La Legge di stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) per il 2016 ai commi da 98 a 108 dell’art. 1. così come modificata dalla legge n. 18 del 27/02/2017 ha previsto fino al 31 dicembre 2019 un credito di imposta per gli investimenti realizzati in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché alcuni Comuni delle Regioni in transizione (Molise e Abruzzo), in misura variabile dal 10% al 45% a seconda delle dimensioni aziendali e delle Regioni di appartenenza.
REGIONI | PICCOLE IMPRESE | MEDIE IMPRESE | GRANDI IMPRESE |
Regioni del Mezzogiorno | 45% | 35% | 25% |
Regioni in transizione | 30% | 20% | 10% |
Il credito d’imposta è riservato a tutti i titolari di “reddito d’impresa” che effettuano investimenti in beni strumentali “nuovi” (anche in leasing) destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché in Molise, Sardegna e Abruzzo) a prescindere dalla natura giuridica dell’impresa e dal regime contabile in uso.
Dall’agevolazione risultano esclusi i professionisti. Inoltre per espressa previsione normativa non possono accedere al credito d’imposta anche le imprese in difficoltà o quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Nello specifico, quindi, l’agevolazione può essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi rivolti alla realizzazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente e alla riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito. Pertanto, vanno considerati esclusi dall’agevolazione tutti gli investimenti che non riguardano una fattispecie di investimento iniziale (ad esempio la semplice sostituzione di singoli beni strumentali) ed altresì gli investimenti in immobili e veicoli aziendali come ad esempio autovetture e autocarri.
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