Superbonus Alberghi 80%: il 28 febbraio 2022 apre la piattaforma per le istanze – Incentivi per le imprese turistiche

outdoor pool in hill

RAMSES GROUP n. 281 – 18 febbraio 2022

Superbonus alberghi: piattaforma online dal 28 febbraio

Il primo bando per le imprese turistiche prenderà il via dal 28 febbraio 2022, mentre già dal 21 febbraio 2022 le imprese ricettive troveranno sul sito internet di Invitalia i fac-simile di domanda per poter preparare la presentazione.

Le agenzie di viaggio e i tour operator, invece, potranno accedere al contributo a loro riservato a partire dal 4 marzo 2022, con istruzioni disponibili dal 28 febbraio 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021.

A darne notizia è il ministero del Turismo con due avvisi comparsi sul suo sito internet. La prima finestra di presentazione ad aprirsi riguarda l’avviso del 23 dicembre 2021, i cui beneficiari sono le imprese del settore turismo. Il bando prevede un credito d’imposta e un contributo a fondo perduto per sostenere interventi finalizzati ad efficienza energetica, per la riqualificazione antisismica, l’abbattimento barriere architettoniche e le piscine termali. Sono ammesse anche opere murarie e mobili / arredi se funzionali agli interventi di cui sopra.

Il primo avviso informa che i richiedenti del credito di imposta e del fondo perduto troveranno sul sito di Invitalia, a partire appunto da lunedì 21 febbraio, una sezione informativa dell’incentivo e potranno scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati.

A partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022, potranno accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

Il ministero del Turismo ha inoltre messo a disposizione le Faq di risposta ai quesiti posti dalle imprese ricettive destinatarie delle misure, tra cui la più attesa era quella relativa ai mobili e arredi.

Il dubbio degli operatori riguardava l’identificazione dei beni ritenuti in grado di essere considerati funzionali alle tipologie di interventi previsti. Il ministero ha specificato che rientrano in questa voce, ad esempio, la sostituzione di lampadari non idonei per una struttura ubicata in una zona classificata ad alto rischio sismico, oppure l’installazione o la sostituzione di attrezzature presenti normalmente nelle camere con altre idonee all’uso di persone non vedenti o non udenti; ma anche l’acquisto di mobili e attrezzature normalmente presenti nelle stanze appositamente progettati per l’uso da parte di persone diversamente abili e la sostituzione di frigobar con quelli di classe energetica A+++.

Di interesse anche il quesito relativo al Durc, il quale specifica che, in considerazione della pandemia, in caso di Durc irregolare Invitalia non determina l’esclusione in via definitiva e immediata e l’impresa potrà regolarizzare la sua posizione. Un chiarimento anche sui ristoranti: sono esclusi laddove l’attività di ristorazione sia prevalente rispetto a quella ricettiva, ovvero laddove l’attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura stessa.

Fonte Il sole 24 ore


DAL 28 FEBBRAIO LE DOMANDE PER LE AGEVOLAZIONI ALL’OFFERTA FINANZIATE DAL PNRR

Super aiuti per il turismo

A partire dal prossimo 28 febbraio le imprese del comparto turistico potranno inviare telematicamente le domande per ottenere le agevolazioni per la riqualificazione dell’offerta ricettiva previste dal decreto-legge n. 152/2021, in attuazione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), misura M1C3, investimento 4.2.1«Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del tax credit». Sul piatto un credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2024 per il miglioramento della qualità delle strutture turistiche, a cui potrà essere aggiunto un contributo a fondo perduto concedibile fin ad un massimo di 60.000 euro.

Il via libera alla presentazione delle domande da parte di alberghi, agriturismo, stabilimenti balneari, ecc. a partire dalla fine di febbraio è stato reso noto dal ministero del turismo sul proprio sito, facendo seguito a un avviso pubblicato il 23 dicembre 2021, che ha previsto che sul sito di Invitalia:

a partire dal 21/02/2022 è possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo per scaricare il fac-simile della domanda;

a partire dalle ore 12:00 del 28/02/2022 è possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online ed effettuare l’invio della domanda.

Le strutture ricettive. Gli incentivi sono riconosciuti a: imprese alberghiere; agriturismi; strutture ricettive all’aria aperta; imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici.

Spese finanziabili. Rientrano in tale ambito:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

c) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature per lo svolgimento delle attività termali;

e) spese in digitalizzazione.

Incentivi. Ai beneficiari è riconosciuto:

• un credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzate a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 nonché per quelli avviati dopo il 1°febbraio 2020 e non ancora conclusi purché le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021, e

• un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo pari a 40.000 euro, che potrà essere incrementato:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’art. 53 del dlgs 198/2006 per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo (per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Il bonus è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro e non oltre il 31/12/2025.

Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico alle coordinate Iban indicate nella domanda.

Fonte Italia oggi


Superbonus Alberghi 80%: il 28 febbraio 2022 apre la piattaforma per le istanze

In tema di Superbonus Alberghi: il Ministero del Turismo ha finalmente stabilito le date per la presentazione delle richieste di contributi a fondo perduto. Ricordiamo che i fondi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ciascun anno: 100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per il 2025), secondo l’ordine cronologico delle domande.

Contributi alberghi e imprese turistiche: il click day su Invitalia

Come specificato sul sito stesso del Ministero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, sono previsti i seguenti step:

  • a partire da lunedì 21 febbraio 2022 sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
  • a partire dalle ore 12:00 di lunedì 28 febbraio 2022 sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

La procedura sarà attiva sul sito di Invitalia, al link che verrà comunicato nei prossimi giorni.

Cos’è il Superbonus Alberghi 80%

Il Superbonus Alberghi 80% rientra tra le agevolazioni previste dal Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (Gazzetta Ufficiale 06/11/2021, n. 265) convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233. In particolare, l’art.1 comma 1 prevede un credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute per alcuni interventi realizzati fino al 31 dicembre 2024.

Come stabilito dal comma 4, possono richiedere le agevolazioni:

  • imprese alberghiere;
  • imprese che esercitano attività agrituristica;
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
  • stabilimenti balneari
  • complessi termali,
  • porti turistici;
  • parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Gli incentivi sono riconosciuti anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività imprenditoriali.

L’avviso del Ministero del Turismo

Successivamente al D.L. n. 152/2021, con l’avviso del 23 dicembre 2021, il Ministero del Turismo ha definito le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi. In particolare in esso sono stati identificati:

  • soggetti beneficiari;
  • incentivi riconoscibili;
  • interventi ammissibili;
  • spese ammissibili:
  • procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi.

Bonus Alberghi: soggetti beneficiari

Possono richiedere l’accesso alle agevolazioni le imprese turistiche che presentano i seguenti requisiti:

  • gestione in virtù di un contratto regolarmente registrato di un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
  • proprietà degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Ogni impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura oggetto di intervento. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza e mantenuti fino a 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario (pena decadenza).

Interventi ammessi al Bonus Alberghi

Come indicato all’art. 1, comma 5 del D.L. n. 152/2021 e meglio specificato all’art. 4 dell’avviso del Ministero del Turismo, sono ammissibili all’incentivo:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (ecobonus) indicati all’art. 2 del Decreto MiSE 6 agosto 2020, c.d. Decreto requisiti tecnici ecobonus;
  • interventi di riqualificazione antisismica (sismabonus) indicati all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917/1986, c.t. TUIR;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi edilizi funzionali a quelli di ecobonus, sismabonus ed eliminazione delle barriere architettoniche:
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia;
    • installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, che siano collocate, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali (art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323);
  • interventi di digitalizzazione:
  • acquisto di mobili e componenti di arredo.

Gli interventi, a pena decadenza dell’incentivo, devono:

  • riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività dei soggetti beneficiari;
  • essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione dell’istanza;
  • recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto dell’agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
  • iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari;
  • essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, fino ad un massimo di 6 mesi, fermo restando che gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Tra gli interventi ammessi anche l’installazione di colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici

Con una nota online, il ministero del Turismo ha integrato l’elenco delle opere di efficientamento energetico: anche gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo e le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, destinate a uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento entrano a far parte delle spese ammissibili per usufruire del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto a favore delle strutture ricettive, previsti dall’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 152/2021.

In particolare, i costi ammissibili sono stati integrati con il punto “a.2” che include nell’agevolazione “le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento”.

Come richiedere il Bonus Alberghi: presentazione istanze

Nell’avviso viene specificato che le istanze “dovranno essere presentate telematicamente attraverso una piattaforma online le cui modalità di accesso devono essere ancora definite”. I soggetti beneficiari dovranno preventivamente registrare il loro profilo e poi presentare l’istanza entro 30 giorni dall’apertura della piattaforma.

Il momento sembra finalmente arrivato: appuntamento al 21 febbraio 2022 per scaricare i moduli e presentare la domanda a partire dal 28 febbraio 2022.


SUPERBONUS ALBERGHI 2022: GUIDA ALL’AGEVOLAZIONE

Il Superbonus Alberghi 2022 è l’agevolazione che comprende il credito d’imposta all’80% e contributi a fondo perduto per la ristrutturazione delle strutture ricettive.

La misura, detta anche Superbonus 80% Turismo, è ampiamente attesa soprattutto dai territori del Sud Italia (ma non solo) e dovrebbe risollevare le sorti di un comparto particolarmente colpito dalla crisi sanitaria.

La novità degli ultimi tempi è la pubblicazione dell’elenco completo degli interventi ammessi.

Le domande saranno presentabili a partire dalle ore 12 di lunedì 28 febbraio 2022 attraverso il sito di Invitalia. Da lunedì 21 febbraio sarà invece possibile scaricare il facsimile della domanda. 


FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO TURISMO 2022

I finanziamenti a fondo perduto per il turismo

Gli incentivi per le imprese turistiche sono previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sono stati già approvati nel relativo decreto del 6 novembre 2021.

Il 28 novembre dello stesso anno è arrivata la conferma con la pubblicazione del decreto firmato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia e dal ministro dell’Economia Daniele Franco.

Tutta l’Italia è un paese a forte vocazione turistica e la crisi del settore dovuta alla pandemia ha avuto un forte impatto sull’economia nazionale. 

In ottica di competitività europea, le imprese rischiano di rimanere indietro anche sul fronte della transizione energetica e digitale. Queste innovazioni hanno infatti bisogno di risorse e competenze di cui le strutture, in mancanza di margini, non dispongono.

I NUOVI REQUISITI PER IMPRESE TURISTICHE

Se la tua attività turistica non ha ancora potuto implementare i necessari miglioramenti previsti dal bando, questo è il momento per iniziare. 

Nell’articolo 1 del decreto relativo al Superbonus Alberghi, infatti, si prevede l’aggiornamento da parte del Ministero del Turismo degli standard minimi di servizi e dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive. 

I requisiti saranno uniformi su tutto il territorio nazionale.

Per continuare ad operare nel settore, dunque, tutte le aziende dovranno rispettare determinati standard di efficienza energetica, accesso per le persone disabili, etc. 

Se non vuoi dover correre ai ripari in seguito puoi beneficiare dei finanziamenti a fondo perduto per strutture ricettive nel 2021 e negli anni a seguire.

Vediamo quindi a chi sono rivolte le agevolazioni.

SUPERBONUS ALBERGHI 2022: COME FUNZIONA

La misura del Superbonus Alberghi è stata pensata per coprire una vasta parte del settore. Non essendo ancora uscito il bando, tuttavia, alcuni dettagli non sono ancora confermati.

