Credito d’imposta R&S: nuovi limiti di spesa per le imprese

RAMSES GROUP NEWS n.51 – 7 Febbraio 2020

Nuova veste per il credito d’imposta R&S dal 2020. Per effetto della legge di Bilancio vengono modificate le percentuali di contributo che passano dal 50 al 12% e viene introdotto un limite massimo pari a 3 milioni di euro per le spese delle imprese.

Cambiano anche le spese ammissibili che ora comprendono quelle relative a ricercatori e tecnici impiegati nelle operazioni svolte internamente all’impresa, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese relative ai beni materiali mobili e software, i contratti di ricerca extra-muros, le quote di ammortamento per l’acquisto da terzi di privative industriali, i servizi di consulenza, nonché le spese per materiali e forniture impiegati nei progetti.

Per la classificazione delle attività ammissibili bisognerà fare sempre riferimento ai criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

Come si calcola il credito d’imposta?

Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo viene ridotto e cambiano le spese ammissibili. La base del calcolo, a differenza di quanto avveniva in precedenza, è assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili.

Inoltre, il contributo massimo utilizzabile ammonta a 3 milioni di euro e la percentuale di contributo scende al 12%.

Possono presentare la domanda le imprese di ogni dimensione.

Sono queste le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020  in tema di credito d’imposta R&S.

Attività ammissibili

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite dalla ”Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

Secondo il manuale, nel settore delle Imprese la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata nel confronto con lo stock esistente di conoscenze nel settore. L’attività di ricerca e sviluppo all’interno del progetto deve dare risultati che sono nuovi per il business.

Sono escluse da agevolazioni le attività intraprese per copiare, imitare o decodificare come mezzo per acquisire conoscenza.

Spese ammissibili

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa. Sono considerate appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Non sono comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, sono ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese ammissibili per contratti di ricerca, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste.

Le spese sono ammissibili a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, sono ammissibili nel limite massimo del 30% delle spese di personale ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti.

Esempi di calcolo

1. Azienda Alfa – Specchietto di raffronto tra due identici progetti di una stessa azienda nata nel 2016, uno realizzato nel 2019 e l’altro nel 2020. L’azienda Alfa è nata dopo il 2014, quindi la media 2012-2014 è assunta pari a zero. Non ha richiesto altre agevolazioni sulle stesse spese.

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 Progetto anno 2019 Progetto anno 2019Progetto anno 2020 Progetto anno 2020
Spesa sostenuta Spesa ammessa Spesa sostenuta Spesa ammessa
Spese di personale subordinato on laureato100.000100.000 100.000 100.000
Ammortamento attrezzature25.00025.000 25.000 25.000
Contratto di ricerca con università30.00030.000 30.000 45.000
Materiali intra-muros50.00050.000 50.000 30.000
TOTALE205.000205.000 205.000 200.000
Media 2012-201400 Non rilevante Non rilevante
Totale su cui calcolare l’agevolazione 205.000 205.000 200.000 200.000
Credito d’imposta spettante83.750 83.750 24.000 24.000
VARIAZIONE  -59.750 -59.750

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2. Azienda Beta – Specchietto di raffronto tra due identici progetti di una stessa azienda nata nel 2001, uno realizzato nel 2019 e l’altro nel 2020. L’azienda Beta è caratterizzata da una media 2012-2014 molto elevata rispetto all’attuale impegno in R&S. Non ha richiesto altre agevolazioni sulle stesse spese.

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 Progetto anno 2019 Progetto anno 2019Progetto anno 2020 Progetto anno 2020
Spesa sostenuta Spesa ammessa Spesa sostenuta Spesa ammessa
Spese di personale subordinato on laureato500.000500.000 500.000 500.000
Ammortamento attrezzature50.00050.000 50.000 50.000
Contratto di ricerca con università120.000120.000 120.000 180.000
Materiali intra-muros250.000250.000 250.000 150.000
TOTALE920.000 920.000 920.000 880.000
Media 2012-20141.520.000 1.520.000 Non rilevante Non rilevante
Totale su cui calcolare l’agevolazione 0 0 880.000 880.000
Credito d’imposta spettante0 0 105.600 105.600
VARIAZIONE  +105.600 +105.600

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Innovazione tecnologica: dal 2020 un nuovo credito d’imposta per le imprese

Le imprese di ogni dimensione possono accedere al nuovo credito d’imposta per l’innovazione tecnologica previsto dalla legge di Bilancio 2020. Il contributo spettante, pari al 6%, sale al 10% in caso di innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del bonus, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le spese per il personale, quelle relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti, per servizi di consulenza, nonché per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione.

Il nuovo filone di contributi per ricerca e innovazione introdotto dalla legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di finanziare anche l’innovazione tecnologica.

Questa si declina in due diverse tipologie di innovazione. L’attività di innovazione tecnologica classica, in questo caso il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo. Viene introdotto anche il filone delle attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; in questo caso il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili.

Il limite massimo del credito d’imposta è di 1,5 milioni di euro.

Attività ammissibili

Possono presentare la domanda le imprese di ogni dimensione. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato la norma intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari.

Le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico previsto, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.

FONTE IPSOA PROFESSIONALITA’ QUOTIDIANA


Credito d’imposta R&S: agevolazioni anche per Innovazione digitale 4.0 e Design

Riduzione delle percentuali di contributo per ricerca e sviluppo, possibilità di agevolare innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica. Sono queste le novità della legge di Bilancio 2020 per il credito d’imposta R&S.

Nello specifico, le attività di innovazione tecnologica si divideranno tra attività classiche e quelle riconducibili alla digitalizzazione in ambito 4.0.

Il bonus non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale, non concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Quali le altre novità?

Cambia il credito d’imposta alla ricerca e sviluppo per le imprese che si cimentano nella ricerca di nuovi prodotti o nuovi cicli produttivi. Con la legge di Bilancio del 2020, approvata dal Senato, non ci sarà più il contributo differenziato del 50% o del 25% a seconda delle voci ammissibili. Inoltre, non ci sarà più il raffronto con la media antecedente e non ci sarà più il dubbio su cosa è ricerca e cosa no.

Il nuovo credito d’imposta si muove tra quanto previsto dal Manuale di Frascati e quello di Oslo.

I contributi saranno concessi per attività di ricerca e sviluppo, per attività di innovazione tecnologica, per attività di design e ideazione estetica.

Nuova agevolazione

Cambia in maniera significativa anche la percentuale di contributo ammissibile e la base del calcolo. L’importo ammissibile viene assunto al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute dalle imprese per le stesse spese ammissibili.

Fino al 2019, le imprese conteggiavano l’importo sulle medesime spese globali. Quindi una spesa poteva prevedere un contributo del 50% da un bando regionale e un contributo del 50% dal credito d’imposta. La somma totale non doveva oltrepassare il limite di spesa.

Per le attività di ricerca e sviluppo che verranno individuate da un decreto che verrà emanato sulla base del Manuale di Frascati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento. La nuova norma introduce anche un limite massimo pari a 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo. Anche in questo caso la base è assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Anche per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 saranno individuate con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di futura emanazione. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una apposita comunicazione.

Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ruolo del revisore

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.

Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’Intenational Federation of Accountants (IFAC).

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5 mila euro.

Relazione tecnica

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Controlli

Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.

Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

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