Bonus Pubblicità

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Che cos’è il credito d’imposta bonus pubblicità?

Il bonus pubblicità è un agevolazione fiscale introdotto dalla Manovra Correttiva, nello specifico dall’articolo 57-bis, decreto legge 50/2017, in ottemperanza agli obiettivi prefissati con la Legge Delega 198/2016 circa l’introduzione di benefici fiscali per gli “investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”.

Con l’art. 3-bis del D.L. n. 59/2019 (convertito con l. n. 81/2019), si è resa “strutturale” la misura, confermando per l’anno 2019 e per gli anni successivi, un’ agevolazione del 75% in credito d’imposta, per gli investimenti pubblicitari incrementali.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Bonus pubblicità

Per beneficiare del Bonus pubblicità, che prevedere l’ agevolazione del 75%, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati, superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Se l’importo degli investimenti nell’anno precedente è pari a ZERO NON è possibile richiedere il Bonus

Bonus pubblicità 2020 Decreto Rilancio

ATTENZIONE!
A seguito dell’emergenza COVID-19 il Governo Italiano, con il decreto legge del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”, nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria ha apportato alcune modifiche per la fruizione del bonus pubblicità per il solo anno 2020.

il bonus pubblicità verrà concesso nella misura unica del 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 27,5 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis e le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.
Restano valide le domande già presentate tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

Per maggiori info: Decreto Rilancio art.186

Investimenti ammessi ed esclusi

Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…

Chi può richiederlo?

Il credito d’imposta del 75% del Bonus Pubblicità è ammissibile per

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali

in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali

Con la legge 81 del  2019 è stato rifinanziato e reso permanente il Bonus Pubblicità che consente di ottenere un’agevolazione in credito di imposta sulle spese sostenute per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici, tv e radio.

BENEFICIARI BONUS PUBBLICITA’

  • imprese,
  • lavoratori autonomi
  •  enti non commerciali

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su

  • giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali
  • programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta  le spese per l’acquisto di pubblicita’ sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi  di intermediazione  e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

AGEVOLAZIONE

Per il 2020 con il decreto Rilancio il credito di imposta sarà pari al 50% degli investimenti complessivi

SCADENZA  

Dal 1°marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita richiesta telematica per le spese previste per l’anno.

ATTENZIONE: Per il 2020 con il decreto “Cura Italia” è prevista un’ulteriore finesta per la prenotazione telematica dal 1 al 30 settembre 2020

MODALITA’ OPERATIVE

Incentivo ad esaurimento assegnato a ripartizione al raggiungimento del tetto di spesa.

RAMSES GROUP

COME POSSIAMO AIUTARTI

Si tratta di una norma che prevede una serie di adempimenti. Per poter affrontare questi adempimenti con la necessaria tranquillità occorrono competenze specifiche.

In particolare possiamo affiancarti nelle seguenti fasi:

SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata in via telematica attraverso una specifica procedura. Occorre individuare correttamente le spese sostenute e da sostenere ed identificare quelle ammissibili ad agevolazione.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Occorre rendicontare le spese effettivamente sostenuto facendo riferimento a quanto contenuto nella domanda telematica inviata. Occorre identificare correttamente i costi ammissibili e quelli non ammissibili.

CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN REVISORE LEGALE
La norma prevede che le spese siano certificate da un revisore legale che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.

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Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore LegaleIscritto sezione A del M.E.F.
Presidente RAMSES GROUP
cell 335 7141926 castiglione@ramsesgroup.it

Dott.ssa Lucia Di Paolo – Commercialista – Revisore LegaleIscritta sezione A del M.E.F.
Direttore RAMSES GROUP
cell 349 4734793 dipaololucia@gmail.com

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