SUPERBONUS ALBERGHI: I BENEFICIARI

Di certo possono beneficiare delle agevolazioni le strutture ricettive alberghiere come alberghi, motel, alberghi diffusi e bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale. Non sono comprese invece le strutture extra-alberghiere come affittacamere e bed and breakfast a conduzione familiare.

Nel decreto è specificato che sono altresì comprese tutte le altre attività del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale.

Fra i beneficiari si citano esplicitamente le imprese alberghiere, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

In successivi chiarimenti il Ministero del Turismo ha inserito fra i beneficiari del Superbonus Alberghi anche i rifugi alpini.

SPESE AMMISSIBILI NEL SUPERBONUS

Per ottenere i fondi o il credito d’imposta, le spese devono rientrare fra quelle ammissibili.

Gli interventi da effettuare includono i lavori edilizi finalizzati all’efficienza energetica e alla riqualificazione antisismica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di piscine termali e la digitalizzazione.

Nello specifico si parla di:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica;
  • interventi edilizi funzionali all’attuazione degli interventi del primo punto;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • realizzazione di impianti termali e attrezzature afferenti;
  • spese per la digitalizzazione.

Gli interventi devono essere realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e completati entro il 31 dicembre 2024. Vediamo ora le spese nel dettaglio.

1. EFFICIENZA ENERGETICA

Quanto agli interventi di efficienza energetica, sono ammissibili tutte le spese elencate nell’articolo 5 del decreto del 6 agosto 2020 del MISE.

2. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il miglioramento dell’accessibilità alle strutture ricettive è una tipologia di intervento molto importante per la qualità di un albergo. Può essere realizzato sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari.

Le spese ammesse per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali) e rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, domotica, etc.);
  • interventi edilizi rilevanti (scale, ascensori, rampe interne o esterne, servoscala, elevatrici);
  • realizzazione di nuovi impianti igienico-sanitari adeguati;
  • sostituzione di serramenti interni in concomitanza di interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • sistemi e tecnologie di facilitazione dell’accessibilità.

3. RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA

È ammesso qualsiasi intervento che sia inerente ad opere destinate al miglioramento del comportamento antisismico dell’edificio.

Se le strutture esistenti sono già in regola con la normativa antisismica, è possibile acquistare beni che migliorino il comportamento antisismico dell’edificio.

Il miglioramento deve essere attestato da un tecnico qualificato.

4. EDILIZIA

Le spese edilizie sono ammesse soltanto se funzionali ai tre punti precedenti.

In particolare, gli interventi possono essere di:

  • demolizione e ricostruzione, nel rispetto della volumetria;
  • ripristino di edifici in parte o del tutto crollati o demoliti;
  • modifica dei prospetti dell’edificio (anche con nuove porte esterne e finestre);
  • realizzazione di balconi e logge;
  • servizi igienici;
  • sostituzione di serramenti esterni;
  • sostituzione di serramenti interni in chiave di miglioramenti di sicurezza e isolamento acustico;
  • nuova pavimentazione con materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili (anche pontili galleggianti);
  • manufatti leggeri, anche prefabbricati;

5. IMPIANTI TERMALI

Quanto alle piscine termali, sono ammesse spese per:

  • realizzazione e ristrutturazione di vasche e percorsi vascolari (i percorsi Kneipp). Sono compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, copertura di vasca, impianti tecnologici e vani tecnici di servizio;
  • realizzazione e ristrutturazione di unità ambientali di supporto essenziali (come servizi igienici e spogliatoi);
  • acquisto di attrezzature e apparecchiature per attività termali (quali vasche per balneoterapia; apparecchi per terapie inalatorie e aerosolterapia; attrezzature per maturazione, stoccaggio e distribuzione del fango; attrezzature per la riabilitazione; realizzazione di docce, bagni turchi, saune).

6. DIGITALIZZAZIONE

Il Superbonus Alberghi comprende anche interessanti incentivi per la digitalizzazione delle strutture ricettive.

Vediamo quindi quali sono le spese ammesse per la digitalizzazione delle strutture turistiche:

  • acquisto di modem e router;
  • realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza, servizi applicativi;
  • acquisto di dispositivi per pagamenti elettronici, o di licenze e sistemi per la gestione sicura degli incassi online;
  • ottimizzazione mobile dei siti web;
  • creazione o acquisto di piattaforme informatiche per la prenotazione;
  • acquisto software di CRM (Customer Relationship Management);
  • acquisto software di collegamento all’hub digitale del turismo;
  • acquisto software ERP (Enterprise Resource Planning);
  • acquisto licenze per programmi di promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

7. MOBILI E ARREDI

Grazie al Superbonus 80% Turismo è possibile acquistare mobili e componenti d’arredo, purché siano strumentali all’attività d’impresa. 

Ogni voce di spesa deve essere corredata dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta corrispondenza fra le caratteristiche tecnico-fisiche dei beni e la funzionalità relativa a uno dei punti precedenti.

8. PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Qualora siano necessarie prestazioni professionali relative a interventi di cui sopra (relazioni, asseverazioni, attestati tecnici), possono essere incluse per un massimo del 10% delle spese ammissibili.

SUPERBONUS 80% TURISMO: LE AGEVOLAZIONI

Il governo ha stanziato 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e altri 40 milioni per il 2025. Il Superbonus Alberghi si suddivide in due tipi di agevolazioni: credito d’imposta e contributo a fondo perduto.

CREDITO D’IMPOSTA TURISMO

La prima forma di contributo prevista dalla linea progettuale di miglioramento delle infrastrutture di ricettività è lo strumento del tax credit. Quest’ultimo è riconosciuto per l’80% delle spese sostenute.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo all’anno in cui sono stati realizzati gli interventi, e non deve superare l’importo concesso dal Ministero. Soltanto per il credito d’imposta il governo ha stanziato altri 100 milioni di euro per il 2022.

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO TURISMO

Il finanziamento a fondo perduto arriva fino a un massimo cumulabile di 100.000 euro, a patto che le spese rispettino determinate condizioni.

Di base il fondo perduto prevede una quota di 40.000 euro e comunque non superiore al 50%. Qualora almeno il 15% delle spese includa interventi di digitalizzazione e innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica, la quota a fondo perduto aumenta di 30.000 euro.

Se l’impresa turistica rispetta i requisiti previsti per l’imprenditoria femminile o è guidata per la maggior parte da giovani, i finanziamenti a fondo perduto incrementano di altri 20.000 euro.

Altri 10.000 euro, infine, sono disponibili per le imprese turistiche delle regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

SUPERBONUS ALBERGHI 2022: QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Sarà possibile presentare la domanda direttamente attraverso il sito internet di Invitalia.

A partire da giorno 21/02/2022 sarà possibile accedere, sempre attraverso www.invitalia.it, alla sezione informativa dell’incentivo. Lì potrai scaricare il facsimile della domanda, la guida alla compilazione e la modulistica degli allegati.

Dalle ore 12.00 di lunedì 28 febbraio 2022 si potrà presentare la domanda per il Superbonus Alberghi sul sito di Invitalia.

A comunicarlo è stato il Ministero del Turismo con una nota sul sito.

Fonte Jo consulting

RAMSES GROUP Finanza Agevolata al fianco di ALBERGHI e strutture ricettive

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ARCHIVIO

RAMSES GROUP n. 267 – 26 gennaio 2022

1. IMPRESE del settore turismo: pubblicati gli Avvisi con le modalità per richiedere e  intercettare FONDO PERDUTO e CREDITO D’IMPOSTA Fondi PNRR D.L.152 6/11/2021 sulla piattaforma digitale 

Le modalità di accesso alla piattaforma saranno rese note entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli AVVISI avvenuta il 23/12/2021 

Pertanto, orientativamente, le istruzioni e la piattaforma saranno disponibili entro il 21 febbraio 2022 sul sito del Ministero del Turismo 

Sono interessati alberghi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, ecc.

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE A CLICK DAY

La presentazione delle domande avviene tramite invio su piattaforma digitale che sarà disponibile e fruibile a partire dal 21 febbraio 2022 sul sito del Ministero del Turismo ed entro e non oltre 30 giorni dall’apertura. 

I contributi richiesti, superata la fase di ammissibilità, saranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande ed entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari. L’erogazione dell’importo avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.

In particolare, le imprese interessate potranno presentare apposita domanda secondo le modalità indicate nell’avviso del Ministero del Turismo pubblicato in data 23 dicembre 2021.

Dall’apertura della piattaforma online, le imprese interessate avranno trenta giorni di tempo per presentare istanza.

Gli incentivi saranno attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto del requisiti oggettivi e soggettivi. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.

Fondo perduto turismo: come e quando presentare la domanda!

Innanzitutto, è bene sottolineare che l’attribuzione degli incentivi avverrà in base all’ordine di presentazione delle domande, nel limite massimo di 500.000.000 di euro così suddivisi  dal PNRR:

100.000.000 di euro per il 2022, altri 180.000.000 di euro per il 2023 e 180.000.000 di euro per il 2024 e, infine, altri 40.000.000 di euro per il 2025.

Il numero minimo di imprese beneficiare è di 3500. Nel caso in cui le risorse stanziate dovessero esaurirsi prima, gli incentivi previsti verranno erogati alle prime 3700 attività e, naturalmente, in questo caso, l’incentivo spettante verrà ridotto proporzionalmente.

Ma passiamo alle modalità di presentazione delle domande. Le imprese interessate a ricevere i fondi stanziati e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti, dovranno presentare la domanda unicamente per via telematica sull’apposita piattaforma online

Le modalità di accesso alla piattaforma saranno rese note entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Pertanto, orientativamente, le istruzioni e la piattaforma saranno disponibili entro il 21 febbraio 2022.

Le imprese interessate potranno registrare il proprio profilo e presentare la domanda entro trenta giorni dopo l’apertura della piattaforma.

Infine, facciamo un ultimo accenno a come si fruiscono gli incentivi. Per quanto riguarda il credito di imposta, si deve utilizzare soltanto in compensazione tramite modello di pagamento F24, entro il 31 dicembre del 2025.

Per chi lo desiderasse, il credito di imposta può essere anche interamente o solo in parte ceduto a terze persone, ivi compresi istituti bancari e intermediari finanziari.

Invece, il contributo a fondo perduto viene erogato tramite bonifico bancario all’IBAN indicato dall’impresa.

2. MODALITA’ PER RICHIEDERE CONTRIBUTI E CREDITI D’IMPOSTA di cui all’art 1 e 2 dl 152 del 6/11/2021

Si pubblica l’Avviso  DEL 23/12/2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo dell’Avviso pubblico.

Testo Gazzetta ufficiale del DL 152 DEL  6/11/2021

Nel dettaglio

Sul sito internet del Ministero del Turismo è stato pubblicato l’avviso ministeriale concernente l’erogazione del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto per le imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il contributo in forma di credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Risorse disponibili (articolo 1, comma 2)

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni per l’anno 2025.

Il limite di spesa complessivo è pertanto pari a 500 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali.

Il 50% delle risorse è destinato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale.

Il 40% delle risorse è destinato agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Beneficiari (articolo 2)

Come indicato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 152 del 2021, gli incentivi sono riconosciuti a favore delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Secondo quanto riportato nell’articolo 2 dell’Avviso, i suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritti al registro delle imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.

Tutti i requisiti previsti dall’Avviso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati.

I soggetti beneficiari:

– devono gestire una attività ricettiva o un servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda,

– ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Incentivi riconoscibili (articolo 3, commi 1 e 2)

Il credito di imposta è riconosciuto fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi ammissibili riportati nell’articolo 4 dell’Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.

