare il residuo agli arresti domiciliari. Per i controlli utilizzato il braccialetto elettronico che interesserà tutti i detenuti che hanno da 6 mesi e 1 giorno a 18 mesi di carcere ancora da fare. Potenzialmente interessati circa 3.500 detenuti. Dalla misura saranno esclusi però tutti i condannati per i reati più gravi dalla mafia al terrorismo, alla corruzione, e quelli senza domicilio idoneo.

Fonte IL SOLE 24 ORE


DECRETO Cura Italia in sintesi

Il decreto “Cura Italia” appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di “Decreto Marzo”).

Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi:

  1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionaleprotezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.


Rimessione in termini per i versamenti scadenti il
16 marzo
(articoli 58 e 59)
Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati:
– al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro
– al 31 maggio per gli altri contribuenti.
Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Sospensione dei versamenti
(articolo 58, comma 2)
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.
Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sospensione degli altri adempimenti fiscali
(articolo 58, comma 1)
Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.
Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti
(articolo 57)
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione
(articolo 65)
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate
avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio
(articolo 58, comma 6)
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello
(articolo 64)
Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti
(articolo 61)
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Credito d’imposta contratti di locazione
(articolo 62)
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Detrazione erogazioni liberali
(articolo 63)
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.
(articoli 26-29 e 37)
È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Riforma terzo settore e adeguamento statuti
(articolo 34)
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva
(articolo 53)
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi
(articolo 55)
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.
La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.
Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Premio per il lavoro svolto nella sede
(articolo 60)
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Differimento termini approvazione bilancio
(articolo 103)
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ.


Fonte euroconference news


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