RAMSES GROUP NEWS n. 109 – 23 Settembre 2020
Dal decreto Agosto 500 milioni per i contratti di sviluppo. Il rifinanziamento consente di mantenere aperto lo sportello agevolativo e sbloccare la valutazione delle domande già presentate a Invitalia e rimaste in sospeso.
Attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo sono sostenuti investimenti di grandi dimensioni (minimo 20 milioni di euro; 7,5 milioni di euro per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale. I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione, anche mediante il ricorso al contratto di rete.
500 milioni di euro per i contratti di sviluppo: il nuovo stanziamento, che segue quello di 200 milioni disposto dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 231, legge n. 160/2019) e di 400 milioni di euro del decreto Cura Italia (art. 80, D.L. n. 18/2020), è arrivato con il decreto Agosto (art. 60, comma 2, D.L. 104/2020).
Come indicato nella relazione tecnica, grazie al rifinanziamento si raggiungono due importanti obiettivi:
– da una parte, si sblocca la valutazione di un numero consistente di domande già presentate, sospesa per carenza di risorse finanziarie;
– dall’altra, si mantiene aperto lo sportello agevolativo di agevolazione di tale importante strumento, consentendo la presentazione di nuove domande.
Cosa sono i contratti di sviluppo
Lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, istituito dall’art. 43 del D.L. n. 112/2008 e disciplinato dal D.M. 9 dicembre 2014 del Ministro dello Sviluppo economico e successive modifiche ed integrazioni, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti produttivi e per l’attuazione delle politiche industriali nazionali.
Attraverso lo strumento, gestito da Invitalia, sono sostenuti investimenti di grande dimensione e, in particolare, programmi di sviluppo:
– industriale: finalizzati alla produzione di beni e servizi;
– di attività turistiche: finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica, con possibilità di includere investimenti relativi ad attività commerciali (massimo 20% del totale);
– di tutela ambientale: finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente.Il programma di sviluppo può essere composto da uno o più progetti di investimento strettamente connessi e funzionali tra loro e può prevedere anche progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (solo innovazione per i programmi di sviluppo turistico). Nell’ambito dei programmi di sviluppo, può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
L’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro, ridotto a 7,5 milioni di euro solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
I progetti di investimento del soggetto proponente non devono presentare spese non inferiori a:
– 10 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
– 3 milioni di euro nel caso di programmi attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
– 5 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo delle attività turistiche.Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti invece non devono invece essere di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.
Questi limiti minimi degli investimenti riferiti ai progetti d’investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti non si applicano nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da una rete di imprese.
Soggetti ammessi
Il contratto di sviluppo può essere presentato da singole imprese e/o da più imprese italiane ed estere. I soggetti destinatari delle agevolazioni in particolare sono:
– l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;
– le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;
– i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.
Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete, che deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto e deve prevedere obbligatoriamente la nomina dell’organo comune (tale organo, sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, opera come mandatario dei partecipanti e li rappresenta in tutti i rapporti con Invitalia).
Agevolazioni
Il contratto di sviluppo prevede agevolazioni nella forma di:
– contributo a fondo perduto in conto impianti;- contributo a fondo perduto alla spesa;
– finanziamento agevolato;- contributo in conto interessi.
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa.
Come si accede
La domanda di agevolazione deve essere presentata a Invitalia utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.invitalia.it.
È prevista una procedura ordinaria e procedure “Fast track”: accordo di sviluppo e accordo di programma.
Procedura ordinaria
Secondo la procedura ordinaria, Invitalia – verificati i requisiti formali, la disponibilità delle risorse finanziarie stanziate e il parere non negativo delle Regioni interessate – esegue l’istruttoria entro 120 giorni dalla ricezione della domanda (termine interrotto se richiesti chiarimenti/integrazioni, a cui l’impresa dovrà rispondere entro 20 giorni, pena decadenza).
Accordo di sviluppo
La procedura Fast track “Accordo di Sviluppo” implica una corsia preferenziale per le risorse finanziarie utilizzabili, la riduzione dei tempi istruttori e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.Si attiva su richiesta delle imprese proponenti inviando ad Invitalia il relativo modulo (disponibile sul sito di Invitalia) via PEC a cds2015@pec.invitalia.it, indicando nell’oggetto della mail il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda.
La procedura può essere richiesta per programmi:
– di grandi dimensioni, con investimenti di importo superiore a 50 milioni di euro (20 milioni attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli);
– di particolare rilevanza strategica in termini di: significativo impatto occupazionale; capacità di attrazione di investitori esteri; coerenza con le direttrici di Industria 4.0.Se sussistono i requisiti, Invitalia avvia la procedura per il perfezionamento del relativo accordo; nei successivi 90 giorni viene svolta l’attività istruttoria. In caso di verifica negativa, le domande sono esaminate secondo la procedura ordinaria.
Accordo di programma
L’accordo di programma, invece, riguarda programmi con rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento in termini di:
– significativo impatto occupazionale;
– recupero e riqualificazione di strutture dismesse;
– coerenza con le direttrici di Industria 4.0 ovvero presenza di progetti di R&S ovvero programma per tutela ambientale;
– capacità di attrazione di investimenti esteri o forte presenza sui mercati esteri (prevalenza fatturato estero);
– rilevante presenza su mercati esteri;
– localizzazione in distretti turistici, comuni limitrofi, capacità di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi (solo per i contratti di sviluppo turistici).
FONTE IPSOA
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