Il credito di imposta è riconosciuto anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L’avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell’intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.

Il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi ammissibili realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro, fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta.

Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:

– fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

– fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti per rientrare tra le azioni positive per l’imprenditoria femminile (articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198) o nel caso di società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, o società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, o imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo; per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

– fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Condizioni e limiti (articolo 3, commi 4-7)

Gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 Ml C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi.

Il credito di imposta e il contributo a fondo perduto possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, misura M1C3-4.2, l’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a euro 500 milioni.

Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.

Interventi ammissibili (articolo 4)

Sono considerati ammissibili i seguenti interventi:

– interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, indicati dall’articolo 2 del decreto del MISE del 6 agosto 2020 (allegato);

– interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Testo unico delle imposte sui redditi (interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari);

– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del dpr 24 luglio 1996, n. 503 (Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.);

– interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del dpr 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,

– la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

– l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi;

– gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di cui sopra) esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Gli interventi sopra elencati, a pena di decadenza dall’incentivo:

– nel caso siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, devono riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività beneficiarie;

– devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;

– devono essere dettagliatamente progettati;

– devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari;

– devono essere conclusi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

Infine, gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo Invest EU (2021/C 280/01) (allegati).

In particolare, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano:

– attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;

– attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

– attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

– attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall’incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Spese ammissibili (articolo 5)

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute, le spese coerenti con quelle di cui al documento “Spese ammissibili” che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo entro trenta giorni dalla emanazione dell’Avviso in oggetto.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per le spese sostenute in relazione agli interventi di riqualificazione antisismica, si applicano altresì le previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 sulle modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (allegato).

In ogni caso, non sono ammissibili le spese:

– per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;

– non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;

– non risultano conformi agli obiettivi perseguiti dall’Unione Europea in materia ambientale;

– obbligatorie a norma di legge.

Istanza per il riconoscimento degli incentivi (articoli 6-8 e allegato I)

L’istanza da parte delle imprese interessate andrà presentata al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso in oggetto.

Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l’istanza entro i trenta giorni successivi all’apertura della piattaforma online.

I requisiti dell’istanza e la documentazione da allegare sono indicati nell’articolo 6 dell’Avviso e nell’allegato I.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, l’impresa interessata dovrà indicare, tra l’altro, se intende richiedere il riconoscimento di entrambi gli incentivi, credito di imposta e fondo perduto, ovvero l’accesso ad uno solo di essi.

Oltre ad indicare la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti, e le spese per le quali intende eventualmente fruire del finanziamento a tasso agevolato, il richiedente dovrà anche indicare se intende richiedere una anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto,

Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati, inclusi quelli indicati nell’allegato I dell’Avviso, nel rispetto dei limiti delle risorse.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l’elenco dei beneficiari.

Modalità di fruizione del credito d’imposta (articolo 9)

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, senza l’applicazione dei limiti previsti dalle norme vigenti (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 (allegato).

Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto (articolo 10)

Il contributo a fondo perduto di cui al presente Avviso è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria o cauzione.

Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento, una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili e la documentazione di legge per le verifiche antimafia.

Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo tramite il sistema informativo, entro 30 giorni dall’inizio dell’intervento, la fideiussione bancaria o assicurativa, la documentazione di legge per le verifiche antimafia, in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l’avvio legittimo dei lavori, in caso di progetti che prevedono esclusivamente l’acquisto di beni, copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 % dell’investimento ammesso.

Il Ministero del turismo provvede ad effettuare l’erogazione del contributo, in unica soluzione o a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa.

Procedura di accesso al finanziamento a tasso agevolato (articolo 11)

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica” (allegato), a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Modalità di rendicontazione (articolo 12)

Il soggetto richiedente, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, può in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento.

Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

– tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;

– la data di termine del progetto coincide con la data dell’ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;

– tutte le fatture devono essere quietanzate;

– le spese devono aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento in modo tracciabile che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione.

Dovrà inoltre essere prodotta:

– in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione;

– in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne, l’elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ottenuti per l’attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in fase di domanda;

– la certificazione di risparmio energetico;

– la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

– una documentazione fotografica comprovante l’apposizione del cartellone temporaneo per la promozione – pubblicizzazione dell’aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR.

3. MODALITA’ PER RICHIEDERE IL FONDO ROTATIVO 

imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo di cui all’art  3 dl 152 del 6/11/2021

Si pubblica il Decreto Interministeriale AVVISO DEL 23/12/2021, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.

Testo Gazzetta ufficiale del DL 152 DEL  6/11/2021

Il decreto prevede la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Sono soggetti beneficiari le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, e strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.

Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di:

– 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

– 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Delle somme disponibili, una riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

4. PER RICORDARE  COSA PREVEDE IL D.L. 152/2021

1) Fondo perduto turismo: i beneficiari degli incentivi

Con avviso pubblicato in data 23 dicembre 2021 il Ministero del turismo riporta le modalità per richiedere il /contributo a fondo perduto per le imprese turistiche. 

Gli incentivi di cui all’articolo 1 commi uno e due del Decreto Legge numero 152 del 2021 sono rivolti ai seguenti soggetti: 

  • alle imprese alberghiere, 
  • alle strutture che svolgono attività agrituristica (legge 96/2006)
  • alle strutture ricettive all’aria aperta 
  • nonché alle imprese del comparto turistico ricreativo fieristico e congressuale compresi di stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I soggetti suddetti al momento della presentazione della domanda devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese. 

Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura d’impresa oggetto di intervento. 

I soggetti beneficiari devono:

  • gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato da allegare obbligatoriamente alla domanda un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, 
  • ovvero devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o servizio turistico. 

Ai soggetti suddetti è riconosciuto un incentivo nella forma del credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzate a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 nonché per quelli avviati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.

L’avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. 

Le spese dell’intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura. 

Agli stessi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo pari a 40.000 €. 

Sono ammissibili tra gli altri interventi relativi a:

  • incremento dell’efficienza energetica 
  • eliminazione delle barriere architettoniche 
  • manutenzione straordinaria di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica, delle strutture di riqualificazione antisismica, agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
  • realizzazione di piscine termali per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termale
  • interventi di digitalizzazione
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo inclusa l’illuminotecnica a condizione che l’acquisto sia funzionale almeno a uno degli interventi precedenti

2) Fondo perduto turismo: la domanda entro 30 giorni dalla apertura della piattaforma

Le imprese interessate presentano apposita domanda al ministero esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione del ministero del turismo entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso cioè entro il 21 febbraio 2022

Le imprese potranno registrare il profilo e presentare l’istanza entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma. 

Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il ministero del turismo pubblica l’elenco dei beneficiari.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Ai fini della compensazione il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’agenzia delle entrate, il credito d’imposta è cedibile in tutto in parte con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti comprese le banche, gli intermediari finanziari.

Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban indicate al momento di presentazione della domanda.

L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto, è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere a domanda un’anticipazione non superiore al 30% del contributo stesso a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano rispettive attività.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’aiuto previsto viene erogato sotto forma di un credito di imposta e/o di contributo a fondo perduto.

CREDITO IMPOSTA

Nello specifico il credito di imposta viene concesso fino all’80 per cento delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021. L’Avviso esplica che l’avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione data alle autorità competenti; le spese dell’intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.

FONDO PERDUTO

I soggetti beneficiari possono richiedere anche di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per un importo massimo pari a 40.000 euro. Si specifica inoltre che il contributo a fondo perduto può aumentare nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021 in riferimento a investimenti per digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I due incentivi possono essere cumulati a condizione che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tra gli interventi ammissibili rientrano gli investimenti relativi  all’incremento dell’efficienza energetica; all’eliminazione delle barriere architettoniche; alla manutenzione straordinaria di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica, delle strutture di riqualificazione antisismica, agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; alla realizzazione di piscine termali per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termale; agli interventi di digitalizzazione; all’acquisto di mobili e componenti d’arredo inclusa l’illuminotecnica a condizione che l’acquisto sia funzionale almeno a uno degli interventi precedenti.

BENEFICIARI

  • Possono accedere a queste agevolazioni:
  • Imprese alberghiere
  • Strutture che svolgono attivita’ agrituristica
  • Strutture ricettive all’aria aperta,
  • Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

AGEVOLAZIONE

Contributo in credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili

Contributo a fondo perduto fino al 50% fino ad un massimo di 100.000 euro.

Il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo’ essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% cento dell’importo totale dell’intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la societa’ abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le societa’ cooperative e le societa’ di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le societa’ di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.
A questi fini per giovani si intendono le persone con eta’ compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa e’ ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

E’ possibile richiedere un’anticipazione del 30% del fondo perduto a fronte di fidejussione.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte da questi incentivi e’ possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato del Fondo nazionale per l’efficienza energetica a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati.

Il credito d’imposta e’ cedibile, in tutto o in parte, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le stesse modalita’ con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il
servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» i seguenti interventi:

  • a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
  • c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  • d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita’ termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 07/11/2021 e fino al 31/12/2024.

Queste agevolazioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi al 07/11/2021 a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 07/11/2021.

Agli interventi conclusi prima del 07/11/2021 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

REGIME E CUMULABILITA’

Questi contributi sono in regime di   TEMPORARY FRAMEWORK COVID-19   o in De Minimis a seconda della vigenza delle norme e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Gli incentivi per le strutture alberghiere – credito di imposta 80% e contributo a fondo perduto – sono cumulabili tra loro, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi. Non risultano invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea, ovvero rappresentano aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fine delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fine dell’imposta regionale sulle attività produttive.

PROCEDURA

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande (CLICK DAY), nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Cosa prevede il D.L. 152/2021

Il Titolo I Capo I del D.L. 152/2021 è dedicato per intero alle disposizioni in materia di contributi europei per il turismo. Si compone di 4 articoli nei quali vengono trattate 4 diverse linee progettuali:

#1. Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

La prima misura del  DL  152/2021 riguardante i contributi europei per il turismo è indirizzata a imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, e prevede:

  1. Credito d’imposta fino all’80% delle spese ammesse: sostenute tra il 7 Novembre 2021 e il 31 Dicembre 2024, utilizzabile solo in compensazione dei redditi e cedibile del tutto o in parte ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
  2. Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammesse: sostenute tra il 7 Novembre 2021 e il 31 Dicembre 2024, erogato in un’unica soluzione al termine dell’intervento (o con anticipo del 30% in caso di richiesta e presentazione di garanzia fideiussoria), di importo massimo 40.000 euro, aumentabile cumulativamente fino a un massimo di 100.000 euro, ovvero:
    1. Ulteriori 30.000 euro nel caso in cui l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione della struttura in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento.
    2. Ulteriori 20.000 euro nel caso in cui l’impresa o società di persone sia costituita per almeno il 60% da donne (senza limiti di età) oppure giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda e nel caso in cui nelle società di capitali le quote di partecipazione siano destinate a donne o giovani in misura non inferiore ai 2/3 e l’amministrazione sia costituita da donne o giovani per almeno 2/3.
    3. Ulteriori 10.000 euro nel caso in cui l’impresa abbia sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nel limite di 100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per il 2025, gli interventi ammessi al primo dei contributi europei per il turismo riguardano:

  • Incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica
  • Eliminazione delle barriere architettoniche
  • Edilizia, ovvero:
    • Manutenzione straordinaria: opere per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, realizzare e integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici; frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari; modifiche ai prospetti degli edifici per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio e l’accesso allo stesso.
    • Restauro e risanamento conservativo: consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio; inserimento di elementi accessori e impianti necessari; eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
    • Ristrutturazione edilizia: ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio; eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi e impianti; demolizione e ricostruzione di edifici esistenti; incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana; ripristino edifici o parti di essi.
    • Nuova costruzione: installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere come roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzabili come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili.
  • Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali
  • Digitalizzazione:
    • Impianti Wi-Fi
    • Siti Web ottimizzati per il sistema mobile
    • Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con Siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi
    • Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui Siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio
    • Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
    • Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
    • Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente

Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi è possibile usufruire anche di finanziamenti per il turismo a tasso agevolato, purché almeno il 50% dei costi sia dedicato a interventi di riqualificazione energetica.

#2. Garanzie per i finanziamenti nel settore turismo

Con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, 58 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la seconda misura del D.L. 152/2021 sui contributi europei per il turismo prevede l’istituzione di una “Sezione speciale turismo” all’interno del Fondo di garanzia per le PMI, per la concessione di garanzie nei confronti di:

  • Imprese alberghiere
  • Strutture che svolgono attività agrituristica
  • Strutture ricettive all’aria aperta
  • Giovani tra i 18 e i 35 anni di età che vogliono avviare un’attività nel settore turismo
  • Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
  • Stabilimenti balneari
  • Complessi termali
  • Porti turistici
  • Parchi tematici

Le garanzie per i finanziamenti sono rilasciate per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, per garantire liquidità e investimenti o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turismo e sono concesse a titolo gratuito alle imprese con massimo 499 dipendenti, fino al 90% per il periodo emergenziale (70% alla scadenza) e per un importo massimo di 5 milioni di euro.

#3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

Tra i contributi europei per il turismo, anche il nuovo fondo rotativo imprese: valore di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Rivolto a imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, il fondo è erogato come contributo diretto di massimo il 35% delle spese effettuate per interventi di qualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti ammissibili non coperti dal contributo diretto è possibile ottenere finanziamenti a tasso agevolato di durata massima 15 anni.

#4. Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

La quarta misura del D.L. 152/2021, ultima dei provvedimenti riguardanti i contributi europei per il turismo, affronta il tema della digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator e mette a disposizione 18 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per il 2025.

In particolare, alle attività con Codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 è riconosciuto un credito d’imposta del 50% dei costi sostenuti tra il 7 Novembre 2021 e il 31 Dicembre 2024, per un importo massimo di 25.000 euro, per investimenti di sviluppo digitale, quali:

  • Impianti Wi-Fi
  • Siti Web ottimizzati per il sistema mobile
  • Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con Siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi
  • Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui Siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio
  • Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
  • Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
  • Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente

Il credito d’imposta per agenzie di viaggio e tour operator è utilizzabile solo in compensazione dei redditi ed è cedibile in tutto o in parte ad altri soggetti, incluse banche e altri intermediari finanziari.

5. Fondo perduto turismo 2022: ecco a chi spetta!

Fondo perduto turismo: pubblicato l’avviso IL 23/12/2021

Le misure e gli incentivi per il comparto turistico sono previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Gli incentivi, sotto forma di contributi a fondo perduto e di crediti di imposta sono stati approvati attraverso il Decreto pubblicato il 6 novembre del 2021.

Si tratta di una grande opportunità per i gestori delle imprese turistiche, che possono beneficiare di finanziamenti molto generosi – tant’è che la misura è stata soprannominata sul web come Superbonus 80%.

La piattaforma per richiedere il fondo perduto e i crediti di imposta per alcune categorie di imprese che operano nel settore turistico, sarà operativa orientativamente entro il 21 febbraio del 2022.

La domanda dovrà essere presentata tramite la piattaforma, seguendo le indicazioni presenti nell’avviso del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre scorso.

I finanziamenti si dividono in contributi a fondo perduto e di crediti di imposta destinati ad alcune specifiche imprese – che elencheremo successivamente. Si tratta di misure che possono essere cumulate tra di loro, rispettando il limite di spesa ammessa.

Con la pubblicazione dell’Avviso, il 23 dicembre 2021, il Ministero del Turismo ha elencato dettagliatamente quali sono le imprese interessante e quali requisiti devono possedere per ricevere e per beneficiare degli incentivi.

Prima di elencare quali sono i requisiti che è necessario possedere, è bene andare ad analizzare chi sono i destinatari del fondo perduto Turismo.

Fondo perduto turismo: a quanto ammontano i finanziamenti?

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto lo stanziamento di 100.000.000 di euro per il 2022, altri 180.000.000 di euro per il 2023 e 180.000.000 di euro per il 2024 e, infine, altri 40.000.000 di euro per il 2025.

Ma non è tutto: il 50% delle risorse sono destinate agli interventi di riqualificazione energetica e per l’innovazione digitale. Inoltre, è previsto il 40% per gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia e nelle isole: Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.

Come si legge nel testo dell’Avviso:

“Il limite di spesa complessivo è pari a 500 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risolse unionali, statali e/o regionali”.

Fondo perduto turismo: beneficiari e requisiti!

Il periodo della pandemia ha causato problemi non indifferenti, soprattutto al settore turistico. Ma oltre alle perdite in termini economici, l’obiettivo dei fondi in oggetto è quello di rendere le strutture turistiche e le imprese che operano in questo settore più moderne, al passo con i tempi e più competitive.

Successivamente, andremo ad analizzare quali sono le spese ammesse; adesso, è bene elencare chi sono i destinatari della misura.

Il Fondo perduto per il turismo e i crediti di imposta sono destinati a diverse categorie di beneficiari, ovviamente in possesso dei requisiti previsti. 

Gli incentivi spettando alle seguenti attività appartenenti al comparto turistico:

  • Le imprese e le strutture alberghiere;
  • Gli agriturismi;
  • Strutture ricettive all’aperto;
  • Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
  • Stabilimenti balneari;
  • Complessi termali;
  • Porti turistici;
  • Parchi tematici, acquatici e faunistici.

È di fondamentale importanza che le imprese e strutture sopra indicate risultino, al momento della presentazione della domanda, iscritte al registro delle imprese. Inoltre, così come si legge sull’Avviso pubblicato dal Ministero del Turismo:

“Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento”.

Non potranno presentare la domanda le imprese che stanno fallendo oppure che si trovano in fase di liquidazione anche volontaria.

È fondamentale essere in regola con il Durc, con la normativa antimafia vigente ed essere in regolarità fiscale.

Fondo perduto turismo: quanto spetta!

Il cosiddetto Bonus Turismo prevede finanziamenti molto consistenti. Si tratta, infatti, di ben 100 milioni di risorse disponibili per il 2022.

Come abbiamo già detto in precedenza, il Ministero del Turismo, con la pubblicazione di un apposito Avviso ha definito e chiarito chi sono i beneficiari della misura e quali sono le regole per richiedere e beneficiare degli incentivi.

Innanzitutto, è bene sottolineare che gli incentivi previsti dal PNRR verranno erogati in due modalità differenti: sotto forma di contributo a fondo perduto e come credito di imposta.

Come abbiamo già detto, credito di imposta e fondo perduto possono essere cumulati, ma soltanto rispettando il limite di spesa previsto.

Ordunque, le imprese e le strutture turistiche che sono in possesso di tutti i requisiti e che presentano alcune condizioni, possono richiedere e beneficiare di un consistente pacchetto.

Per quanto riguarda il credito di imposta, l’importo spettante può essere utilizzato fino all’80% delle spese ammesse e il fondo perduto non deve superare il 50% delle spese sostenute per gli interventi.

Ma spieghiamoli meglio entrambi. In riferimento al credito di imposta, può essere utilizzato per i lavori che sono stati effettuati dal 7 novembre del 2021 fino al 31 dicembre del 2024

Inoltre, può essere usato anche per quegli interventi che sono stati iniziati dopo il 1° febbraio del 2020 e che non sono ancora finiti, ma a patto che i costi per la loro effettuazione siano stati sostenuti a partire dal 7 novembre del 2021. Inoltre, in riferimento alle spese sostenute dopo il 7 novembre 2021, esse devono essere certificate con la relativa fattura.

Invece, per quanto riguarda il fondo perduto, è possibile beneficiare per i lavori eseguiti dal 7 novembre del 2021 fino al 31 dicembre del 2024. Il limite massimo è pari a 40.000 euro.

Ma c’è dell’altro. Per quanto riguarda le spese di progetto che sono ammesse, ma che, per forza di cose, non possono essere agevolate, le imprese interessate possono anche beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato.  

“[…] a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica”.

Fondo perduto turismo: quali sono gli interventi ammessi?

Dopo aver chiarito chi sono i destinatari del cosiddetto Superbonus Turismo e quali sono i requisiti che bisogna possedere, è arrivato il momento di analizzare quali sono gli interventi ammessi

Gli interventi che sono ammessi agli incentivi finanziati dal PNRR sono i seguenti:

  • Per migliorare e accrescere l’efficienza energetica;
  • Per la riqualificazione antisismica;
  • Per eliminare le barriere architettoniche;
  • Tutti i lavori di manutenzione ordinaria, per quelli di restauro, di risanamento conservativo, per quelli di ristrutturazione edilizia e per la messa in posa di manufatti leggeri che siano funzionali ai punti elencati precedentemente.

Oltre a questi appena elencati, ci sono altri interventi ammessi:

  • Per i centri termali, l’installazione di piscine termali e l’acquisto di attrezzature utili all’espletamento di attività termali;
  • Per l’aggiornamento dei dispositivi digitali;
  • Infine, per l’acquisto di mobilia, componenti d’arredo e per l’illuminazione. In questo caso, si deve trattare di strumenti utili e funzionali ad uno dei punti elencati in precedenza.

Fondo perduto turismo: come e quando presentare la domanda!

Innanzitutto, è bene sottolineare che l’attribuzione degli incentivi avverrà in base all’ordine di presentazione delle domande, nel limite massimo di 500.000.000 di euro.

Il numero minimo di imprese beneficiare è di 3500. Nel caso in cui le risorse stanziate dovessero esaurirsi prima, gli incentivi previsti verranno erogati alle prime 3700 attività e, naturalmente, in questo caso, l’incentivo spettante verrà ridotto proporzionalmente.

Ma passiamo alle modalità di presentazione delle domande. Le imprese interessate a ricevere i fondi stanziati e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti, dovranno presentare la domanda unicamente per via telematica sull’apposita piattaforma online

Le modalità di accesso alla piattaforma saranno rese note entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Pertanto, orientativamente, le istruzioni e la piattaforma saranno disponibili entro il 21 febbraio 2022.

Le imprese interessate potranno registrare il proprio profilo e presentare la domanda entro trenta giorni dopo l’apertura della piattaforma.

Infine, facciamo un ultimo accenno a come si fruiscono gli incentivi. Per quanto riguarda il credito di imposta, si deve utilizzare soltanto in compensazione tramite modello di pagamento F24, entro il 31 dicembre del 2025.

Per chi lo desiderasse, il credito di imposta può essere anche interamente o solo in parte ceduto a terze persone, ivi compresi istituti bancari e intermediari finanziari.

Invece, il contributo a fondo perduto viene erogato tramite bonifico bancario all’IBAN indicato dall’impresa.


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1 SUPERBONUS PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO

RAMSES GROUP n. 239 – 12 novembre 2021 

Nella Gazzetta Ufficiale del 6/11/2021, è stato pubblicato il D.L. n. 152/2021 (noto come PNRR).

L’articolo 1 di tale decreto introduce un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, per le strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.

Destinatari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.

Spese ammesse al beneficio

Le spese che danno accesso ai benefici sono quelle sostenute effettivamente (per il concetto di sostenimento si fa rinvio a quanto previsto nel Tuir, all’articolo 109) per gli interventi di:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
     
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
     
  • opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;
     
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali;
     
  • digitalizzazione (ad esempio, impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, come indicati dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 83/2014);
     
  • le spese per la relativa progettazione.

In relazione ai suddetti interventi agevolabili, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto.

Si badi bene che le misure non sono alternative, ma (anche) cumulabili: ciò a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.

Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti degli aiuti cc.dd. “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea in quello definito come “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Entrambi gli incentivi non sono invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, e sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate, con una priorità prevista per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).

Modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio e fruizione

Gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dal 7/11/2021.

Il credito d’imposta è dell’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati.

Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità già definite con provvedimento 8 agosto 2020.

Il bonus è fiscalmente irrilevante.

Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.

Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo  D.L. 104 /agosto 2020 N. 79,  ).

Il contributo a fondo perduto invece non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro.

È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:

  • fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale;
     
  • fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile (articolo 53, D. Lgs n. 198/2006) o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani);
     
  • fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento, ma è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo oppure con una cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.

Infine, per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

Fonte COMMERCIALISTA TELEMATICO

2 Decreto Pnrr: bonus e contributi
per le imprese del settore turistico

Un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.
A prevederlo, l’articolo 1 del decreto legge 152/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 di sabato 6 novembre), che detta disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, il ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti

Soggetti beneficiari
Destinatari delle misure di sostegno sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152, cioè dal 7 novembre 2021, e fino al 31 dicembre 2024.

Spese ammissibili
Danno accesso ai benefici le spese, comprese quelle per la relativa progettazione, sostenute effettivamente (secondo le regole dettate dall’articolo 109 del Tuir) per i seguenti interventi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali
  • digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità – articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).

Incentivi riconosciuti
In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti unionali sugli aiuti “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo). È, infatti, previsto che gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Pnrr”.

Credito d’imposta
È pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge 388/2000, e articolo 1, comma 53, legge 244/2007), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. L’F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per evitare che il bonus utilizzato in compensazione superi l’importo concesso dal ministero del Turismo, quest’ultimo trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione, con indicazione del bonus accordato, del contributo a fondo perduto, nonché delle eventuali variazioni e revoche. Il recupero dei crediti utilizzati illegittimamente è affidato al ministero del Turismo, che vi provvede in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, Dl 40/2010.

Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità definite con provvedimento 8 agosto 2020.


Il bonus è fiscalmente irrilevante, cioè non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).
Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del “decreto Pnrr” (7 novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data. Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo 79, Dl 104/2020).

Contributo a fondo perduto
Non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:

  • fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale
  • fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile (articolo 53, Dlgs 198/2006) o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani)
  • fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento; tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.

Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

Fonte FISCO  OGGI

3 Il pacchetto turismo del dl PNRR vale 1,63 miliardi e non finanzia solo il superbonus alberghi

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge 152-2021, si accendono i motori anche delle misure del PNRR per il turismo. Il decreto infatti copre solo alcuni degli interventi per il settore previsti dal Piano nazionale ripresa e resilienza, per un valore complessivo di 1.636 milioni di euro.


Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, il ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti

Per gli altri, specifica invece il ministero in una nota, bisognerà attendere successivi atti amministrativi.

Come funziona il superbonus alberghi 

Il primo articolo del decreto Recovery stanzia 500 milioni di euro per il cosiddetto superbonus alberghi, la misura prevista dall’investimento 4.2.1 della Misura M1C3 del PNRR.

L’agevolazione, di cui si parla da mesi, consiste in un credito d’imposta dell’80% combinato con un contributo a fondo perduto, destinato a coprire le spese per diversi interventi (efficienza energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e digitalizzazione) sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 (cioè dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152-2021), fino al 31 dicembre 2024.

La platea di beneficiari è in realtà molto più ampia di quello che si potrebbe pensare. Oltre alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica ed a quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), infatti, il superbonus alberghi interessa anche le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Come accennato, la misura prevede sia un credito d’imposta, sia un contributo a fondo perduto.

Nel primo caso, il tax credit è pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. Si tratta evidentemente di una misura diversa dal superbonus 110%, con il quale però condivide la possibilità di cedere il credito a banche e ad altri soggetti, inclusa la facoltà di successiva cessione a soggetti terzi. Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto PNRR (cioè il 7 novembre 2021), a condizione però che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.

Al credito d’imposta si aggiunge poi un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40mila euro. L’importo può però essere aumentato (anche cumulativamente) in tre casi:

  • Se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale, l’importo può salire fino a ulteriori 30mila euro;
  • Se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani), l’importo può aumentare fino a ulteriori 20mila euro;
  • Infine, se l’impresa ha sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo può innalzarsi fino a ulteriori 10mila euro.

Entrambi gli incentivi – che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi – sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).

Infine il decreto prevede che, per le spese ammissibili non coperte dai due incentivi, si possa accedere anche al Fondo nazionale per l’efficienza energetica che concede un finanziamento a tasso agevolato, a condizione però che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

L’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, sarà pubblicato dal Ministero del turismo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il PNRR e le garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Il secondo strumento per il settore turistico previsto dal decreto Recovery riguarda un Fondo di garanzia varato per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità.

Contemplato nell’investimento 4.2.4 della M1C3 del PNRR, lo strumento prevede l’istituzione di una sezione speciale turismo nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, per la concessione di garanzie ai soggetti ammessi al superbonus alberghi, nonchè ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

A tal fine sul tavolo sono finiti ben 358 milioni di euro, suddivisi su più annualità: 100 milioni nel 2021, 58 milioni nel 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Di questi, il 50% è riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Le garanzie sono dunque rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, ma anche per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Le altre cose utili da sapere su queste garanzie sono che:

  • La garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (rispetto a quanto previsto dal decreto del 6 marzo 2017 del MISE);
  • Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

La percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23-2020. Una volta scaduta, invece, la percentuale massima di copertura della garanzia sarà del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

Stesso discorso per la percentuale di copertura della riassicurazione che è determinata sempre ai sensi della disciplina emergenziale mentre, una volta scaduta, sarà stabilita nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%).

Il Fondo rotativo imprese per gli investimenti di sviluppo nel turismo

Vale invece 180 milioni la dotazione del Fondo previsto dall’intervento 4.2.5 della M1C3 del PNRR, anch’esso disciplinato dal decreto Recovery.

Il Fondo concede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Il contributo è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica

I beneficiari sono sempre gli stessi soggetti del superbonus alberghi, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale. 

I requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni saranno contenuti in un decreto del ministero del turismo che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto PNRR.

Il bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator, previsto dal dl PNRR

La quarta misura del PNRR per il turismo finita nel decreto Recovery riguarda invece un bonus fiscale per una tipologia ben specifica di imprese turistiche: quelle con i codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12.

Con una dotazione di 98 milioni di euro, si tratta infatti dell’investimento 4.2.2 della M1C3 del PNRR che prevede l’istituzione di un nuovo credito d’imposta, nella misura del 50%, in relazione alle spese per sviluppo digitale sostenute dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, fino all’importo massimo complessivo di 25mila euro.

Nello specifico il bonus spetta per le seguenti voci di spese (sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024):

  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • formazione del titolare o del personale dipendente in riferimento alle attività elencate.

Un decreto interministeriale (Turismo ed Economia e finanze), entro 60 giorni dall’entrata in vigore del dl 152-2021, dovrà individuare le modalità attuative della misura.

Il “bonus digitalizzazione” per le agenzie di viaggio e i tour operator può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24. Come per il superbonus alberghi, però, il decreto Recovery prevede che il credito possa anche essere oggetto di cessione (in tutto o in parte) con facoltà di successivo passaggio a ulteriori soggetti, banche e altri intermediari finanziari compresi.

Il Fondo dei fondi BEI per il turismo

Infine il quinto intervento del PNRR per il turismo finito nel decreto 152-2021 attua quanto previsto dall’intervento 4.2.3 della misura M1C3 del Piano.

Il decreto infatti crea un Fondo dei Fondi denominato “Fondo ripresa resilienza Italia” del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti (BEI), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021.Due gli interventi previsti a valere sul Fondo. Uno riguarda i Piani urbani integrati, mentre l’

altro interessa, appunto, il turismo.

Al suo interno viene infatti costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico. 

Consulta il dl 152-2021, pubblicato sulla GURI n. 265 del 6 novembre 2021

Fonte FASI

4 Al via il bonus 80% per alberghi: il Dl attuativo del Pnrr è in Gazzetta

Si applica come detrazione alle spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024. Arriva il credito d’imposta dell’80% per gli alberghi, gli agriturismi, i campeggi, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, quelli termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Il nuovo bonus per le strutture ricettive, turistiche e congressuali è inserito nel decreto legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2021 e in vigore dal giorno successivo. Oltre alla detrazione, ai soggetti beneficiari potrà essere riconosciuto anche un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro.

Tutti gli interventi ammessi devono essere realizzati nel pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità, ossia osservando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 18 del 2009. Le spese per i progetti realizzati a tale scopo sono ammesse alla detrazione.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, il ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti.

Gli interventi ammessi

 Sono ammessi al bonus all’80% gli interventi per l’incremento dell’efficientamento energetico e quelli di riqualificazione antisismica. Vi rientrano gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono compresi, se funzionali alla realizzazione dei lavori di efficientamento, antisismici e di eliminazione delle barriere architettoniche, anche la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, etc… (si tratta degli interventi elencati dal Dpr 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettere b, c, d, e.5).

Sono ammesse, inoltre, la realizzazione di piscine termali e le spese per la digitalizzazione, ossia quelle per l’installazione del wi-fi, per la creazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile, di programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti. Vi rientrano anche le spese per la pubblicità, la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti, i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità.

Il bonus dell’80% si applica anche agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data dal 7 novembre 2021.

Contributo a fondo perduto

Oltre al credito d’imposta, i soggetti beneficiari possono godere anche di un contributo a fondo perduto per realizzare gli interventi elencati nel paragrafo precedente. I due benefici sono infatti cumulabili.

Il contributo a fondo perduto può raggiungere quota 40mila euro cumulando tre incentivi diversi. Il primo consiste nella possibilità di ottenere fino a 30 mila  euro qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento.

Possono cumulare una cifra aggiuntiva che può raggiungere i 20 mila euro, le imprese e le società che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.

Infine, alle imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia spatta una quota che può arrivare a 10 mila euro.

L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto.

Incentivi fino ad esaurimento delle risorse

Il bonus dell’80% e il contributo a fondo perduto sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per il solo sgravio dell’80% è autorizzata, inoltre, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2022.

Divieto di cumulo con altri incentivi

Il bonus all’80% e il contributo a fondo perduto non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Fonte PROFESSIONE ARCHITETTO

5 PNRR: gli interventi per il sostegno al turismo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021 il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Il decreto pone un’attenzione particolare al settore turistico prevedendo: un credito di imposta dell’80% cumulabile con un contributo a fondo perduto, la creazione di una sezione speciale del fondo di garanzia delle PMI, un credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator e l’istituzione di un Fondo rotativo attraverso cui saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

In particolare il provvedimento, individua le misure volte a:

– garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale Piano;

– semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano;

– adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

– introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi.

Il decreto è suddiviso il Titolo I è suddiviso in VI Capi che si occupano dei seguenti settori:

Capo I – Turismo

Capo II – Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria,

Capo III -Innovazione tecnologica e transizione digitale,

Capo IV – Procedure di spesa,

Capo V – Zone economiche speciali,

Capo VI – Università e ricerca.

Si riassumono di seguito le principali misure nell’ambito del settore turistico.

Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, per i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

e) spese per la digitalizzazione.

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Il Fondo ha una dotazione di:

– 100 milioni di euro per l’anno 2021,

– 58 milioni di euro per l’anno 2022,

– 100 milioni di euro per l’anno 2023;

– 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,

Delle somme disponibili, una riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

Il decreto prevede la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Sono soggetti beneficiari le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, e strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.

Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di:

– 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

– 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Delle somme disponibili, una riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Il decreto riconosce, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di:

– 18 milioni di euro per l’anno 2022,

– 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

– 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Entrata in vigore

Il decreto è entrato in vigore il 7 novembre 2021.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, il ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti.

Fonte Ipsoa

RAMSES GROUP Finanza Agevolata al fianco di ALBERGHI e strutture ricettive

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ARCHIVIO

BONUS ALBERGHI e strutture ricettive: in arrivo una pioggia di misure per il settore

RAMSES GROUP NEWS n. 218 – 23 settembre 2021 

Buone notizie per i proprietari di alberghi e strutture ricettive.

Qualche giorno fa, infatti, è stata diffusa la notizia di un superbonus all’80% per queste categorie, che sarebbe attualmente allo studio del Ministero del Turismo. Si tratta di una proposta lanciata dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, e riportata da Il Sole 24 Ore, che prevede l’inserimento di questo beneficio, finanziato dai fondi del Recovery Plan, in un prossimo decreto.

Il decreto, stando alle informazioni ad oggi a disposizione, sarà presto pronto e permetterà alle strutture ricettive di ogni tipo di approfittare di un’agevolazione dell’80% potendo però contare su “regole semplicissime” e un processo burocratico molto più snello rispetto al tradizionale Superbonus. Si tratta di un fondo dedicato, già approvato a livello europeo e inserito nel Recovery Plan.

Alla base di questo bonus, secondo ciò che riporta la testata giornalistica, ci sarebbe lo stesso funzionamento dell’agevolazione al 110%, ma con un’estensione della tipologia di interventi che rientrano nella misura. Non solo lavori di ristrutturazione volti al miglioramento energetico: questo nuovo bonus, infatti, consentirebbe alle strutture ricettive anche di acquistare arredi e il mobilio più in generale.

La grande novità però sarebbe anche a livello burocratico. Per richiedere lo sgravio fiscale non si dovranno compilare decine di fogli e finalizzare lunghe procedure, bensì gli interessati potranno contare su una semplificazione dell’intero processo.

Non finiranno con il superbonus all’80% gli interventi previsti dal governo in favore del settore alberghiero. Oltre al bonus semplificato sarebbero altri interventi.

Come riportato da Il Sole 24 ore, per garantire la liquidità per i medesimi interventi compresi dal bonus, la misura dovrebbe essere accompagnata anche da un contributo a fondo perduto per spese fino a 50 mila euro, da richiedere prima della fine dei lavori, suscettibile di incrementi se gli interventi dovessero riguardare la digitalizzazione, giovani e donne, e strutture operanti nel Meridione.

Il credito d’imposta sarà dunque fino all’80% dell’importo complessivo, scorporato dal contributo a fondo perduto, nei limiti di 140 mila euro totali.

Gli strumenti facenti parte del “pacchetto” a supporto del settore però non sono terminati qui.

Ricompresi negli 1,8 miliardi destinati dal PNRR alla ristrutturazione e al miglioramento degli standard delle strutture ricettive sono ricompresi i seguenti interventi:

  • un fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito per le imprese del settore (tramite l’istituzione di una speciale sezione del Fondo di garanzia per le PMI),
  •  l’attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi nel settore,
  • un fondo azionario (Fondo nazionale del turismo) per la riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico.

Tali misure dovranno essere integrate da un ulteriore strumento finanziario (FRI – Fondo rotativo) a sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo.

Al momento questi strumenti sono in via di definizione e non è perciò possibile fornire informazioni più puntuali.

Una delle misure più attese e più di interesse per le aziende del settore turistico-alberghiero è il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Il bonus alberghi, ricordiamo che l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute, è stato esteso fino al 2022 dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).

Nello specifico, quindi il bonus spetta per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il bonus riguarda le spese sostenute nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

Per l’operatività della misura è ancora atteso l’aggiornamento e adeguamento dei decreti attuativi del 07.05.2015 e del 20.12.2017.

L’aggiornamento dei decreti servirà a chiarire alcuni aspetti della misura, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati sia nel Decreto Agosto che nel Sostegni Bis ovvero:

  • esistenza della struttura al 01.01.2012 quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
  • procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. click day.

Fonte Warrant G.


100 mln al Tax Credit Alberghi con il SostegniBis

L’Art. 7 del Decreto Sostegni-bis interviene con misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e con una proroga del bonus alberghi.

LINK Decreto Gazzetta Ufficiale

In particolare il comma 5 va a modificare l’articolo 79 del DL n. 104/2020, prorogando fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Nello specifico, quindi il bonus spetta per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il bonus riguarda le spese sostenute nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

Le risorse messe a disposizione per la nuova annualità ammontano a 100 milioni di euro

Riepiloghiamo brevemente gli elementi principali della misura:

Beneficiari

Beneficiari della misura sono:

– imprese alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali);

– strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla l. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;

– stabilimenti termali di cui all’articolo 3 della Legge n. 323/2000;

– alle strutture ricettive all’aria aperta. In tale categoria dovrebbero rientrare: campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza.

Interventi agevolati

Gli interventi agevolabili riguardano:

  • interventi di manutenzione straordinaria interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001;
  • interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo

Per gli stabilimenti termali, il beneficio compete anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Agevolazioni concedibili

L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In sede di conversione in legge del DL “Sostegni” è stata apportata una modifica al regime d’aiuto della misura. Nello specifico il comma 1-Bis dell’art.28 del Dl 41/2021 ha previsto che il bonus alberghi sia riconosciuto non solo nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento de minimis (regolamento 1407/2013), ma anche nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, e successive modificazioni.

Con la modifica è consentito, quindi, di beneficiare del credito d’imposta, oltre che nel rispetto dei limiti “de minimis”, anche nei più ampi limiti del Temporary Framework.

Le risorse stanziate a copertura della misura ammontano a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per il 2022.

Fruizione

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicherà più, secondo il d.l. Agosto, la ripartizione in quote annuali di pari importo. Il beneficio sarà infatti fruibile in un’unica soluzione con presentazione del modello F24 da inoltrare tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Attuazione

Per l’operatività della misura è ancora atteso l’aggiornamento e adeguamento dei decreti attuativi del 07.05.2015 e del 20.12.2017.

L’aggiornamento dei decreti servirà a chiarire alcuni aspetti della misura, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati sia nel Decreto Agosto che nel Sostegni Bis ovvero:

  • esistenza della struttura al 01.01.2012 quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
  • procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. click day.

Fonte Warrant G.

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ALBERGHI e strutture ricettive: OCCHI APERTI è in arrivo un SUPERBONUS dell’80%

TENETEVI  PRONTI!
A BREVE PER INTERO SETTORE TURISMO 
in arrivo un SUPERBONUS dell’80%

RAMSES GROUP NEWS n. 196 – 6 luglio 2021 

Il Ministro del Turismo Garavaglia: ‘Invece di fare una pigna di carte, basterà un foglio solo. Varrà anche per arredi e illuminazione e seguirà le regole del 65%’.
È allo studio del Ministero del Turismo un superbonus dell’80% per gli alberghi, fruibile con procedure semplificate.
 
Lo ha annunciato lunedì il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso dell’evento di apertura della stagione turistica italiana, a Tremezzo, sul Lago di Como.
 
“Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che, invece di fare una pigna di carte, basti un foglio solo” ha spiegato il ministro all’Ansa, e ha aggiunto: “il decreto sarà presto pronto”.
 
“Le risorse ci sono e sono importanti – ha proseguito Garavaglia – Noi abbiamo nel Recovery Plan, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi di euro e che, con l’effetto leva, può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”.

Alberghi, in arrivo un superbonus dell’80%

“Quello che si vuole fare è un decreto che riprende il concetto del 110%, ma lo estende – ha detto ancora Garavaglia – e quindi non solo iniziative che riguardano l’efficientamento energetico, ma anche qualcos’altro. Per esempio, se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione”.
 
“Ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%” – ha concluso il ministro.

Un piano già approvato nel Recovery Plan

Non solo un’agevolazione dell’80%, ma anche una procedura semplicissima. Ecco quanto annunciato recentemente da Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, durante l’evento di apertura della stagione turistica a Tremezzo.Il decreto, stando a quanto riportato dall’Ansa, sarà presto pronto e permetterà alle strutture ricettive di ogni tipo di approfittare di un’agevolazione all’80% potendo però contare su “regole semplicissime” e un processo burocratico molto più snello del normale. Si tratta di un fondo dedicato, già approvato a livello europeo e inserito nel Recovery Plan, di 1,8 miliardi di euro, che però potrebbero diventare anche di più.

Come funzionerà il superbonus 80% per gli alberghi

Alla base di questo bonus, secondo ciò che è trapelato al momento, ci sarebbe lo stesso funzionamento dell’agevolazione al 110%, ma con un’estensione della tipologia di interventi che rientrano nella misura. Non solo lavori di ristrutturazione volta al miglioramento energetico: questo nuovo bonus, infatti, consentirebbe alle strutture ricettive anche di migliorare arredi e il mobilio più in generale. La grande novità però sarebbe anche a livello burocratico. Per richiedere lo sgravio fiscale non si dovranno compilare decine di fogli e finalizzare lunghe procedure, bensì gli interessati potranno contare su una semplificazione dell’intero processo.

Regole più semplici e accesso semplificato

Dopo la delusione per hotel e strutture ricettive, per i quali si era ipotizzato di estendere il superbonus 110%, arriva un annuncio del ministro del Turismo con una novità che sarà molto apprezzata da proprietari e gestori:

“Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che basti un foglio solo per richiederlo”.

Dalle dichiarazioni, i tempi di approvazione del nuovo decreto saranno brevi, poiché sono già state individuate le risorse finanziarie (1,8 miliardi di euro) a copertura di questo nuovo incentivo, che sarà dedicato al turismo e agli investimenti per la riqualificazione dell’offerta ricettiva. “Le risorse ci sono e sono importanti. Noi abbiamo nel Recovery, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi e che con l’effetto leva può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”.

Superbonus 80%: platea più ampia e diverse spese ammissibili

Il ministro ha anche specificato che il nuovo superbonus non sarà dedicato solo all’efficientamento energetico, ma saranno comprese le spese oggetto del bonus  hotel  65% (che attualmente è in vigore con un credito d’imposta fruibile in un’unica soluzione, valido per tutto il 2021). La differenza sarà, oltre che nella maggiore percentuale di sgravio fiscale, nelle procedure semplificate per fare domanda: “Per esempio se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione. Soprattutto ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%”.

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RICORDIAMO CHE

Bonus ristrutturazione 65% alberghi, terme e strutture turistiche 

E’ STATO PROROGATO 2020-2021

Proroga per il 2020 e 2021 del credito di imposta per la riqualificazione e miglioramento delle strutture turistico-alberghiere: ecco come funziona

Per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva del nostro Paese ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), ha previsto un credito d’imposta a favore delle “imprese alberghiere” esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che effettuino interventi di ristrutturazione della struttura.

Il credito d’imposta è stato poi oggetto di successive modifiche, ad opera delle finanziaria 2016, 2017, 2018, e con il D.l. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva), tanto da portare alla pubblicazione di un nuovo decreto MIBACT (n. 598/2017) che ha aggiornato le regole attuative di questa agevolazione.  Dal 2018 infatti possono accedere al beneficio anche gli stabilimenti termali. 

Il decreto di agosto all’art. 79 prevede ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale e proroga Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e 2021 fino a un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta  è utilizzabile esclusivamente in compensazione e puo’ essere usufruito in un’unica soluzione senza la ripartizione in quote annuali

Il decreto di agosto rifinanzia la misura con 180 milioni di euro.

Ma vediamo come funziona, riprendendo le regole attualmente in atto:

1) Bonus ristrutturazione strutture turistico-alberghiere: le imprese interessate

Le imprese alberghiere interessate dal credito d’imposta di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono quelle esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione sulla struttura alberghiera. Per “struttura alberghiera” deve intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:

  • gli alberghi;
  • i villaggi-albergo;
  • le residenze turistico-alberghiere,
  • gli alberghi diffusi;
  • le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi. Attenzione va prestata al fatto che la Legge di bilancio 2018 ha esteso la platea dei beneficiari del bonus, comprendendo anche gli stabilimenti termali ai sensi dell’articolo 3 della Legge 323/2000. In base a tale norma, i requisiti per essere considerati stabilimenti termali sono i seguenti:

  • gli stabilimenti risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente 
  • valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
  • gli stabilimenti utilizzano, per finalita’ terapeutiche, acque minerali e termali, nonche’ fanghi, sia naturali sia artificialmente
  •  preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprieta’ terapeutiche delle stesse acque
  •  siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • gli stabilimenti sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • gli stabilimenti rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

Il decreto di agosto precisa che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

2) Bonus ristrutturazione alberghi: le spese agevolabili

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono l’accesso al bonus ristrutturazione alberghi previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono i seguenti:

INTERVENTI AGEVOLABILI– INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
– INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
– INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
– INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
– INTERVENTI PER L’ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
– SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI
  • a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto 
  • degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo;
  • a condizione che gli inerventi abbiano anche finalità di riqualificazione energetica/antisismica.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%.

L’importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR (criterio di competenza). L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 

3) Bonus ristrutturazione alberghi: come e quando richiederlo

APPENA SI COMUNICHERA’ LA DATA DEL CLICK DAY

Attualmente la procedura per richiedere il bonus era la seguente:

il legale rappresentante deve registrarsi presso il PORTALE DEI PAGAMENTI

Una volta attivata la pratica relativa alla “TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE” il soggetto può procedere a compilare l’istanza.

FASE PREPARATORIA  2020-2021
PREVENTIVA REGISTRAZIONE  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AL PORTALE MIBACT
+ COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ISTANZA SUL PORTALE STESSO (spese 2020) (spese  2021)
FASE CONCLUSIVA
INVIO TELEMATICO DOMANDE BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2020– SPESE  2021

CLICK DAY:  
(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2020– SPESE  2021

LE  DATE SARANNO FORNITE  CON APPOSITO DECRETO 

Le risorse vengono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

Per l’attuazione del presente articolo il decreto di agosto autorizza la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

La domanda per il bonus ristrutturazione alberghi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve contenere le seguente informazioni:

  • il tipo di interventi, il costo dei singoli interventi ed il costo complessivo;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale 
  • iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
  •  contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • il credito d’imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

Contestualmente alla domanda, le imprese devono anche presentare al Mibact, a pena di inammissibilità:

  • la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
  • l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese;
  • la dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti;
  • titoli abilitativi acquisiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali conseguenze civili e penali.

4) Bonus ristrutturazione alberghi: come utilizzarlo

Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, sarà ripartito in due quote annuali di pari importo e potrà essere fruito solo in compensazione nel modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Il decreto di agosto prevede che per le spese sostenute nel 2020 e 2021 non si applica la ripartizione in quote, e puo’ quindi essere goduto tutto in un anno.

Il credito, si ricorda:

  • dovrà essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è stato concesso;
  • non rileverà ai fini Irpef/Ires/Irap;
  • non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

A CHI È RIVOLTO IL BONUS 65% ALBERGHI 2020-2021 


La normativa di riferimento è quella del 2014 e chi può richiedere il bonus alberghi o il credito di imposta per il turismo sono rispettivamente:

– aziende agrituristiche;

– strutture alberghiere;

– villaggi turistici;

– strutture intese come “alberghiere” dalle specifiche leggi regionali;

– complessi termali;

– strutture ricettive all’aria aperta;

– campeggi.


QUALI SONO GLI INTERVENTI CONSENTITI 

CON IL BONUS ALBERGHI?


Gli interventi di riqualificazione previsti dal tax credit sono quelli riportati dall’art. 10 del dl n. 83/2014. In particolare, tra le spese finanziabili abbiamo:

– ristrutturazione edilizia;
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– eliminazione delle barriere architettoniche;
– incremento dell’efficienza energetica;
– acquisto di mobili e complementi d’arredo;
– miglioramento e adeguamento sismico;
– componenti di domotica e automazione negli ambienti;
– facilitazione dell’accessibilità, attraverso opportune tecnologie;
– acquisto di porte, infissi e altri serramenti;
– impianti fotovoltaici e pannelli solari termici;
– impianti dotati di caldaie a condensazione e pompa di calore;
– cappotto esterno;
– realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energeticoPer gli interventi sopra indicati è previsto un credito di imposta al 65%. Il limite di importo totale delle spese per ogni impresa è fissato in 307.692,30 euro cosicché il credito d’imposta massimo sia dell’importo di 200.000 euro.

COME OTTENERE IL BONUS

Esistono alcuni aspetti da chiarire tra cui la procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del “click day”. Nelle precedenti edizioni del Bonus Alberghi, infatti, le risorse erano state assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione. Verranno comunque evase tutte le istanze fino ad esaurimento delle risorse stanziate, vale a dire 360 milioni in due anni.

COME UTILIZZARE IL BONUS  (IN  ATTESA  DEL CLICK  DAY)

Il credito di imposta per le spese sostenute nel 2020 e 2021 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (utilizzando gli appositi servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi. Con il Decreto 2020 il credito potrà essere goduto in un’unica soluzione, senza la ripartizione nelle due quote annuali.

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RAMSES GROUP Finanza Agevolata al fianco

di ALBERGHI e strutture ricettive


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Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale
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ARCHIVIO

SUPERBONUS 80% per Alberghi e Strutture ricettive

RAMSES GROUP n. 241 – 17 novembre 2021 

Con il DECRETO LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 è stato introdotto un nuovo Superbonus 80% per gli Alberghi e le Strutture Ricettive accompagnato da un fondo perduto fino al 50%.

Si tratta di una agevolazione prevista dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura M1C3, investimento 4.2.1) per favorire un importante comparto per l’economia italiana, duramente colpito dalla crisi legata alla pandemia.

CONTRIBUTI E SUPERBONUS 80% PER ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

BENEFICIARI

  • Possono accedere a queste agevolazioni:
  • Imprese alberghiere
  • Strutture che svolgono attivita’ agrituristica
  • Strutture ricettive all’aria aperta,
  • Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

AGEVOLAZIONE

Contributo in credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili

Contributo a fondo perduto fino al 50% fino ad un massimo di 100.000 euro.

Il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo’ essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% cento dell’importo totale dell’intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la societa’ abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le societa’ cooperative e le societa’ di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le societa’ di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.
A questi fini per giovani si intendono le persone con eta’ compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa e’ ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

E’ possibile richiedere un’anticipazione del 30% del fondo perduto a fronte di fidejussione.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte da questi incentivi e’ possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato del Fondo nazionale per l’efficienza energetica a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati.

Il credito d’imposta e’ cedibile, in tutto o in parte, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le stesse modalita’ con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il
servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» i seguenti interventi:

  • a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
  • c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  • d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita’ termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 07/11/2021 e fino al 31/12/2024

Queste agevolazioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi al 07/11/2021 a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 07/11/2021.

Agli interventi conclusi prima del 07/11/2021 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

SPESE AMMISSIBILI

In attesa di decreto attuativo

REGIME E CUMULABILITA’

Questi contributi sono in regime di  TEMPORARY FRAMEWORK COVID-19    o in De Minimis a seconda della vigenza delle norme e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Temporary Framework Covid 19

 L’UNIONE EUROPEA, A SEGUITO DELL’EMERGENZA ECONOMICA GENERATA A SEGUITO DEL COVID-19 È INTERVENUTA PREVEDENDO UN REGIME DI DEROGA AL’ORDINARIO REGIME DI DE MINIMIS E DI DIVIETO DI CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO.

Si tratta del Temporary framework che prevede che per gli aiuti di stato espressamente riferiti a questo regime il massimale di erogazione venga innalzato a 800.000 euro (modifica introdotta il 29/01/2021):

  • 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli
  • 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura
  • 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori
  • Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di EUR per impresa.

COS’E’ IL TEMPORARY FRAMEWORK

Si tratta di una norma a validità temporanea, con scadenza 31/12/2021 che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Aggiornamento ottobre 2021: E’ iniziato l’iter per la valutazione della proroga al 30/6/2022

Nell’ambito di questo “quadro temporaneo” è quindi data la possibilità agli stati membri di concedere degli aiuti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) purché siano soddisfatte alcune determinate condizioni tra le quali: 

a) l’aiuto non superi € 1.800.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta);

b) l’aiuto sia concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (proroga intervenuta a gennaio 2021).

Nel caso quindi lo Stato membro adotti per gli aiuti concessi il Temporary Framework (lo deve fare esplicitamente per ogni singola norma) le somme erogate non andranno a cumularsi con il de minimis ne dovranno rispettare i limiti imposti dal de minimis. 

Viceversa, le spese già riconosciute in de minimis vanno considerate ai fini del raggiungimento dell’importo massimo del Temporary Framework.

PROCEDURA

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande (CLICK DAY), nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

SCADENZE

In attesa di decreto attuativo.

bando per finanziamenti a fondo perduto per il settore manifatturiero e servizi veneto

Testo ufficiale della norma

Fonte Rete agevolazioni


RAMSES GROUP n. 239 – 12 novembre 2021 

AGGIORNAMENTI SUPERBONUS PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO – DETRAZIONI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

ARCHIVIO

RAMSES GROUP NEWS n. 196 – 6 luglio 2021 

TENETEVI  PRONTI!
A BREVE PER INTERO SETTORE TURISMO 

in arrivo un SUPERBONUS dell’80%

RAMSES GROUP Finanza Agevolata al fianco

di ALBERGHI e strutture ricettive

Il Ministro del Turismo Garavaglia: ‘Invece di fare una pigna di carte, basterà un foglio solo. Varrà anche per arredi e illuminazione e seguirà le regole del 65%’.
È allo studio del Ministero del Turismo un superbonus dell’80% per gli alberghi, fruibile con procedure semplificate.
 
Lo ha annunciato lunedì il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso dell’evento di apertura della stagione turistica italiana, a Tremezzo, sul Lago di Como.
 
“Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che, invece di fare una pigna di carte, basti un foglio solo” ha spiegato il ministro all’Ansa, e ha aggiunto: “il decreto sarà presto pronto”.
 
“Le risorse ci sono e sono importanti – ha proseguito Garavaglia – Noi abbiamo nel Recovery Plan, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi di euro e che, con l’effetto leva, può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”.

Alberghi, in arrivo un superbonus dell’80%

“Quello che si vuole fare è un decreto che riprende il concetto del 110%, ma lo estende – ha detto ancora Garavaglia – e quindi non solo iniziative che riguardano l’efficientamento energetico, ma anche qualcos’altro. Per esempio, se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione”.
 
“Ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%” – ha concluso il ministro.

Un piano già approvato nel Recovery Plan

Non solo un’agevolazione dell’80%, ma anche una procedura semplicissima. Ecco quanto annunciato recentemente da Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, durante l’evento di apertura della stagione turistica a Tremezzo.Il decreto, stando a quanto riportato dall’Ansa, sarà presto pronto e permetterà alle strutture ricettive di ogni tipo di approfittare di un’agevolazione all’80% potendo però contare su “regole semplicissime” e un processo burocratico molto più snello del normale. Si tratta di un fondo dedicato, già approvato a livello europeo e inserito nel Recovery Plan, di 1,8 miliardi di euro, che però potrebbero diventare anche di più.

Come funzionerà il superbonus 80% per gli alberghi

Alla base di questo bonus, secondo ciò che è trapelato al momento, ci sarebbe lo stesso funzionamento dell’agevolazione al 110%, ma con un’estensione della tipologia di interventi che rientrano nella misura. Non solo lavori di ristrutturazione volta al miglioramento energetico: questo nuovo bonus, infatti, consentirebbe alle strutture ricettive anche di migliorare arredi e il mobilio più in generale. La grande novità però sarebbe anche a livello burocratico. Per richiedere lo sgravio fiscale non si dovranno compilare decine di fogli e finalizzare lunghe procedure, bensì gli interessati potranno contare su una semplificazione dell’intero processo.

Regole più semplici e accesso semplificato

Dopo la delusione per hotel e strutture ricettive, per i quali si era ipotizzato di estendere il superbonus 110%, arriva un annuncio del ministro del Turismo con una novità che sarà molto apprezzata da proprietari e gestori:

“Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che basti un foglio solo per richiederlo”.

Dalle dichiarazioni, i tempi di approvazione del nuovo decreto saranno brevi, poiché sono già state individuate le risorse finanziarie (1,8 miliardi di euro) a copertura di questo nuovo incentivo, che sarà dedicato al turismo e agli investimenti per la riqualificazione dell’offerta ricettiva. “Le risorse ci sono e sono importanti. Noi abbiamo nel Recovery, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi e che con l’effetto leva può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”.

Superbonus 80%: platea più ampia e diverse spese ammissibili

Il ministro ha anche specificato che il nuovo superbonus non sarà dedicato solo all’efficientamento energetico, ma saranno comprese le spese oggetto del bonus  hotel  65% (che attualmente è in vigore con un credito d’imposta fruibile in un’unica soluzione, valido per tutto il 2021). La differenza sarà, oltre che nella maggiore percentuale di sgravio fiscale, nelle procedure semplificate per fare domanda: “Per esempio se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione. Soprattutto ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%”.

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 IN ATTESA DEL  CLICK  DAY 

RICORDIAMO CHE

Bonus ristrutturazione 65% alberghi, terme e strutture turistiche 

E’ STATO PROROGATO 2020-2021

Proroga per il 2020 e 2021 del credito di imposta per la riqualificazione e miglioramento delle strutture turistico-alberghiere: ecco come funziona

Per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva del nostro Paese ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), ha previsto un credito d’imposta a favore delle “imprese alberghiere” esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che effettuino interventi di ristrutturazione della struttura.

Il credito d’imposta è stato poi oggetto di successive modifiche, ad opera delle finanziaria 2016, 2017, 2018, e con il D.l. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva), tanto da portare alla pubblicazione di un nuovo decreto MIBACT (n. 598/2017) che ha aggiornato le regole attuative di questa agevolazione.  Dal 2018 infatti possono accedere al beneficio anche gli stabilimenti termali. 

Il decreto di agosto all’art. 79 prevede ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale e proroga Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e 2021 fino a un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta  è utilizzabile esclusivamente in compensazione e puo’ essere usufruito in un’unica soluzione senza la ripartizione in quote annuali

Il decreto di agosto rifinanzia la misura con 180 milioni di euro.

Ma vediamo come funziona, riprendendo le regole attualmente in atto:

1) Bonus ristrutturazione strutture turistico-alberghiere: le imprese interessate

Le imprese alberghiere interessate dal credito d’imposta di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono quelle esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione sulla struttura alberghiera. Per “struttura alberghiera” deve intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:

  • gli alberghi;
  • i villaggi-albergo;
  • le residenze turistico-alberghiere,
  • gli alberghi diffusi;
  • le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi. Attenzione va prestata al fatto che la Legge di bilancio 2018 ha esteso la platea dei beneficiari del bonus, comprendendo anche gli stabilimenti termali ai sensi dell’articolo 3 della Legge 323/2000. In base a tale norma, i requisiti per essere considerati stabilimenti termali sono i seguenti:

  • gli stabilimenti risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente 
  • valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
  • gli stabilimenti utilizzano, per finalita’ terapeutiche, acque minerali e termali, nonche’ fanghi, sia naturali sia artificialmente
  •  preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprieta’ terapeutiche delle stesse acque
  •  siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • gli stabilimenti sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • gli stabilimenti rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

Il decreto di agosto precisa che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

2) Bonus ristrutturazione alberghi: le spese agevolabili

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono l’accesso al bonus ristrutturazione alberghi previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono i seguenti:

INTERVENTI AGEVOLABILI– INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
– INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
– INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
– INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
– INTERVENTI PER L’ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
– SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI
  • a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto 
  • degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo;
  • a condizione che gli inerventi abbiano anche finalità di riqualificazione energetica/antisismica.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%.

L’importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR (criterio di competenza). L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 

3) Bonus ristrutturazione alberghi: come e quando richiederlo

APPENA SI COMUNICHERA’ LA DATA DEL CLICK DAY

Attualmente la procedura per richiedere il bonus era la seguente:

il legale rappresentante deve registrarsi presso il PORTALE DEI PAGAMENTI

Una volta attivata la pratica relativa alla “TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE” il soggetto può procedere a compilare l’istanza.

FASE PREPARATORIA  2020-2021
PREVENTIVA REGISTRAZIONE  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AL PORTALE MIBACT
+ COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ISTANZA SUL PORTALE STESSO (spese 2020) (spese  2021)
FASE CONCLUSIVA
INVIO TELEMATICO DOMANDE BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2020– SPESE  2021

CLICK DAY:  
(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2020– SPESE  2021

LE  DATE SARANNO FORNITE  CON APPOSITO DECRETO 

Le risorse vengono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

Per l’attuazione del presente articolo il decreto di agosto autorizza la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

La domanda per il bonus ristrutturazione alberghi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve contenere le seguente informazioni:

  • il tipo di interventi, il costo dei singoli interventi ed il costo complessivo;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale 
  • iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
  •  contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • il credito d’imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

Contestualmente alla domanda, le imprese devono anche presentare al Mibact, a pena di inammissibilità:

  • la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
  • l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese;
  • la dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti;
  • titoli abilitativi acquisiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali conseguenze civili e penali.

4) Bonus ristrutturazione alberghi: come utilizzarlo

Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, sarà ripartito in due quote annuali di pari importo e potrà essere fruito solo in compensazione nel modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Il decreto di agosto prevede che per le spese sostenute nel 2020 e 2021 non si applica la ripartizione in quote, e puo’ quindi essere goduto tutto in un anno.

Il credito, si ricorda:

  • dovrà essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è stato concesso;
  • non rileverà ai fini Irpef/Ires/Irap;
  • non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

A CHI È RIVOLTO IL BONUS 65% ALBERGHI 2020-2021 


La normativa di riferimento è quella del 2014 e chi può richiedere il bonus alberghi o il credito di imposta per il turismo sono rispettivamente:

– aziende agrituristiche;

– strutture alberghiere;

– villaggi turistici;

– strutture intese come “alberghiere” dalle specifiche leggi regionali;

– complessi termali;

– strutture ricettive all’aria aperta;

– campeggi.


QUALI SONO GLI INTERVENTI CONSENTITI 

CON IL BONUS ALBERGHI?


Gli interventi di riqualificazione previsti dal tax credit sono quelli riportati dall’art. 10 del dl n. 83/2014. In particolare, tra le spese finanziabili abbiamo:

– ristrutturazione edilizia;
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– eliminazione delle barriere architettoniche;
– incremento dell’efficienza energetica;
– acquisto di mobili e complementi d’arredo;
– miglioramento e adeguamento sismico;
– componenti di domotica e automazione negli ambienti;
– facilitazione dell’accessibilità, attraverso opportune tecnologie;
– acquisto di porte, infissi e altri serramenti;
– impianti fotovoltaici e pannelli solari termici;
– impianti dotati di caldaie a condensazione e pompa di calore;
– cappotto esterno;
– realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energeticoPer gli interventi sopra indicati è previsto un credito di imposta al 65%. Il limite di importo totale delle spese per ogni impresa è fissato in 307.692,30 euro cosicché il credito d’imposta massimo sia dell’importo di 200.000 euro.

COME OTTENERE IL BONUS

Esistono alcuni aspetti da chiarire tra cui la procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del “click day”. Nelle precedenti edizioni del Bonus Alberghi, infatti, le risorse erano state assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione. Verranno comunque evase tutte le istanze fino ad esaurimento delle risorse stanziate, vale a dire 360 milioni in due anni.

COME UTILIZZARE IL BONUS  (IN  ATTESA  DEL CLICK  DAY)

Il credito di imposta per le spese sostenute nel 2020 e 2021 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (utilizzando gli appositi servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi. Con il Decreto 2020 il credito potrà essere goduto in un’unica soluzione, senza la ripartizione nelle due quote annuali.

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RAMSES GROUP Finanza Agevolata al fianco

di ALBERGHI e strutture ricettive



Credito d’imposta 65%

Con il decreto agosto del 2020 art 79  è stato rifinanziato e potenziato il bonus ristrutturazione alberghi che prevede un credito di imposta del 65%.

Questa normativa appare particolarmente interessante in quanto agevola molti interventi che non erano ricompresi in precedenti agevolazioni (con le quali peraltro non è compatibile). Alcuni esempi interessanti sono: Installazione di impianti fotovoltaici, realizzazione di impianti elettrici, termici ed idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (es. illuminazione led, attrezzature a classe energetica elevata)

SCHEDA DI RIEPILOGO BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI

BENEFICIARI

Imprese alberghiere esistenti al 01/01/2012 con almeno 7 camere

Le strutture ricettive che possono richiedere il bonus sono:

  • alberghi,
  • villaggi-albergo,
  • residenze turistiche,
  • alberghi diffusi,
  • condhotel,
  • marina resort
  • agriturismi
  • stabilimenti termali
  • strutture ricettive all’aria aperta

AGEVOLAZIONE

Credito di Imposta del 65% delle spese sostenute nel 2020 e 2021
Credito di imposta massimo € 200’000,00

INTERVENTI AMMISSIBILI

  • interventi di ristrutturazione edilizia
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica
  • spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo

Per gli stabilimenti termali:

  • realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attivita’ termali

SCADENZE

Verranno stabilite con apposito aggiornamento al decreto orininario

FONDI DISPONIBILI

180.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021

RISORSE UTILI

Decreto Agosto 2020

Decreto Agosto 2020 (DL 14 agosto 2020, n. 104)


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